Avvocato d'ufficio: chi lo paga e quando interviene lo Stato
La nomina d'ufficio non rende automaticamente gratuita la difesa.
Nella comunicazione prevista dall'art. 369-bis del codice di procedura penale per la persona sottoposta alle indagini, il pubblico ministero deve indicare l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio quando non sussistono le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato, insieme all'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà a esecuzione forzata (art. 369-bis, comma 2, lettera d, del codice di procedura penale).
La regola ordinaria, quindi, è che la nomina d'ufficio non sposta da sola il costo sullo Stato. Il testo unico delle spese di giustizia disciplina però anche l'anticipazione pubblica e alcuni regimi speciali. Fra questi c'è quello del difensore d'ufficio del minore, che segue una disciplina diversa e viene trattato più avanti.
Perché le è stato assegnato un difensore che non ha chiesto
Non è un sospetto e non è una sanzione. È il modo in cui l'ordinamento impedisce che qualcuno stia in un processo penale senza difesa.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Nel processo penale la difesa tecnica è obbligatoria, e la stessa comunicazione di cui sopra deve informarla di questa obbligatorietà (art. 369-bis, comma 2, lettera a).
Da qui la regola: l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia, o ne è rimasto privo, è assistito da un difensore di ufficio (art. 97, comma 1). La nomina non dipende dalle sue condizioni economiche e non presuppone alcuna valutazione sul suo conto: dipende soltanto dal fatto che un difensore, in quel procedimento, deve esserci.
Chi lo ha scelto, se non lei
Non un funzionario che ha guardato un elenco a caso.
Il difensore d'ufficio è individuato fra gli iscritti a un elenco nazionale tenuto dal Consiglio nazionale forense, che lo predispone e lo aggiorna con cadenza trimestrale (art. 29, comma 1, delle norme di attuazione del codice di procedura penale). Il Consiglio nazionale forense fissa ogni anno i criteri generali per la nomina, basati sulla prossimità alla sede del procedimento e sulla reperibilità (art. 97, comma 2, del codice di procedura penale).
Per entrare in quell'elenco non basta essere avvocati. Occorre almeno uno di tre requisiti (art. 29, comma 1-bis):
- aver seguito un corso biennale di formazione in materia penale di almeno 90 ore, con esame finale;
- essere iscritti all'albo da almeno cinque anni e avere esperienza penale documentata;
- avere il titolo di specialista in diritto penale.
E non basta entrarci. Per restarci non si devono avere sanzioni disciplinari definitive superiori all'ammonimento, occorre partecipare ad almeno dieci udienze all'anno escluse quelle di mero rinvio, e ogni anno va presentata la documentazione al Consiglio dell'Ordine, che la inoltra al CNF: chi non la presenta viene cancellato d'ufficio (art. 29, commi 1-quater e 1-quinquies).
La designazione materiale passa da un ufficio con recapito centralizzato, istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo di distretto di corte d'appello, che fornisce i nominativi su richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria e non del cittadino. Il sistema deve garantire una rotazione automatica fra gli iscritti e un turno differenziato per gli indagati e gli imputati detenuti (art. 29, commi 2 e 4).
Nessuno di questi requisiti coincide con la semplice iscrizione all'albo. È il dato da tenere presente quando si sente dire che il difensore d'ufficio sarebbe un avvocato di seconda scelta.
Chi paga: la sequenza ordinaria
Qui i momenti vanno tenuti separati, perché è confondendoli che nasce l'equivoco.
Primo momento: l'obbligo. Quando non sussistono le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato, la comunicazione dell'art. 369-bis avverte la persona sottoposta alle indagini che il difensore d'ufficio deve essere retribuito.
Secondo momento: il recupero. Nel regime disciplinato dall'art. 116, se il compenso non viene pagato, il difensore deve prima tentare il recupero del credito. L'onorario e le spese sono liquidati dal magistrato quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (art. 116, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
Terzo momento: l'anticipazione dello Stato. A quel punto è l'erario a pagare il difensore.
