Come cercare un avvocato nella propria città
Si parte da tre strumenti pubblici e gratuiti: l'albo pubblicato dal Consiglio dell'Ordine del territorio in cui si decide di cercare, l'elenco nazionale degli avvocati tenuto dal Consiglio nazionale forense e lo sportello per il cittadino, che ogni Ordine deve istituire e al quale si accede senza pagare nulla.
Prima ancora, però, conviene chiarire una cosa: non esiste un vincolo che imponga di scegliere un avvocato della propria città o della città in cui ha sede il giudice. L'avvocato può esercitare la difesa davanti agli organi giurisdizionali della Repubblica, salvo il requisito dell'iscrizione all'albo speciale per le giurisdizioni superiori (art. 2, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247). Se la questione è civile e può finire in giudizio, sapere quale ufficio potrebbe essere territorialmente competente può però incidere sulle esigenze pratiche della scelta.
Questa guida indica da dove partire, che cosa ciascuno strumento consente davvero di trovare e quanto pesa realmente la vicinanza. Non tratta invece come valutare il singolo professionista una volta individuato: quello è l'oggetto di un'altra guida.
Prima di cercare: quale territorio conta
La domanda utile non è soltanto «quali avvocati ci sono nella mia città», ma anche «che tipo di attività mi serve e quanto conta, nel mio caso, la vicinanza».
Se si tratta di una controversia civile, le regole sulla competenza territoriale aiutano a capire dove potrebbe svolgersi il giudizio, ma non impongono di scegliere un avvocato di quel luogo. In via generale è competente il giudice del luogo in cui il convenuto - cioè la persona contro la quale si agisce - ha la residenza o il domicilio (art. 18 del codice di procedura civile); se il convenuto è una società o un ente, conta di regola il luogo in cui ha sede, ferme le ulteriori previsioni dell'art. 19. Per le cause relative a diritti di obbligazione è competente anche il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita (art. 20). Sono regole generali: esistono numerosi fori speciali ed esclusivi, e per materie diverse dal processo civile valgono criteri differenti.
Fra le regole speciali, l'art. 66-bis del Codice del consumo stabilisce che, per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del capo cui appartiene la disposizione, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, se ubicati in Italia. Non è quindi corretto estendere automaticamente questa regola a qualunque controversia in cui una parte sia un consumatore.
Se invece serve assistenza fuori dal giudizio - un contratto da leggere, una diffida, una trattativa, una consulenza - la scelta dell'avvocato non è vincolata a un territorio. Lo stesso vale, quanto alla scelta del professionista, quando esiste un giudizio: la sede dell'ufficio giudiziario è un elemento pratico, non un limite territoriale all'attività dell'avvocato.
Se la competenza del giudice non è evidente, è meglio non ricavarla da soli da queste regole generali: può dipendere dalla materia, dal tipo di domanda e da disposizioni speciali. Lo sportello per il cittadino può offrire informazioni e orientamento sull'accesso alla giustizia, ma non sostituisce il parere sul caso concreto.
Da dove partire: gli strumenti pubblici
L'albo dell'Ordine del territorio in cui si cerca
È il punto di partenza territoriale più solido. Ogni Consiglio dell'Ordine tiene e aggiorna albi, elenchi e registri, che sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'Ordine (art. 15, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247).
Il perimetro è quello del circondario del tribunale, perché l'avvocato si iscrive nell'albo del circondario in cui ha il domicilio professionale (art. 7, comma 1). Chi cerca «nella propria città» sta quindi cercando, in termini esatti, nell'albo del circondario in cui la città ricade: gli Ordini non coincidono con i confini comunali.
Che cosa consente di trovare. L'elenco delle persone iscritte in quel circondario, con i dati che l'Ordine pubblica e aggiorna direttamente. Per variazioni recenti è il primo riscontro territoriale da consultare.
Che cosa non consente. Di per sé non dice nulla su che cosa ciascun professionista faccia in concreto. L'albo ordinario non è organizzato per materia.
L'elenco nazionale e il servizio di ricerca del CNF
Gli albi territoriali formano insieme l'albo unico nazionale, tenuto dal Consiglio nazionale competente; i consigli territoriali trasmettono senza indugio, per via telematica, le informazioni rilevanti per il suo aggiornamento (art. 3, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137). Il CNF mette a disposizione un servizio pubblico di ricerca dell'avvocato.
Serve quando si cerca oltre il proprio circondario, o quando non si sa a quale Ordine appartenga una persona.
Il servizio nazionale è utile come punto di ricerca, ma per verificare una posizione attuale - soprattutto in presenza di variazioni recenti - conviene controllare anche l'albo e gli elenchi pubblicati dal Consiglio dell'Ordine territoriale, che tiene e aggiorna i dati dell'iscritto. La guida non attribuisce al servizio nazionale informazioni o filtri che non siano stati verificati direttamente.
