Quali informazioni dovrebbe contenere il profilo professionale di un avvocato

La domanda sembra una questione di stile o di presentazione. Non lo è. Il contenuto della presentazione professionale di un avvocato è regolato, e lo è da fonti diverse che si sono stratificate nel tempo senza essere mai riunite in un elenco unico.

Alcune di queste regole stabiliscono che cosa è consentito dire. Altre stabiliscono che cosa deve esserci. Sono due cose diverse, e la seconda è la meno conosciuta: nasce anche dalla disciplina generale dei servizi e del commercio elettronico. Quest'ultima entra in gioco quando la presentazione professionale online costituisce, o fa parte di, una comunicazione commerciale o di un servizio della società dell'informazione riconducibile al professionista.

Questa guida ricostruisce il nucleo delle informazioni rilevanti e distingue quelle proprie della presentazione professionale da quelle che dipendono dal contesto in cui il servizio è offerto. Serve a chi legge un profilo per capire che cosa può verificare e a chi lo compila per individuare gli obblighi che possono riguardarlo.

Che cosa l'avvocato può dire di sé

La pubblicità informativa dell'avvocato è consentita, e la legge ne indica l'oggetto: l'attività professionale, l'organizzazione e la struttura dello studio, le eventuali specializzazioni e i titoli scientifici e professionali posseduti (art. 10, comma 1, della legge 247/2012).

Per tutte le professioni regolamentate la disposizione generale è più ampia di quanto si creda. La pubblicità informativa è ammessa con ogni mezzo e può avere per oggetto l'attività, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio e i compensi richiesti per le prestazioni (art. 4, comma 1, del d.P.R. 137/2012).

Su quest'ultimo punto l'equivoco è frequente. Indicare il costo di una prestazione tipica non è una scorrettezza né un'anomalia: è una delle voci che la norma menziona espressamente fra quelle sulle quali l'informazione è ammessa.

I limiti riguardano il modo, non l'oggetto. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, devono essere trasparenti, veritiere e corrette, non devono essere comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive, e devono in ogni caso fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale (art. 10, commi 2 e 3). L'inosservanza costituisce illecito disciplinare.

Il nucleo che non può mancare

Il codice deontologico indica tre elementi che devono comparire sempre. Nel fornire informazioni l'avvocato deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza (art. 35, comma 3, del Codice deontologico forense).

Sono tre, non uno. Quando la presentazione è fornita dall'avvocato come informazione professionale, riportare il solo nome non soddisfa questa regola espressa.

Quando le informazioni stanno in rete, la legge ne chiede altre

Qui si apre lo strato che quasi nessuna pagina divulgativa considera. Quando ricorrono i presupposti del servizio della società dell'informazione, il prestatore deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari e alle autorità competenti un elenco di informazioni stabilito dalla legge (art. 7 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70).

Tra le informazioni di rilievo rientrano il nome o la denominazione, il domicilio o la sede, gli estremi per contattare rapidamente il prestatore compreso l'indirizzo di posta elettronica, e il numero della partita IVA quando l'attività è soggetta a imposta.

Per le professioni regolamentate si aggiungono tre voci proprie:

  • l'ordine professionale presso cui il prestatore è iscritto e il numero di iscrizione;
  • il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
  • il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti, e le modalità per consultarli.

La terza è la più trascurata e la più utile a chi legge: significa che, quando l'art. 7 si applica, devono essere accessibili anche il riferimento alle regole alle quali quel professionista è soggetto e le modalità per consultarle. La stessa disposizione contiene inoltre altre voci che operano solo quando ne ricorrono i presupposti, per esempio quelle collegate al registro delle imprese, a un regime autorizzatorio o ai prezzi di specifici servizi della società dell'informazione. Le informazioni vanno aggiornate (art. 7, comma 2).

Sul piano del contenuto queste comunicazioni non sono libere. L'impiego di comunicazioni commerciali da parte di chi esercita una professione regolamentata deve essere conforme alle regole di deontologia professionale, e in particolare all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi (art. 10 del medesimo decreto). È la disposizione che salda i due sistemi: la regola deontologica non resta confinata nell'ordinamento professionale, ma diventa il parametro di legittimità della comunicazione in rete.