Quarto momento: la ripetizione. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita non chieda e ottenga l'ammissione al patrocinio (art. 116, comma 2).
Esiste poi la disciplina della persona irreperibile. Se la persona sottoposta alle indagini, l'imputato o il condannato è irreperibile, il magistrato liquida onorario e spese senza attendere il tentativo di recupero; lo Stato ha diritto di ripetere le somme nei confronti di chi si renda successivamente reperibile (art. 117). L'irreperibilità, quindi, non rende gratuita la difesa: se lo Stato anticipa, può recuperare quando l'interessato diventa successivamente reperibile.
Il caso del minore segue una regola diversa
Per il difensore d'ufficio del minore il testo unico prevede un meccanismo speciale. L'onorario e le spese sono liquidati dal magistrato secondo l'art. 82; dopo il decreto di pagamento, l'ufficio acquisisce la documentazione reddituale della famiglia e lo Stato può ripetere le somme nei confronti del minorenne e dei familiari soltanto se il magistrato accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per il patrocinio nel processo penale (art. 118 del d.P.R. 115/2002).
Per questo la sequenza dell'art. 116 appena descritta non va trasformata in una regola indifferenziata per ogni difesa d'ufficio.
Nel regime ordinario degli artt. 116 e 117, il punto da ricordare è questo: l'anticipazione dello Stato non equivale, da sola, alla gratuità per l'assistito. Il patrocinio a spese dello Stato può invece incidere sul recupero delle somme, secondo le condizioni previste dalla legge.
Quanto costa
La difesa d'ufficio non ha una tariffa propria: nessuna delle disposizioni che la disciplinano fissa un importo. Chi lo indica in cifra tonda sta descrivendo una prassi, non una regola.
Quello che le fonti stabiliscono è il criterio, e sono due criteri diversi a seconda di chi paga.
Quando a pagare è lo Stato, l'onorario e le spese sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che non risultino superiori ai valori medi, e tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa (art. 82, comma 1, richiamato dall'art. 116, comma 1).
Quando invece, nel regime ordinario, la richiesta è rivolta direttamente all'assistito, la legge non detta una tariffa propria della difesa d'ufficio. Valgono i criteri generali sul compenso dell'avvocato, che in caso di mancata determinazione consensuale o scritta rinviano ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia (art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247). La nomina d'ufficio, proprio perché non nasce da una scelta del cliente, non porta con sé un prezzo previamente concordato.
L'importo dipende quindi dall'attività effettivamente svolta. Un procedimento definito in una udienza e un dibattimento durato due anni non producono la stessa cifra, e non esiste un numero da cercare prima.
Il patrocinio a spese dello Stato è un'altra cosa
I due istituti vengono confusi di continuo, ma hanno persino un fondamento costituzionale diverso. La difesa d'ufficio serve l'inviolabilità della difesa, che riguarda chiunque (art. 24, secondo comma). Il patrocinio a spese dello Stato serve un'altra garanzia: che siano assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione (art. 24, terzo comma).
Nel processo penale il patrocinio è assicurato per la difesa del cittadino non abbiente indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 74, comma 1, del d.P.R. 115/2002). Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato anche allo straniero e all'apolide residenti nello Stato (art. 90).
Il reddito è uno dei presupposti da verificare. Il limite base non si legge però nel corpo dell'art. 76, comma 1, che continua a riportare l'importo originario: va cercato nel decreto ministeriale che lo aggiorna periodicamente. Quello vigente è il decreto del Ministro della giustizia 22 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 luglio 2025, che ha portato l'importo base a 13.659,64 euro.
Nel processo penale, però, la verifica non finisce con quella cifra. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, si applica la regola sul cumulo dei redditi familiari dell'art. 76, comma 2, ma il limite indicato dal comma 1 è elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi (art. 92 del d.P.R. 115/2002). Esistono inoltre ipotesi in cui la legge considera il solo reddito personale. La cifra base, quindi, non basta da sola per stabilire se una persona possa essere ammessa.