Lo sportello per il cittadino
È uno strumento poco conosciuto e può essere particolarmente utile per chi non sa da dove cominciare. Ciascun Consiglio dell'Ordine istituisce uno sportello per il cittadino, «volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia». L'accesso allo sportello è gratuito (art. 30, commi 1 e 2, della legge 247/2012). Le modalità di accesso sono stabilite da un regolamento del Consiglio nazionale forense; attività concretamente offerte, orari, recapiti e operatività vanno verificati presso il singolo Ordine.
La legge 28 luglio 2026, n. 137, che delega il Governo a riformare l'ordinamento forense, include fra i criteri direttivi l'istituzione dello sportello per il cittadino presso ciascun Consiglio dell'Ordine, con rinvio a un regolamento del CNF per costituzione, funzionamento e finanziamento. La delega non modifica da sola la disciplina vigente, ma rende necessario seguirne l'attuazione.
Gli elenchi che restringono la ricerca
Accanto all'albo ordinario, presso ogni Ordine esistono elenchi che rispondono a esigenze specifiche e che permettono di restringere la ricerca in modo verificabile.
- Elenco degli avvocati specialisti (art. 15, comma 1, lettera c, legge 247/2012). Gli elenchi sono formati dai Consigli dell'Ordine e resi accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica (art. 5 del d.m. 12 agosto 2015, n. 144). Attenzione: il titolo di specialista è cosa diversa dall'area di attività che un professionista dichiara, e la disciplina dei settori è in corso di revisione.
- Elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (artt. 80 e 81 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). Sono formati dai Consigli dell'Ordine su domanda degli interessati; gli elenchi sono pubblici e si trovano presso gli uffici giudiziari della provincia. Chi è ammesso al patrocinio deve scegliere un difensore iscritto in uno di questi elenchi. La legge consente però anche di scegliere un avvocato iscritto nell'elenco al di fuori del distretto individuato dai commi 1 e 2 dell'art. 80 (comma 3).
Il portale europeo
Il portale europeo della giustizia elettronica mette a disposizione il servizio «Trova un avvocato», realizzato dalla Commissione europea insieme agli ordini forensi nazionali partecipanti, fra cui quello italiano. Consente di cercare per nome, luogo, lingua parlata e area di attività.
È utile soprattutto in due casi: quando serve un avvocato in un altro Stato dell'Unione, e quando la lingua è un criterio rilevante.
Le directory private
Esistono anche elenchi e directory gestiti da soggetti privati, ULPIANUS compreso. Possono essere utili per restringere una ricerca per territorio e area di attività, ma non sono per ciò stesso registri pubblici: provenienza, modalità di verifica e aggiornamento dei dati vanno valutati servizio per servizio. Nei profili ULPIANUS le informazioni professionali sono dichiarate dal professionista e non sostituiscono le verifiche presso l'Ordine.
Una avvertenza pratica: alcuni portali privati hanno nomi che richiamano quelli istituzionali. L'elenco nazionale istituzionale degli avvocati è quello che il Consiglio nazionale forense forma sulla base dei dati trasmessi dagli Ordini; per capire con che cosa si ha a che fare, conviene guardare quale ente gestisce il sito.
Quanto conta davvero la vicinanza
La prossimità ha un valore pratico reale, ma non coincide con un requisito professionale. Nel processo civile, inoltre, molte attività sono oggi telematiche o possono svolgersi senza la presenza fisica del difensore in udienza.
L'art. 196-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevede il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte, fra gli altri, dei difensori, con le eccezioni previste dalla stessa disposizione. Quanto alle udienze civili, il giudice può disporne lo svolgimento mediante collegamenti audiovisivi a distanza alle condizioni dell'art. 127-bis c.p.c.; nei casi previsti dall'art. 127-ter può sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Le parti conservano le facoltà e le garanzie previste da quelle disposizioni.
Che cosa la vicinanza può dare. Può rendere più semplici gli incontri di persona e ridurre trasferte quando un'attività richiede presenza fisica. Il peso concreto di questi aspetti dipende dal tipo di procedimento e dalle esigenze della persona assistita.
Che cosa non dà. Nessuna indicazione sulla competenza, sull'esperienza o sulla qualità della difesa. La distanza fra il proprio domicilio e lo studio non è un criterio di merito, e non lo diventa nemmeno quando è minima.
Va poi ricordato che il Foro di appartenenza indica dove l'avvocato ha il domicilio professionale, non l'ambito in cui può operare: l'attività di difesa può essere esercitata davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, salva l'iscrizione all'albo speciale per le giurisdizioni superiori (art. 2, comma 3, legge 247/2012).
Due situazioni in cui la ricerca non funziona come si crede
Il difensore d'ufficio non si sceglie tramite una ricerca personale, e non è gratuito
Nel processo penale esiste un elenco nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d'ufficio, predisposto e aggiornato trimestralmente dal Consiglio nazionale forense (art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale). La designazione d'ufficio non avviene però perché il cittadino sceglie un nominativo da quell'elenco: presso l'ordine forense di ciascun capoluogo di distretto di corte d'appello è istituito un ufficio con recapito centralizzato che fornisce i nominativi a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria; l'autorità individua il difensore tramite quel sistema (art. 29, commi 2 e 5).