Un'esclusione che riguarda l'attività, non il sito

Lo stesso decreto contiene un'esclusione che, letta di sfuggita, porterebbe alla conclusione opposta: fra le materie sottratte al suo campo di applicazione figura la rappresentanza e la difesa processuali (art. 1, comma 2, lettera f).

L'esclusione riguarda la rappresentanza e la difesa processuali. Non impedisce, invece, l'applicazione della disciplina alle comunicazioni professionali online riconducibili al prestatore quando ricorrono i presupposti del servizio della società dell'informazione. Una scheda o un profilo pubblicato autonomamente da un terzo non ricade, per questo solo fatto, nello stesso perimetro.

La distinzione ha una conseguenza concreta. Le violazioni degli obblighi informativi sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 10.000 euro, raddoppiata nei limiti minimo e massimo nei casi di particolare gravità o di recidiva (art. 21, commi 1 e 2). Non è una conseguenza soltanto disciplinare, e non passa dall'Ordine.

Che cosa è dovuto prima che l'incarico sia conferito

Esiste un secondo elenco, che non riguarda il sito ma il rapporto. Si applica a qualunque attività economica di carattere professionale svolta senza vincolo di subordinazione, compresa la prestazione a carattere intellettuale (art. 1, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59). Fra i servizi esclusi figurano quelli forniti da notai; quelli forensi non vi compaiono (art. 7).

In tempo utile prima della stipulazione del contratto, o comunque prima che il servizio sia prestato, il professionista deve fornire in modo chiaro e senza ambiguità: nome, status e forma giuridica, indirizzo e dati di contatto; la partita IVA; per le professioni regolamentate l'ordine o l'albo di iscrizione, la qualifica professionale e lo Stato in cui è stata acquisita; le eventuali condizioni generali applicate e le clausole sulla legge applicabile o sulla giurisdizione; il prezzo del servizio, quando è predefinito; le caratteristiche principali del servizio; e l'eventuale assicurazione per responsabilità professionale, con il nome dell'assicuratore e la copertura geografica (art. 31, comma 1).

Il professionista sceglie come renderle: comunicandole di propria iniziativa, rendendole accessibili sul luogo della prestazione, rendendole accessibili per via elettronica tramite un indirizzo che egli stesso comunica, oppure inserendole nei documenti informativi che consegna (comma 2). Un profilo o una pagina online può quindi essere una delle modalità ammesse quando rende le informazioni facilmente accessibili per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal professionista.

Altre informazioni sono dovute su richiesta del destinatario (comma 3), e sono le più significative:

  • quando il prezzo non è predefinito, il costo del servizio o il metodo di calcolo, oppure un preventivo sufficientemente dettagliato;
  • il riferimento alle regole professionali in vigore e ai mezzi per prenderne visione;
  • le attività multidisciplinari e le associazioni collegate al servizio, con le misure assunte per evitare conflitti di interesse;
  • i codici di condotta ai quali il professionista è assoggettato e l'indirizzo per consultarli;
  • l'eventuale meccanismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie previsto dall'ordine o dall'albo di appartenenza, con l'indicazione di come informarsene.

Sono informazioni che si possono chiedere, e che il professionista è tenuto a dare. Non sono una cortesia. La misura del compenso e la copertura assicurativa hanno poi una disciplina propria nella legge forense, che questa guida non ripercorre.

Numero di iscrizione e dati dell'albo

Fra le informazioni che l'art. 7 del d.lgs. 70/2003 richiede per le professioni regolamentate figura il numero di iscrizione all'ordine. Il regolamento che disciplina i dati indicati nell'albo forense elenca, fra gli altri, nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicili professionali con recapiti e posta elettronica certificata, data di prima iscrizione e data di iscrizione all'albo attuale, associazioni o società di appartenenza, eventuali iscrizioni in albi ed elenchi speciali e altri dati (art. 2, comma 1, del d.m. giustizia 178/2016).

Il d.m. 178/2016 non contiene una voce autonoma denominata "numero di iscrizione". Da questa differenza formale non si può però ricavare che il numero non esista o che sia sostituito dalla data di iscrizione. Per verificare l'attualità della posizione professionale, la fonte di riferimento resta l'albo ufficiale tenuto dall'Ordine.