L'adeguamento della soglia base ha cadenza biennale: chi legge a distanza di tempo faccia verificare quale sia il valore applicabile.
Le due situazioni possono incontrarsi, ed è il punto pratico più importante di questa guida. Se la persona è ammessa al patrocinio, lo Stato non ripete nei suoi confronti quanto ha anticipato al difensore d'ufficio nel regime dell'art. 116, comma 2. L'ammissione non è automatica: va chiesta e i suoi effetti seguono le regole del testo unico.
Che cosa può fare dopo la nomina
Può nominare un difensore di fiducia, in qualsiasi momento. È un diritto, e riguarda fino a due difensori (art. 96, comma 1). La nomina si fa con dichiarazione resa all'autorità procedente, consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (comma 2). Per chi è fermato, arrestato o in custodia cautelare, finché non vi abbia provveduto, la nomina può essere fatta da un prossimo congiunto (comma 3).
L'effetto è netto: il difensore d'ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia (art. 97, comma 6). La nomina di fiducia, da sola, non rende gratuita la difesa: il rapporto economico resta soggetto alle regole generali sul compenso e all'eventuale patrocinio a spese dello Stato.
Può chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se ne ricorrono i presupposti. È il beneficio che, se concesso, incide sul costo della difesa nei termini previsti dal testo unico.
C'è qui un dettaglio che conviene conoscere. Gli elenchi sono due, e diversi: quello nazionale dei difensori d'ufficio, tenuto dal CNF (art. 29 delle norme di attuazione), e quelli per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine. L'art. 80 del d.P.R. 115/2002 stabilisce che chi è ammesso al patrocinio e nomina un difensore lo sceglie fra gli iscritti negli elenchi previsti per quel beneficio. Questo elenco non va confuso con quello della difesa d'ufficio. Se il patrocinio viene chiesto quando un difensore d'ufficio è già stato designato, conviene verificare con il professionista quali adempimenti siano necessari nel caso concreto, senza presumere che i due elenchi coincidano.
Non può, invece, cambiare difensore d'ufficio come si cambia un fornitore. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo (art. 97, comma 5). La via ordinaria per cambiare non è la sostituzione: è la nomina di un difensore di fiducia.
Che cosa significa, e che cosa non significa, la nomina d'ufficio
Che cosa significa. Che il procedimento non può proseguire senza difensore e che gliene è stato designato uno, secondo criteri automatici, da un elenco ad accesso condizionato. Significa anche che quel professionista ha assunto un obbligo: non può rifiutarsi, senza giustificato motivo, di prestare la propria attività o interromperla (art. 11, comma 3, del Codice deontologico forense), e se è impedito a partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente oppure incaricare un collega, che risponde dell'incarico se accetta (art. 26, comma 4).
Che cosa non significa. La nomina d'ufficio, da sola, non significa che l'assistenza sia gratuita: il regime economico dipende dalle condizioni per il patrocinio e dalle eventuali discipline speciali, come quella del minore. Non significa che lei sia stato riconosciuto non abbiente, perché quella è una valutazione distinta che va richiesta secondo le regole applicabili. Non significa che il difensore sia meno qualificato, visti i requisiti di accesso e di permanenza nell'elenco. E non significa che lei non possa cambiarlo, perché può nominare un difensore di fiducia quando vuole.
Non è un istituto del processo civile
L'espressione "avvocato d'ufficio" viene usata anche per le cause civili, e lì non trova corrispondenza.
L'art. 97 appartiene al codice di procedura penale e presuppone la figura dell'imputato. Nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione lo strumento previsto per chi non può sostenere le spese è il patrocinio a spese dello Stato, che lì incontra una condizione ulteriore rispetto al penale: le ragioni da far valere non devono risultare manifestamente infondate (art. 74, comma 2, del d.P.R. 115/2002).
Che cosa controllare, in concreto
- Legga per intero la comunicazione ricevuta. Contiene il nome del difensore, il suo recapito, l'avvertimento sull'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio quando mancano le condizioni per il patrocinio e l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al beneficio. È la legge a imporne il contenuto.
