Numero di iscrizione all'Albo: dove si trova e cosa indica

Chi cerca il numero di iscrizione all'Albo di un avvocato di solito lo cerca per una ragione sensata: vuole un dato preciso, univoco, con cui identificare il professionista e controllarne la posizione. La ricerca però parte da un presupposto che le fonti non confermano.

Le fonti distinguono due piani che sul web vengono spesso sovrapposti. Il regolamento nazionale che stabilisce quali dati devono comparire nella voce di albo non include un numero di iscrizione; neppure il decreto che elenca le informazioni pubblicate nella Sezione professionisti dell'INI-PEC lo include. Il codice fiscale, invece, compare espressamente in entrambe queste discipline ed è indicato anche dal difensore negli atti del processo civile.

Il numero di iscrizione esiste però come dato amministrativo e tecnico in alcuni sistemi: le istruzioni operative ufficiali dell'INI-PEC prevedono oggi un campo "Numero Iscrizione" nei dati trasmessi dagli Ordini e nel modulo di ricerca. Le stesse FAQ del servizio consentono di indicare n.d. quando il dato non è disponibile e lasciano al singolo Ordine le modalità con cui rappresentare eventuali sezioni o iscrizioni multiple. Non è quindi un identificativo professionale nazionale uniforme.

Questa guida spiega che cosa si intende concretamente quando si parla di numero di iscrizione, dove quel riferimento compare, quali dati sono invece prescritti, che cosa un eventuale numero consente di verificare e che cosa no. La procedura per accertare se un avvocato è effettivamente iscritto è oggetto di un'altra guida.

Che cosa la normativa prescrive per il contenuto dell'albo

Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati l'albo ordinario degli esercenti la libera professione e una serie di elenchi e registri (art. 15, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247). La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, le modalità di iscrizione e di trasferimento e i casi di cancellazione sono disciplinati con un regolamento del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense (art. 15, comma 2).

Quel regolamento esiste ed è il decreto ministeriale 16 agosto 2016, n. 178. L'art. 2, comma 1 stabilisce che cosa l'albo indica per ciascun professionista iscritto, dalla lettera a) alla lettera r): nome e cognome, luogo e data di nascita; codice fiscale; il domicilio professionale principale e quelli secondari, nel circondario o al di fuori di esso, con indirizzo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata; la data di prima iscrizione e la data di iscrizione all'albo attuale; l'eventuale associazione o società tra avvocati; le informazioni risultanti dagli altri albi, elenchi e registri; l'eventuale iscrizione all'elenco dei difensori d'ufficio o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; l'eventuale attività di mediatore o di gestore della crisi; l'eventuale sospensione dall'esercizio professionale; le eventuali lingue straniere conosciute; l'eventuale sito web; l'eventuale iscrizione all'elenco per il patrocinio a spese dello Stato; l'eventuale data di cancellazione.

Sedici voci. Nessuna è un numero di iscrizione.

La stessa assenza si ritrova in una fonte di ottant'anni prima. L'art. 69 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 prescrive che gli albi contengano l'elenco degli iscritti in ordine alfabetico, con cognome, nome e paternità, titoli accademici e onorifici, sede dell'ufficio, data di iscrizione e data del giuramento. Un albo ordinato per lettera, non per numero.

Le due fonti, a distanza di ottantadue anni, costruiscono l'albo allo stesso modo: un elenco di persone identificate da nome e dati anagrafici, non da un codice progressivo.

Che cos'è, allora, il numero che si vede su alcuni siti

Ogni Consiglio dell'Ordine tiene il proprio albo esclusivamente con modalità informatiche (art. 5, comma 1 del d.m. 178/2016). Il regolamento nazionale non inserisce un numero di iscrizione fra i dati che devono comparire nella voce pubblica dell'albo.

Il numero compare invece nella gestione tecnica dell'INI-PEC. Le istruzioni ufficiali per gli Ordini e i Collegi prevedono un campo "Numero Iscrizione" nel tracciato dei dati trasmessi al servizio. Le FAQ ufficiali precisano che il campo può essere valorizzato con n.d. quando il dato non è disponibile e che spetta all'Ordine indicare come rappresentare eventuali sezioni o iscrizioni multiple.

Questo permette di definire il dato con maggiore precisione: può essere un riferimento amministrativo utile all'interno del sistema dell'Ordine e dei servizi che ne ricevono i dati, ma non è un identificativo professionale nazionale uniforme.

Non è uniforme. Le istruzioni tecniche ammettono valori diversi, anche "parlanti", e perfino n.d. quando il numero non è disponibile. La rappresentazione dipende dai dati forniti dall'Ordine.