Lo stesso regolamento prevede fra i contenuti dell'albo l'eventuale indirizzo web dei siti riconducibili all'avvocato, all'associazione o alla società alla quale partecipa (lettera p). Il collegamento fra la presentazione e la fonte pubblica, quando l'avvocato lo comunica, è quindi previsto.

I nomi che possono comparire

Il codice deontologico regola anche quali persone possono figurare nella presentazione di uno studio, e la regola è restrittiva.

Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio (art. 35, comma 6). Il nome di un professionista defunto che abbia fatto parte dello studio può essere utilizzato solo se lo stesso lo abbia previsto o disposto per testamento, oppure con il consenso unanime degli eredi (comma 7). Chi è iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di praticante avvocato, con l'eventuale indicazione di abilitato al patrocinio quando l'abbia conseguita (comma 5).

Un elenco di collaboratori esterni presentato come se fosse la struttura dello studio non è, quindi, una scelta di presentazione: è la violazione di una regola. Le forme e le modalità delle informazioni devono in ogni caso rispettare i principi di dignità e decoro della professione (comma 9).

Che cosa comporta l'omissione

Fin qui gli obblighi. Resta da chiedersi che cosa accada quando non sono rispettati, e la risposta non è soltanto disciplinare.

È considerata ingannevole la pratica commerciale che omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole, e che per questo lo induce ad assumere una decisione che non avrebbe altrimenti preso; lo è anche quella che le occulta o le presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo (art. 22, commi 1 e 2, del Codice del consumo).

Il comma 5 dello stesso articolo considera rilevanti gli obblighi di informazione previsti dal diritto dell'Unione europea connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità. La loro omissione può quindi integrare un'omissione ingannevole quando ricorrono anche le condizioni dei commi 1 o 2: nel contesto concreto, deve indurre o essere idonea a indurre il consumatore medio a una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate (art. 20).

Quando l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta e vieta una pratica commerciale scorretta, il provvedimento dispone anche una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 di euro, determinata in ragione della gravità e della durata della violazione (art. 27, comma 9).

Esiste poi un secondo binario, che opera quando il destinatario del messaggio non è un consumatore ma un altro professionista. Le disposizioni sulla pubblicità ingannevole hanno lo scopo di tutelare i professionisti (art. 1 del d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145), e stabiliscono che la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale (art. 5, comma 1). Vi si trova anche una regola sull'onere della prova: l'Autorità può chiedere al professionista di provare l'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità e, se la prova è omessa o ritenuta insufficiente, i dati sono considerati inesatti (art. 8, comma 5).

Che cosa un profilo ben costruito consente di verificare

Consente di individuare il professionista, l'Ordine dichiarato e il titolo indicato, e di proseguire il controllo sulla fonte pubblica competente, che per l'iscrizione professionale è l'albo. Il profilo, da solo, non sostituisce quella verifica.

Dimostra che l'informazione è stata costruita rispettando limiti che valgono per tutti, e che quanto vi si legge è affermato sotto la responsabilità di chi lo scrive: la promessa di un risultato, la comparazione con altri, il nome di un cliente non sono ammessi, e la loro presenza è un segnale che riguarda il modo di lavorare prima ancora che la correttezza formale.

Che cosa non dimostra

Non dimostra la competenza sul caso concreto. L'elenco delle materie trattate è una dichiarazione dell'avvocato, non un'attestazione di un ente terzo, e questa guida non lo trasforma in tale.

Non dimostra che l'iscrizione sia attuale. Un profilo può essere aggiornato con ritardo, e la sospensione dall'esercizio professionale risulta dall'albo, non dalla presentazione.

Non dimostra, infine, che l'assenza di un dato sia una scorrettezza. Alcune assenze sono imposte dalle regole professionali; altre discendono da obblighi che, nel caso concreto, potrebbero non applicarsi. Il criterio utile è il contrario: un profilo che contiene tutte le voci indicate qui sopra offre a chi legge più elementi di verifica di quanti ne offra un profilo che si limita al nome.

Che cosa sta per cambiare

La materia è investita da una delega legislativa in corso. Fra i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi figura quello di stabilire che la pubblicità sull'esercizio della professione dell'avvocato sia disciplinata in modo idoneo a tutelare l'affidamento della collettività e a garantire il rispetto del segreto professionale (art. 2, comma 1, lettera e, della legge 28 luglio 2026, n. 137).