Il secondo equivoco riguarda i costi. La difesa d'ufficio non è, per ciò solo, gratuita. Nel caso disciplinato dall'art. 116 del d.P.R. 115/2002, l'onorario e le spese sono liquidati dal magistrato quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali; lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, salvo che la persona assistita chieda e ottenga l'ammissione al patrocinio. Difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato sono quindi istituti distinti.
Il patrocinio a spese dello Stato restringe il campo
Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve nominare un difensore iscritto negli appositi elenchi. L'art. 80 del d.P.R. 115/2002 individua gli elenchi del distretto di riferimento, ma consente anche di scegliere un difensore iscritto negli elenchi al di fuori di quel distretto (comma 3). Il campo è quindi ristretto agli avvocati iscritti negli elenchi per il patrocinio, non necessariamente a quelli del territorio più vicino.
Errori frequenti nella ricerca territoriale
- Cercare solo nel proprio comune. Gli albi degli avvocati sono organizzati per circondario del tribunale, non per comune; se la questione è civile e può diventare contenziosa, la possibile sede del giudizio è un ulteriore elemento pratico da considerare.
- Trattare la vicinanza come garanzia. La sola distanza non dimostra competenza, esperienza o qualità professionale.
- Confondere elenchi pubblici e portali privati, soprattutto quando il nome del sito richiama un registro istituzionale.
- Fermarsi alla ricerca nazionale quando serve verificare una posizione attuale: per variazioni recenti è opportuno controllare anche l'albo e gli elenchi del Consiglio dell'Ordine territoriale.
- Pensare di scegliere personalmente il difensore d'ufficio dall'elenco, o credere che la nomina d'ufficio equivalga ad assistenza gratuita.
- Scegliere in base alla posizione nei risultati di un motore di ricerca, che dipende da fattori di visibilità e non da requisiti professionali.
Una sequenza pratica
- Chiarire di che cosa si tratta: assistenza fuori dal giudizio o questione che può arrivare davanti a un giudice. Lo sportello per il cittadino del proprio Ordine è gratuito e può offrire informazioni e orientamento sull'accesso alla giustizia; non sostituisce il parere sul caso concreto.
- Decidere quanto restringere territorialmente la ricerca: per l'attività stragiudiziale la vicinanza è una scelta pratica; in una controversia civile può essere utile sapere dove potrebbe svolgersi il giudizio, senza trasformare la sede del giudice in un vincolo per la scelta dell'avvocato.
- Consultare l'albo dell'Ordine del territorio in cui si è deciso di cercare, pubblicato sul sito istituzionale.
- Usare l'elenco nazionale del CNF per allargare la ricerca e, quando serve una verifica attuale, confrontare il risultato con l'albo e gli elenchi dell'Ordine territoriale.
- Restringere con gli elenchi speciali quando servono: specialisti e, per chi è ammesso al beneficio, avvocati iscritti negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato.
- Valutare la distanza per quello che incide davvero: comodità degli incontri e possibili trasferte, non competenza o qualità professionale.
Atti e servizi ufficiali richiamati
| Atto o servizio | Estremi | Disposizioni utilizzate | Fonte ufficiale |
|---|---|---|---|
| Legge sull'ordinamento della professione forense | Legge 31 dicembre 2012, n. 247 | artt. 2, 7, 15, 30 | Normattiva |
| Codice di procedura civile | R.d. 28 ottobre 1940, n. 1443 | artt. 18, 19, 20, 127-bis, 127-ter | Normattiva |
| Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | R.d. 18 dicembre 1941, n. 1368 | art. 196-quater | Normattiva |
| Norme di attuazione del codice di procedura penale | D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 | art. 29 | Normattiva |
| Codice del consumo | D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 | art. 66-bis | Normattiva |
| Testo unico delle spese di giustizia | D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 | artt. 80, 81, 116 | Normattiva |
| Riforma degli ordinamenti professionali | D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 | art. 3, comma 2 | Gazzetta Ufficiale |
| Regolamento sul titolo di avvocato specialista | D.m. giustizia 12 agosto 2015, n. 144 | art. 5 | Normattiva |
| Delega per la riforma dell'ordinamento forense | Legge 28 luglio 2026, n. 137 | art. 2, comma 1 (sportello per il cittadino) | Gazzetta Ufficiale |
| Elenco nazionale degli avvocati | Servizio del Consiglio nazionale forense | ricerca dell'iscritto | CNF - Ricerca Avvocato |
| Trova un avvocato | Portale europeo della giustizia elettronica | ricerca per luogo, lingua e area di attività | e-Justice |
Gli albi, gli elenchi e i registri di ciascun Ordine territoriale sono pubblicati nei rispettivi siti istituzionali. Per orari, recapiti e operatività dello sportello per il cittadino occorre verificare le informazioni rese disponibili dal singolo Ordine.
Collegamenti ULPIANUS
Chi vuole restringere la ricerca per territorio e area di attività può consultare la directory ULPIANUS, tenendo presente che le informazioni dei profili sono dichiarate dai professionisti e non sostituiscono la consultazione dell'albo dell'Ordine.
Per gli avvocati, la creazione del profilo professionale su ULPIANUS è gratuita.
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