Come verificare che un avvocato sia effettivamente iscritto all'Albo

Verificare non è cercare. Trovare un nome in un elenco dimostra che quel nome vi compare; non dimostra che quella persona sia iscritta oggi.

È la distinzione da cui dipende tutto il resto, perché l'iscrizione non è uno stato permanente: può essere sospesa, può cessare, e ciascuna di queste vicende è registrata in un luogo diverso. Una verifica fatta bene richiede pochi minuti, ma richiede di sapere dove guardare.

Questa guida indica la fonte da usare, che cosa cercarvi e perché una sola consultazione può non bastare.

Che cosa si sta verificando, esattamente

Le domande sono tre, e sono distinte.

La prima: se quella persona risulti iscritta a un albo forense. La seconda: presso quale Ordine sia tenuta la posizione. La terza, quasi sempre trascurata: se l'iscrizione sia attuale.

La terza è quella che rende la verifica utile. Le prime due si esauriscono in una ricerca per nome; l'ultima richiede di controllare anche ciò che nell'albo non compare come voce positiva.

Dove si verifica: la fonte titolare del dato

Presso ciascun Consiglio dell'Ordine sono istituiti e tenuti aggiornati l'albo ordinario degli esercenti la libera professione e una serie di altri elenchi e registri (art. 15, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247).

L'albo, gli elenchi e i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'Ordine (art. 15, comma 3). La consultazione della fonte pubblicata non richiede di motivare un interesse particolare.

Questa è la fonte da usare, per una ragione che non è di comodità ma di titolarità: l'Ordine è il soggetto che tiene l'albo e che vi annota le variazioni. Altri servizi possono rendere consultabili o aggregare quei dati, ma la titolarità dell'albo e del suo aggiornamento resta al Consiglio dell'Ordine.

Perché l'elenco nazionale non sostituisce l'albo dell'Ordine

Esiste anche una fonte nazionale, ed è utile quando non si sa a quale Ordine una persona appartenga. Non è però equivalente, e la ragione sta scritta nella legge.

Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio dell'Ordine trasmette per via telematica al Consiglio nazionale forense gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente (art. 15, comma 4). Entro il mese di giugno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti, l'elenco nazionale degli avvocati, anch'esso aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente (art. 15, comma 5).

L'elenco nazionale, quindi, è per definizione di legge un documento a data fissa, e quella data può essere anteriore di molti mesi al giorno in cui lo si consulta.

Accanto alla cadenza annuale prevista dalla legge, il CNF mette a disposizione una consultazione online. Nella pagina del servizio il Consiglio nazionale precisa che i dati pubblicati «sono gestiti ed aggiornati dai titolari degli stessi, ovvero i Consigli dell'Ordine degli Avvocati». L'attualità del dato visualizzato dipende quindi dagli aggiornamenti provenienti dai singoli Ordini.

La conseguenza pratica è semplice. Per sapere se una persona risulta iscritta da qualche parte, la ricerca nazionale è il punto di partenza. Per sapere come sta oggi quella posizione, si va all'albo dell'Ordine.

Trovare il nome non basta: gli elenchi sono più di uno

È il punto in cui quasi tutte le verifiche si fermano troppo presto.

Accanto all'albo ordinario, presso ciascun Ordine sono istituiti e tenuti aggiornati anche l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, e degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione; e l'elenco degli avvocati che hanno subito un provvedimento disciplinare non più impugnabile comportante la radiazione (art. 15, comma 1, lettere e ed f).

Sono elenchi distinti dall'albo ordinario. E sono pubblici e pubblicati sul sito dell'Ordine esattamente come l'albo, perché il comma 3 parla dell'albo, degli elenchi e dei registri insieme.

Lo stesso dato si ritrova anche dentro la scheda dell'albo. Fra le informazioni che l'albo indica per ciascun iscritto figurano l'eventuale sospensione dall'esercizio professionale e l'eventuale data di cancellazione (art. 2, comma 1, lettere n ed r, del d.m. giustizia 16 agosto 2016, n. 178).

Chi verifica ha quindi due strade convergenti: leggere la scheda per intero, e non solo cercarvi il nome; oppure controllare gli elenchi separati. Farle entrambe costa poco e chiude la questione.

Sospensione: la causa va letta

Trovare un'annotazione di sospensione non significa automaticamente trovare un provvedimento disciplinare. La stessa parola può corrispondere a cause giuridiche diverse, e l'art. 15 richiede infatti che nell'elenco dei sospesi sia indicata la causa.

Due esempi bastano a mostrare perché la distinzione è importante.

La sospensione non disciplinare prevista dall'art. 20. Sono sospesi dall'esercizio professionale, durante il periodo della carica, gli avvocati che ricoprono determinate cariche pubbliche indicate dalla legge; inoltre l'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale. Della sospensione prevista dall'art. 20 è fatta annotazione nell'albo.

La sospensione come sanzione disciplinare. Consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione, si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e responsabilità gravi, e va da due mesi a cinque anni (artt. 52 e 53, comma 3).

Questi due casi non esauriscono tutte le possibili cause di sospensione. Per chi deve affidare un incarico, ciò che conta nell'immediato è verificare se la sospensione sia in corso; per comprenderne il significato occorre leggere la causa indicata, senza presumere che sia disciplinare.

Quando una sanzione comincia davvero a produrre effetti

Qui si annida l'equivoco più tecnico, e chiarirlo spiega perché un albo può non riflettere una notizia già circolata.

Una decisione disciplinare esiste da quando è deliberata, ma non è per ciò stesso efficace. Il ricorso contro la decisione del consiglio distrettuale di disciplina previsto dall'art. 61 sospende l'esecuzione del provvedimento (comma 3). La decisione del consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è invece immediatamente esecutiva (art. 62, comma 1), e le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine per impugnare, oppure dal giorno successivo alla notifica della sentenza (art. 62, comma 2).

