Chi paga l'avvocato se si vince la causa: spese liquidate e parcella reale
Perché sono due rapporti diversi, non uno solo.
La sentenza che condanna la controparte alle spese regola i conti fra le due parti della causa: stabilisce quanto chi ha perso deve rimborsare a chi ha vinto. Non regola il conto fra il vincitore e il proprio avvocato, che nasce da un contratto e si misura con criteri suoi. Vincere può spostare il peso economico sull'altra parte, ma non cancella di per sé l'obbligazione verso il proprio difensore.
Questa distinzione chiarisce perché una vittoria e la parcella del proprio difensore non coincidano necessariamente sul piano economico, e vale la pena percorrerla nell'ordine in cui i diversi rapporti si presentano.
Le regole richiamate qui appartengono al processo civile. Il penale, l'amministrativo e il tributario hanno criteri propri sulle spese e non sono trattati.
Che cosa fa esattamente la condanna alle spese
Il codice descrive l'operazione in una riga sola: «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa» (art. 91, primo comma, del codice di procedura civile).
Vanno letti due passaggi separatamente.
Il primo è a favore dell'altra parte. Il destinatario del rimborso è la parte vittoriosa, non il suo avvocato. Salvo il caso della distrazione, di cui si dirà, quella somma è dovuta al cliente, che con essa rientra di ciò che ha speso o dovrà spendere.
Il secondo è ne liquida l'ammontare. La cifra non viene copiata da una fattura: la determina il giudice. Ed è qui che nasce lo scarto con la parcella.
La condanna, poi, non è un esito garantito dalla vittoria. Il giudice può compensare le spese fra le parti, parzialmente o per intero, in caso di soccombenza reciproca e nelle altre ipotesi consentite dall'art. 92, secondo comma, nel testo che risulta dalla sentenza della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77, che vi ha aggiunto le «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni». La soccombenza reciproca, oppure la presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, possono quindi portare a una compensazione totale o parziale delle spese.
Perché la somma liquidata può non coincidere con la parcella
Il giudice non liquida il compenso pattuito fra cliente e avvocato: applica i parametri ministeriali, cioè le tabelle allegate al d.m. giustizia 10 marzo 2014, n. 55, nel testo modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147. Sono valori costruiti per fasi del giudizio e scaglioni di valore della causa, con criteri di adeguamento indicati nell'art. 4 del decreto.
Il compenso dovuto al proprio avvocato ha invece un'altra fonte. Nasce dall'accordo: «Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale» (art. 13, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247). La forma scritta non è una raccomandazione: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati e i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali» (art. 2233, terzo comma, del codice civile). Gli stessi parametri ministeriali intervengono nel rapporto con il cliente solo in via suppletiva, quando il compenso non è stato determinato per iscritto (art. 13, comma 6, della legge del 2012).
Due fonti diverse possono produrre importi diversi. La Corte di cassazione ha ribadito, anche dopo la riforma del 2012, che la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalla liquidazione contenuta nella sentenza che condanna la controparte alle spese (Cass., Sez. VI-2, ordinanza 17 ottobre 2018, n. 25992, Rv. 650879-01).
La ragione sta nella struttura: l'avvocato non è parte del processo in cui le spese vengono liquidate, e in quel processo non può far valere le ragioni del proprio credito verso il cliente.
Che cosa significa. Che la cifra scritta in sentenza misura quanto si può pretendere dall'altra parte, non quanto si deve al proprio difensore.
Che cosa non significa. Non significa che l'avvocato possa chiedere qualunque somma. Il compenso resta ancorato all'accordo scritto e, in mancanza, ai parametri; e in ogni caso «la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione» (art. 2233, secondo comma).
Non significa neppure che la liquidazione giudiziale sia per definizione bassa. Il decreto prevede anche il movimento opposto: il compenso posto a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo quando le difese della parte vittoriosa risultano manifestamente fondate (art. 4, comma 8). È una regola meno intuitiva, ma utile per capire che la liquidazione giudiziale non si muove necessariamente in una sola direzione.
Quando è l'avvocato a incassare dal soccombente
Esiste un meccanismo che devia il pagamento, e conoscerlo evita di leggere male la sentenza.
Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza di condanna alle spese, «distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate» (art. 93, primo comma, del codice di procedura civile). È la distrazione delle spese, e l'avvocato che la ottiene diventa creditore diretto della parte che ha perso.
Il presupposto è dichiarato dall'avvocato stesso: che quegli onorari non li ha riscossi e che quelle spese le ha anticipate. Se la richiesta è stata accolta ma nel frattempo il cliente ha pagato, la legge prevede il rimedio: finché il difensore non ha ottenuto il rimborso, la parte può chiedere al giudice la revoca del provvedimento, nelle forme della correzione delle sentenze, dimostrando di avere soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese (art. 93, secondo comma).
Che cosa significa. Che se in sentenza c'è la distrazione, quella somma non transita dal cliente: la deve incassare direttamente l'avvocato dalla controparte.
Che cosa non significa. Non significa che il cliente sia liberato per intero. La distrazione riguarda l'importo liquidato dal giudice. Se il compenso pattuito è superiore, la differenza resta un rapporto fra cliente e avvocato.
Perché l'avvocato può chiedere soldi al cliente anche dopo una vittoria
Sommando i passaggi precedenti, alcune situazioni possono spiegare perché, anche dopo una vittoria, resti una somma da regolare con il proprio avvocato.
