CAN_001
Legge 31 dicembre 2012, n. 247 — Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense
- Tipo di atto
- legge dello Stato
- Ente
- Parlamento della Repubblica italiana
- Numero
- 247
- Data
- 31 dicembre 2012
- Pubblicazione ufficiale
- Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2013
- Stato/versione
- vigente; il testo multivigente è consultabile su Normattiva
Che cosa disciplina
Regola l'intera professione forense: chi può esercitarla, come si accede all'albo, quali albi ed elenchi tengono gli Ordini, come si conferisce l'incarico e si determina il compenso, quali titoli esistono, come funziona il sistema disciplinare.
Disposizioni richiamate dalle guide ULPIANUS
art. 2, comma 3 (iscrizione come condizione di esercizio; difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali); art. 3, comma 3 (codice deontologico e norme di comportamento nei rapporti con il cliente); art. 7 (domicilio professionale ed elenco PEC); art. 9 (specializzazioni; assenza di riserva di attività); art. 12 (assicurazione obbligatoria); art. 13 (conferimento dell'incarico, comunicazione scritta del costo, parametri, conciliazione); art. 15 (albi, elenchi, registri, pubblicità e formazione dell'elenco nazionale); art. 22 (albo speciale per le giurisdizioni superiori); art. 29, comma 1, lettere l, m e o (pareri sulla liquidazione dei compensi; provvedimenti per la consegna di atti e documenti in caso di morte o perdurante impedimento dell'iscritto; intervento nelle contestazioni fra iscritti e clienti); art. 30, commi 1 e 2 (sportello per il cittadino, informazioni e orientamento, accesso gratuito); art. 50, commi 1-4 (consigli distrettuali di disciplina, composizione, competenza e trasmissione dell'esposto); art. 51, comma 3 (acquisizione della notizia disciplinare); artt. 52 e 53 (decisioni e sanzioni disciplinari); art. 56, commi 1 e 3 (prescrizione dell'azione disciplinare); art. 58, commi 1, 2 e 4 (istruttoria preliminare e comunicazione dell'archiviazione); art. 59, comma 1, lettera g (utilizzabilità di esposti e segnalazioni); art. 61, comma 1 (soggetti legittimati al ricorso)
Fonte ufficiale
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