- Verifichi subito se può accedere al patrocinio. Nel penale non basta confrontare il proprio reddito con la sola soglia base: vanno considerate anche le regole sul nucleo convivente e l'elevazione prevista dall'art. 92.
- Se decide di nominare un difensore di fiducia, sappia che questo fa cessare le funzioni di quello d'ufficio e chiarisca anche il rapporto economico; la nomina di fiducia non rende gratuita la difesa.
- Se intende chiedere il patrocinio quando ha già un difensore d'ufficio, faccia verificare al professionista quali adempimenti e quale eventuale scelta del difensore siano necessari nel suo caso.
- Non ignori le richieste di pagamento contando sul fatto che interverrà lo Stato. Nel regime dell'art. 116, la liquidazione a carico dell'erario presuppone che il difensore abbia tentato senza esito il recupero del credito; per il difensore d'ufficio del minore opera invece la disciplina speciale dell'art. 118.
Errori frequenti
- Credere che la nomina d'ufficio significhi automaticamente difesa gratuita. La comunicazione dell'art. 369-bis avverte dell'obbligo di retribuire il difensore quando non sussistono le condizioni per il patrocinio; per il minore esiste però la disciplina speciale dell'art. 118.
- Confondere difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato. La prima assicura che nel processo penale vi sia un difensore anche in mancanza di una nomina di fiducia; il secondo è un beneficio che va richiesto e ha presupposti propri.
- Pensare che ogni anticipazione dello Stato cancelli il costo. Negli artt. 116 e 117 lo Stato conserva il diritto di ripetere nei casi previsti; il minore segue la disciplina speciale dell'art. 118.
- Ritenere che rendersi irreperibili risolva. L'art. 117 prevede espressamente la ripetizione verso chi si rende successivamente reperibile.
- Considerare il difensore d'ufficio un avvocato di seconda scelta. L'accesso all'elenco richiede requisiti che la semplice iscrizione all'albo non dà.
- Cercare un difensore d'ufficio per risparmiare. Non si sceglie: i nominativi sono forniti su richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.
- Fidarsi della sola soglia base trovata in rete. Oltre a verificare l'importo aggiornato, nel processo penale bisogna considerare il nucleo convivente e l'elevazione di 1.032,91 euro per ciascun familiare convivente prevista dall'art. 92.
- Chiedere la sostituzione del difensore d'ufficio come se bastasse volerlo. La sostituzione richiede un giustificato motivo; la nomina di un difensore di fiducia no.
Atti e servizi ufficiali richiamati
| Atto o servizio | Estremi | Disposizioni utilizzate | Fonte ufficiale |
|---|---|---|---|
| Costituzione della Repubblica italiana | 27 dicembre 1947 | art. 24, secondo e terzo comma | Normattiva |
| Codice di procedura penale | D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 | art. 96; art. 97; art. 102; art. 369-bis | Normattiva |
| Norme di attuazione del codice di procedura penale | D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 | art. 29, commi 1, 1-bis, 1-quater, 1-quinquies, 2 e 4 | Normattiva |
| Testo unico delle spese di giustizia | D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 | art. 74; art. 80; art. 82, comma 1; art. 90; art. 92; art. 116; art. 117; art. 118 | Normattiva |
| Adeguamento dei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato | D.m. giustizia 22 aprile 2025 | articolo unico | Gazzetta Ufficiale |
| Riordino della disciplina della difesa d'ufficio | D.lgs. 30 gennaio 2015, n. 6 | artt. 1 e 3 | Normattiva |
| Legge sull'ordinamento della professione forense | Legge 31 dicembre 2012, n. 247 | art. 13, comma 6 | Normattiva |
| Codice deontologico forense | Approvato dal CNF, testo aggiornato al 2026 | art. 11, comma 3; art. 26, comma 4 | CNF |
| Elenco nazionale dei difensori d'ufficio | Consiglio nazionale forense | art. 29 delle norme di attuazione | CNF |
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