Preso da solo non basta. Un numero ha senso soltanto insieme all'Ordine o al Collegio cui si riferisce. Non è una chiave nazionale autonoma paragonabile al codice fiscale.

Non si può presumere che accompagni la persona nei trasferimenti. La legge consente l'iscrizione a un solo albo circondariale, salva la possibilità di trasferimento (art. 17, comma 5, della legge 247/2012). Cambiando Ordine cambia l'albo nel quale la posizione è tenuta, e l'eventuale numerazione va letta nel sistema del nuovo Ordine.

Dove quel numero compare davvero: l'indice nazionale dei domicili digitali

Il luogo in cui più spesso si consiglia di cercare il numero di iscrizione è l'INI-PEC. Conviene guardare da vicino che cosa quell'indice sia e che cosa contenga, perché il risultato è istruttivo.

L'INI-PEC è il pubblico elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall'art. 6-bis del Codice dell'amministrazione digitale. Nasce dagli elenchi di indirizzi di posta elettronica certificata costituiti presso il registro delle imprese e presso gli ordini professionali, e i domicili digitali che vi sono inseriti costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con le pubbliche amministrazioni. Il suo scopo, quindi, è la posta elettronica certificata.

Le modalità sono stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 83 del 9 aprile 2013. L'art. 3, comma 2, lettera b) elenca le informazioni della Sezione professionisti: provincia, ordine o collegio professionale, codice fiscale, nominativo, indirizzo PEC. Cinque informazioni, nessun numero di iscrizione.

L'art. 6, comma 2, lettera b) indica i parametri con cui si accede ai dati: codice fiscale oppure, in alternativa, provincia più ordine o collegio professionale più nominativo. Anche qui il numero non compare.

Il portale INI-PEC offre oggi, fra i campi del modulo di ricerca dei professionisti, anche un numero di iscrizione all'ordine, presentato come criterio per restringere la ricerca. Le istruzioni operative rivolte agli Ordini prevedono inoltre quel campo nel tracciato di trasmissione, mentre le FAQ consentono di indicare n.d. se il dato non è disponibile. Il decreto del 2013, invece, non lo include né fra le informazioni della Sezione professionisti né fra i parametri di ricerca che disciplina espressamente.

I due livelli vanno quindi tenuti distinti: una cosa è il contenuto normativamente elencato dell'INI-PEC, un'altra sono le funzionalità e i dati tecnici con cui il servizio opera. L'INI-PEC resta un indice dei domicili digitali e non sostituisce l'albo forense quando si vuole verificare la posizione professionale di un avvocato.

Il dato identificativo comune nelle fonti moderne: il codice fiscale

Il codice fiscale compare espressamente nelle tre fonti moderne che servono a collegare la persona alla sua posizione professionale o processuale.

È la lettera b) dell'art. 2, comma 1 del regolamento sulla tenuta degli albi. È una delle informazioni della Sezione professionisti dell'INI-PEC ed è anche il primo parametro di ricerca previsto dal decreto del 2013. Ed è il dato che il difensore deve indicare quando sottoscrive un atto del processo civile: la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso e il precetto sono sottoscritti dal difensore che indica il proprio codice fiscale (art. 125, primo comma, del codice di procedura civile).

Che cosa dimostra. Identifica in modo univoco la persona cui il codice fiscale è attribuito ed è il riferimento comune che le fonti esaminate usano per collegare dati appartenenti a sistemi diversi.

Che cosa non dimostra. Non attesta da solo la posizione professionale. Identificare la persona non significa provare che sia attualmente iscritta, non sospesa o non cancellata. Per questo serve l'albo.

Che cosa un numero di iscrizione consente di verificare

Poco, e solo in combinazione con altro.

Dove è pubblicato, può essere utile per distinguere due omonimi all'interno dello stesso albo, e per citare con precisione una posizione nella corrispondenza con l'Ordine.

Che cosa non dimostra. Non dimostra che l'iscrizione sia attuale: la posizione può essere sospesa, e la sospensione è annotata come voce distinta dell'albo (art. 2, comma 1, lettera n), così come esiste una voce per l'eventuale data di cancellazione (lettera r). Un numero letto su una pagina o su un biglietto da visita non dice nulla di tutto questo, perché non è un dato che si aggiorna da solo.

Non dimostra competenza, esperienza né specializzazione. Non è un titolo e dalla sua sola sequenza numerica non si può ricavare in modo affidabile neppure l'anzianità di iscrizione: per quella il regolamento prevede espressamente la data di prima iscrizione e la data di iscrizione all'albo attuale.