Da quel momento l'interessato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione senza necessità di alcun ulteriore avviso.

La conseguenza utile per chi consulta l'albo è più limitata: l'albo fotografa gli effetti che incidono sulla posizione professionale, non ogni fase del procedimento disciplinare. Una decisione del consiglio distrettuale di disciplina impugnata con il ricorso dell'art. 61 non produce, durante l'effetto sospensivo previsto dalla norma, la medesima conseguenza iscrizionale di una sanzione già esecutiva.

Dopo la radiazione la legge consente una nuova domanda di iscrizione

La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro; è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo (art. 53, comma 4).

La parola «definitiva» va però letta insieme a una disposizione successiva: il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di quel termine (art. 62, comma 10). La norma apre quindi una finestra temporale per presentare una nuova domanda; non stabilisce una riammissione automatica.

Chi verifica una posizione oggi sta quindi verificando una situazione attuale, non una qualità permanente della persona. Un'eventuale informazione relativa a una radiazione va coordinata con ciò che risulta dall'albo attuale e, se i dati non sono chiari, verificata presso l'Ordine.

Che cosa la verifica dimostra

Dimostra che, alla data della consultazione e secondo il soggetto che tiene il dato, quella persona risulta iscritta a quell'albo e consente di rilevare le annotazioni e gli elenchi pubblici che incidono o hanno inciso sulla posizione.

Dimostra inoltre presso quale Ordine la posizione è tenuta, e quindi a chi rivolgersi per ogni riscontro successivo. Non trasforma però la consultazione in una certificazione storica completa: se emergono dati apparentemente non coerenti, è l'Ordine il soggetto a cui chiedere conferma della posizione attuale.

Che cosa non dimostra

L'iscrizione ordinaria non attesta, da sola, una competenza specialistica nella materia del singolo problema.

Non dimostra che la situazione resterà tale. Una verifica è una fotografia, e le posizioni cambiano.

Il mancato reperimento in una singola ricerca, infine, non basta da solo a qualificare giuridicamente la posizione della persona. Può essere stato consultato l'Ordine sbagliato, può rilevare una sezione o un registro diverso, oppure i dati usati per la ricerca possono essere inesatti. Se il nome non si trova, la conclusione prudente è fermarsi e chiedere l'Ordine e il titolo esatti oppure rivolgersi al Consiglio dell'Ordine per un riscontro.

La sequenza, in cinque passaggi

  1. Individuare l'Ordine di appartenenza. Se non è noto, usare la ricerca del CNF come punto di partenza per individuarlo.
  2. Aprire il sito di quell'Ordine e cercarvi l'albo, che per legge vi è pubblicato.
  3. Leggere la scheda per intero, non limitarsi a constatare che il nome c'è: la sospensione e l'eventuale data di cancellazione sono voci della scheda.
  4. Controllare gli elenchi pubblici separati previsti dalla legge, in particolare quello dei sospesi e dei cancellati per mancanza di esercizio e quello dei radiati.
  5. Se i dati non coincidono o non sono chiari, chiedere conferma al Consiglio dell'Ordine che tiene la posizione.

Il Consiglio dell'Ordine è il custode dell'albo e il riferimento istituzionale per chiarire ciò che risulta dai registri.

Errori frequenti

  • Fermarsi alla ricerca nazionale. L'elenco nazionale è per legge aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, e la consultazione online dipende da quanto ciascun Ordine la alimenta.
  • Considerare la presenza del nome come prova sufficiente. Sospensione e cancellazione sono voci della scheda ed elenchi a sé.
  • Pensare che il numero di iscrizione, da solo, chiuda la verifica. Può essere un dato utile, ma la verifica riguarda la posizione risultante dall'albo e dagli elenchi pertinenti.
  • Leggere ogni sospensione come una sanzione. Può derivare da una carica pubblica o da una richiesta dell'interessato.
  • Ritenere che una radiazione impedisca in assoluto ogni nuova domanda. L'art. 62, comma 10 consente di chiedere una nuova iscrizione nella finestra temporale prevista dalla norma.
  • Fidarsi di una verifica fatta tempo prima. La posizione può essere cambiata nel frattempo.
  • Accontentarsi di uno screenshot o di un documento fornito dal professionista. La verifica ha senso solo se condotta sulla fonte pubblica.

Atti e servizi ufficiali richiamati

Atto o servizioEstremiDisposizioni utilizzateFonte ufficiale
Legge sull'ordinamento della professione forenseLegge 31 dicembre 2012, n. 247art. 15, commi 1, 3, 4 e 5; art. 20; art. 52; art. 53; art. 61, comma 3; art. 62, commi 1, 2 e 10Normattiva
Regolamento sulla tenuta di albi, elenchi e registri forensiD.m. giustizia 16 agosto 2016, n. 178art. 2, comma 1, lettere n ed rNormattiva
Albi, elenchi e registri degli OrdiniConsigli dell'Ordine territorialiconsultazione pubblica, art. 15, comma 3siti istituzionali dei singoli Ordini
Servizio di ricerca dell'avvocatoConsiglio nazionale forenseindividuazione dell'Ordine di appartenenzaCNF

Collegamenti ULPIANUS

Un profilo professionale consultabile online raccoglie in un solo luogo i dati che questa verifica richiede, a cominciare dall'indicazione dell'Ordine di appartenenza, che è il punto da cui la verifica parte.

Non la sostituisce. Nessun elenco tenuto da un privato, questo compreso, è la fonte titolare del dato: la fonte è l'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine, ed è lì che la posizione va accertata.

Per gli avvocati, la creazione del profilo professionale su ULPIANUS è gratuita.

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