La prima è l'eventuale differenza fra pattuito e liquidato. Non dipende necessariamente dall'esito: dipende dal fatto che le due somme si formano secondo criteri diversi.
La seconda è la parte di spese non addossata al soccombente, quando il giudice le ha compensate del tutto o in parte.
La terza è il tempo. La condanna alle spese è un titolo su cui si può agire, ma non è un incasso. Se chi ha perso non paga spontaneamente, la somma va recuperata, e il recupero è un'attività ulteriore, con tempi propri e con un esito che dipende anche da ciò che il debitore possiede. Nel frattempo il rapporto con il proprio avvocato segue le scadenze pattuite, che non sono sospese in attesa che l'altra parte adempia.
La quarta riguarda chi ha cambiato difensore in corso di causa: nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato, mentre verso ciascun professionista resta dovuto quanto ha fatto.
Che cosa dimostra la condanna alle spese, e che cosa no
Che cosa dimostra. Che il costo della lite è stato posto, nella misura liquidata, a carico di chi ha perso, e che quella somma può essere pretesa da lui.
Che cosa non dimostra. Non dimostra che sia stato azzerato il costo della causa per chi ha vinto, né che la somma liquidata corrisponda a quanto è stato speso, né che quella somma sia già disponibile. Sono tre affermazioni diverse, e nessuna delle tre discende dalla sentenza.
La formula «chi vince non paga l'avvocato» descrive quindi un esito possibile, non una regola. Il costo effettivamente rimasto a carico del cliente può ridursi fino ad azzerarsi quando il rimborso ottenuto copre quanto dovuto al proprio difensore e le altre spese; ma il risultato dipende dalla liquidazione, dall'accordo sul compenso, da quanto è già stato pagato e dall'effettivo adempimento del soccombente. In altri casi può restare una differenza da regolare con il proprio avvocato.
Che cosa controllare nel dispositivo
A causa conclusa i punti da leggere sono tre, e stanno tutti nella parte finale della sentenza: se le spese sono state poste a carico dell'altra parte oppure compensate, in quale misura sono state liquidate, e se è stata disposta la distrazione in favore del difensore.
Le tre risposte, lette insieme all'accordo sul compenso e a quanto è già stato pagato, aiutano a capire che cosa si può pretendere, da chi, e quale parte del rapporto con il proprio avvocato resta da verificare.
Che cosa questa pagina non tratta
Il rovescio della domanda, cioè che cosa accade a chi perde e se debba pagare anche il difensore avversario, ha presupposti propri e una sua trattazione autonoma.
Lo stesso vale per il caso in cui la contestazione riguardi la parcella in sé, perché ritenuta superiore al concordato o non dovuta: là il problema non è più il rapporto fra due somme, ma quali strumenti esistano per contestarne una, ed è materia con regole e sedi proprie.
Non è trattato qui neppure il recupero forzoso delle somme dal soccombente che non paga, che è un procedimento distinto dalla causa appena conclusa.
Errori frequenti
- Leggere la cifra in sentenza come il conto dell'avvocato. Sono due importi con fonti e criteri distinti.
- Dare per scontato che chi vince recuperi tutto. La compensazione, totale o parziale, è prevista dalla legge nei casi consentiti.
- Considerare incassata la somma liquidata. Una condanna non è un pagamento: se il debitore non adempie, il recupero è un'attività ulteriore.
- Credere che la distrazione chiuda ogni pendenza con il proprio difensore. Riguarda l'importo liquidato, non l'eventuale differenza rispetto al pattuito.
- Rinviare l'accordo scritto sul compenso. Senza forma scritta il patto è nullo, e il riferimento diventa quello suppletivo dei parametri.
- Ritenere che l'avvocato possa far valere il proprio credito nella causa principale. Non è parte di quel giudizio.
- Aspettarsi che una vittoria parziale produca una condanna piena alle spese. La misura la stabilisce il giudice.
Atti e servizi ufficiali richiamati
| Atto o provvedimento | Estremi | Disposizioni utilizzate | Collegamento |
|---|---|---|---|
| Codice di procedura civile | R.d. 28 ottobre 1940, n. 1443 | art. 91, primo comma; art. 92, secondo comma; art. 93, primo e secondo comma | Normattiva |
| Codice civile | R.d. 16 marzo 1942, n. 262 | art. 2233, secondo e terzo comma | Normattiva |
| Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense | Legge 31 dicembre 2012, n. 247 | art. 13, commi 2 e 6 | Normattiva |
| Parametri per la liquidazione dei compensi forensi | D.m. giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 | art. 4; art. 8, comma 1 | Normattiva |
| Corte costituzionale, sentenza 19 aprile 2018, n. 77 | illegittimità dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non consentiva la compensazione per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni | testo dell'art. 92, secondo comma, applicabile | Corte costituzionale |
| Cassazione, Sez. VI-2, ordinanza 17 ottobre 2018, n. 25992 | compenso dovuto dal cliente e liquidazione giudiziale delle spese | la misura del compenso dovuto al proprio difensore prescinde dalla liquidazione contenuta nella sentenza a carico del soccombente | Rv. 650879-01; citazione senza link pubblico diretto |
Collegamenti ULPIANUS
La differenza fra le due somme di cui si è parlato qui si forma all'inizio del rapporto, quando il compenso viene pattuito, non alla fine della causa quando il giudice liquida. Un profilo professionale consultabile serve al passaggio che viene prima di tutto questo: individuare il professionista e verificarne l'Ordine di appartenenza.
Per gli avvocati, la creazione del profilo professionale su ULPIANUS è gratuita.
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