Non è nemmeno un dato che l'avvocato sia tenuto a comunicare. Nel fornire informazioni sulla propria attività l'avvocato deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza (art. 35, comma 3, del Codice deontologico forense). Il numero non rientra fra questi elementi, e la sua assenza da un profilo non è una lacuna.

Come distinguerlo dagli altri dati dell'iscritto

Le voci dell'albo che vengono più spesso confuse con il numero, o fra loro, sono le due date della lettera d).

La data di prima iscrizione indica quando la persona è stata iscritta per la prima volta a un albo forense. La data di iscrizione all'albo attuale indica da quando è iscritta a quello specifico Ordine. Per chi non si è mai trasferito coincidono; per chi si è trasferito no, e la prima è quella che aiuta a ricostruire l'anzianità di iscrizione. Anche questa, però, va letta per ciò che è: un'anzianità di iscrizione, che da sola non prova un esercizio professionale continuativo.

Restano poi distinti, e vanno tenuti separati, il codice fiscale, che identifica la persona; l'indirizzo di posta elettronica certificata, che è un recapito con valore legale e che gli Ordini pubblicano in apposito elenco (art. 7, comma 2, della legge 247/2012); e l'Ordine di appartenenza, che indica presso quale albo la posizione è tenuta.

Quale fonte usare quando si vuole verificare sul serio

La fonte è l'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine presso cui l'avvocato è iscritto. Albi, elenchi e registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'Ordine (art. 15, comma 3, della legge 247/2012), e gli iscritti devono comunicare al consiglio ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine (art. 17, comma 8).

Quello che si cerca in un albo, quindi, non è un numero: è lo stato della posizione. Se un eventuale riferimento numerico compare nella scheda, è un dettaglio della scheda, non la chiave per raggiungerla.

Errori ricorrenti

  • Chiedere a un avvocato il suo numero di iscrizione come se fosse un dato che deve fornire. Non lo è, e non è detto che l'Ordine lo pubblichi.
  • Usare un numero senza indicare l'Ordine. Preso da solo non identifica alcuna posizione.
  • Cercarlo nell'INI-PEC per verificare l'abilitazione. L'indice serve al domicilio digitale.
  • Trattare un numero basso come indice di qualità o anzianità. Il numero non è un titolo e la sua sequenza non sostituisce le date di iscrizione previste dall'albo.
  • Considerare un numero come prova di iscrizione attuale. Sospensione e cancellazione sono voci distinte dell'albo, e vanno lette lì.
  • Confondere la data di prima iscrizione con la data di iscrizione all'albo attuale. Per chi si è trasferito sono diverse.

Atti e servizi ufficiali richiamati

Atto o servizioEstremiDisposizioni utilizzateFonte ufficiale
Legge sull'ordinamento della professione forenseLegge 31 dicembre 2012, n. 247artt. 7, 15, 17Normattiva
Regolamento sulla tenuta di albi, elenchi e registriD.m. giustizia 16 agosto 2016, n. 178artt. 2 e 5Normattiva
Norme integrative e di attuazione dell'ordinamento professionale del 1933R.d. 22 gennaio 1934, n. 37art. 69Normattiva
Codice di procedura civileR.d. 28 ottobre 1940, n. 1443art. 125Normattiva
Codice dell'amministrazione digitaleD.lgs. 7 marzo 2005, n. 82art. 6-bisNormattiva
Decreto sull'indice nazionale dei domicili digitaliD.m. sviluppo economico 19 marzo 2013artt. 3, 4 e 6Gazzetta Ufficiale
Codice deontologico forenseApprovato dal CNF, testo aggiornato al 2026art. 35, comma 3CNF
Indice nazionale dei domicili digitaliINI-PECricerca del domicilio digitaleINI-PEC
Istruzioni operative e FAQ INI-PECservizio ufficiale INI-PECcampo tecnico Numero Iscrizione e modalità di gestioneCome mandare i dati - FAQ

Gli albi, gli elenchi e i registri di ciascun Ordine territoriale sono pubblicati nei rispettivi siti istituzionali.

Collegamenti ULPIANUS

Nei profili ULPIANUS i dati che aiutano a identificare il professionista sono il nome e l'Ordine di appartenenza. Sono i due elementi che consentono di raggiungere l'albo pubblico corrispondente, dove la posizione va verificata. Un eventuale numero di iscrizione non è una certificazione di qualità, di esperienza o di specializzazione, e non sostituisce quella verifica.

Per gli avvocati, la creazione del profilo professionale su ULPIANUS è gratuita.

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