Il termine per l'esercizio della delega scade il 16 febbraio 2027. Alla data di questa verifica nessun decreto legislativo attuativo risulta pubblicato, e le disposizioni richiamate in questa guida sono quelle vigenti. La parte direttamente investita da questo criterio direttivo è quella forense, cioè l'art. 10 della legge 247/2012 e le regole deontologiche che ne discendono; gli obblighi generali di derivazione europea non sono direttamente oggetto di questo criterio.

Errori frequenti

  • Ritenere che la pubblicità dell'avvocato sia vietata. È consentita, e con ogni mezzo. Ciò che è vietato è un modo di farla, non il farla.
  • Ritenere che indicare i compensi sia scorretto. I compensi richiesti per le prestazioni figurano espressamente fra gli oggetti ammessi della pubblicità informativa.
  • Confondere il numero di iscrizione con gli altri dati dell'albo. L'art. 7 del d.lgs. 70/2003 richiede il numero di iscrizione per le professioni regolamentate; l'albo forense contiene anche altri dati utili alla verifica della posizione professionale.
  • Ritenere che gli obblighi informativi riguardino solo i siti che concludono vendite online. La disciplina può riguardare anche comunicazioni professionali online, ma occorre verificare che ricorrano i suoi presupposti; non ogni profilo pubblicato da un terzo vi rientra automaticamente.
  • Confondere l'assenza di recensioni o di nomi di clienti con una lacuna. Il nominativo dei clienti non può essere indicato, neppure con il loro consenso.
  • Chiedere solo il costo. Le regole professionali applicabili, le attività multidisciplinari e i meccanismi di risoluzione delle controversie sono informazioni dovute su richiesta.

Atti e servizi ufficiali richiamati

Atto o servizioEstremiDisposizioni utilizzateFonte ufficiale
Commercio elettronicoD.lgs. 9 aprile 2003, n. 70art. 1, comma 2; art. 2, comma 1; art. 7; art. 10; art. 21, commi 1 e 2Normattiva
Attuazione della direttiva sui servizi nel mercato internoD.lgs. 26 marzo 2010, n. 59art. 1, comma 1; art. 7; art. 31; art. 34Normattiva
Pubblicità ingannevole e comparativaD.lgs. 2 agosto 2007, n. 145art. 1; art. 2, comma 1; art. 5, comma 1; art. 8, comma 5Normattiva
Codice del consumoD.lgs. 6 settembre 2005, n. 206art. 20; art. 22, commi 1, 2 e 5; art. 27, comma 9Normattiva
Legge sull'ordinamento della professione forenseLegge 31 dicembre 2012, n. 247art. 10Normattiva
Riforma degli ordinamenti professionaliD.P.R. 7 agosto 2012, n. 137art. 4Normattiva
Regolamento sulla tenuta di albi, elenchi e registri forensiD.m. giustizia 16 agosto 2016, n. 178art. 2, comma 1Normattiva
Delega per la riforma dell'ordinamento forenseLegge 28 luglio 2026, n. 137art. 2, comma 1, lettera eNormattiva
Codice deontologico forenseApprovato dal CNF, testo aggiornato al 2026art. 35, commi 3, 5, 6, 7 e 9CNF
Albi degli avvocatiConsigli dell'Ordine territorialiconsultazione dell'albositi istituzionali dei singoli Ordini

Collegamenti ULPIANUS

Un profilo professionale è utile nella misura in cui raccoglie in un solo luogo i dati che consentono la verifica, e li collega alla fonte pubblica presso la quale quella verifica si compie.

Un profilo ULPIANUS raccoglie alcuni dei dati utili alla lettura e alla verifica del professionista, secondo la struttura del servizio. Non sostituisce l'albo ufficiale e non pretende di concentrare nel profilo pubblico tutti gli obblighi informativi che possono gravare sul professionista in base al contesto. I dati sottoposti a verifica da ULPIANUS restano distinti da quelli dichiarati dal professionista.

Per gli avvocati, la creazione del profilo professionale su ULPIANUS è gratuita.

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