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Legge 31 dicembre 2012, n. 247 — Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

Tipo di atto
legge dello Stato
Ente
Parlamento della Repubblica italiana
Numero
247
Data
31 dicembre 2012
Pubblicazione ufficiale
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2013
Stato/versione
vigente; il testo multivigente è consultabile su Normattiva

Che cosa disciplina

Regola l'intera professione forense: chi può esercitarla, come si accede all'albo, quali albi ed elenchi tengono gli Ordini, come si conferisce l'incarico e si determina il compenso, quali titoli esistono, come funziona il sistema disciplinare.

Disposizioni richiamate dalle guide ULPIANUS

art. 2, comma 3 (iscrizione come condizione di esercizio; difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali); art. 3, comma 3 (codice deontologico e norme di comportamento nei rapporti con il cliente); art. 7 (domicilio professionale ed elenco PEC); art. 9 (specializzazioni; assenza di riserva di attività); art. 12 (assicurazione obbligatoria); art. 13 (conferimento dell'incarico, comunicazione scritta del costo, parametri, conciliazione); art. 15 (albi, elenchi, registri, pubblicità e formazione dell'elenco nazionale); art. 22 (albo speciale per le giurisdizioni superiori); art. 29, comma 1, lettere l, m e o (pareri sulla liquidazione dei compensi; provvedimenti per la consegna di atti e documenti in caso di morte o perdurante impedimento dell'iscritto; intervento nelle contestazioni fra iscritti e clienti); art. 30, commi 1 e 2 (sportello per il cittadino, informazioni e orientamento, accesso gratuito); art. 50, commi 1-4 (consigli distrettuali di disciplina, composizione, competenza e trasmissione dell'esposto); art. 51, comma 3 (acquisizione della notizia disciplinare); artt. 52 e 53 (decisioni e sanzioni disciplinari); art. 56, commi 1 e 3 (prescrizione dell'azione disciplinare); art. 58, commi 1, 2 e 4 (istruttoria preliminare e comunicazione dell'archiviazione); art. 59, comma 1, lettera g (utilizzabilità di esposti e segnalazioni); art. 61, comma 1 (soggetti legittimati al ricorso)

Fonte ufficiale

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