Primo colloquio con l'avvocato: quando si paga e quando è gratuito

Non esiste una regola che renda automaticamente gratuito o a pagamento il primo colloquio con un avvocato. La gratuità può essere concordata e la pattuizione dei compensi è libera. Se però durante l'incontro viene resa una prestazione professionale e il compenso non è stato validamente determinato, l'assenza di accordo non significa automaticamente gratuità: la legge prevede criteri per determinarlo (art. 13, commi 1, 3 e 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247).

Per evitare sorprese conviene chiarire prima se l'incontro sia gratuito o a pagamento e, se è a pagamento, quale sia il prezzo o il criterio con cui verrà calcolato. Separatamente, quando viene conferito un incarico professionale, la prevedibile misura del costo della prestazione va comunicata per iscritto a chi lo conferisce.

Il punto delicato è che sotto l'espressione "primo colloquio" possono esserci attività diverse. Non basta il nome dato all'appuntamento: conta ciò che viene effettivamente richiesto e svolto.

Quattro situazioni che non sono la stessa cosa

Il primo contatto è la telefonata, il messaggio o la mail con cui si chiede un appuntamento. Se si limita a fissare l'incontro o a scambiare informazioni organizzative, non contiene ancora una consulenza.

Il colloquio conoscitivo può limitarsi all'esposizione generale del problema e alla verifica preliminare che il professionista possa occuparsene. L'accettazione di un incarico presuppone la competenza a svolgerlo, e se la questione richiede competenze diverse dalle proprie l'avvocato deve prospettare la necessità di integrare l'assistenza con un collega che le possieda (art. 26, commi 1 e 2, del Codice deontologico forense). Il nome dato all'incontro, però, non basta a qualificarlo: conta ciò che viene effettivamente svolto.

La consulenza, a differenza del semplice contatto organizzativo, comporta una valutazione professionale della questione e indicazioni sul caso; può comprendere anche l'esame di documenti. È una prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 del codice civile) e appartiene all'attività stragiudiziale, per la quale il decreto sui parametri detta criteri di compenso propri, distinti da quelli dell'attività giudiziale (d.m. 10 marzo 2014, n. 55, capo IV, art. 18).

Un incarico ulteriore può seguire l'incontro, per esempio per trattare la pratica o assistere il cliente in una controversia. Ma la consulenza stessa, se richiesta e resa come prestazione professionale, può già essere l'oggetto del rapporto con l'avvocato: non è necessariamente una fase precedente a ogni incarico professionale.

La domanda "devo pagare anche se poi non gli affido la causa?" va quindi scomposta. Non è dovuto un compenso per attività successive che non sono state conferite o svolte. Diversa è l'eventuale consulenza effettivamente resa durante l'incontro, che va valutata per il suo contenuto e per il regime del compenso applicabile.

Che cosa dice la legge sul compenso

Le disposizioni citate all'inizio vanno lette insieme. Che l'incarico "può essere svolto a titolo gratuito" (art. 13, comma 1) significa che la gratuità è una possibilità, non un regime che si applica da sé. Che la pattuizione sia libera (art. 13, comma 3) significa che può assumere forme diverse, dal compenso a tempo a quello forfetario, per singole fasi o per l'intera attività. Se il compenso è validamente pattuito, non esiste un prezzo legale fisso che si sostituisca all'accordo: vale quanto concordato, nei limiti di legge.

Il compenso "è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale" (art. 13, comma 2). Il codice civile è più netto: sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati e i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali (art. 2233, terzo comma, nel testo introdotto dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

Le due formulazioni non coincidono. Sul piano pratico, un patto sul compenso rimasto soltanto verbale non soddisfa il requisito di forma scritta previsto dall'art. 2233, terzo comma, del codice civile.

Non ne segue che nulla sia dovuto. Quando il compenso non è stato determinato in forma scritta, e in ogni caso di mancata determinazione consensuale, si applicano i parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia (art. 13, comma 6, e art. 1 del d.m. 55/2014). L'assenza di accordo non produce gratuità: produce un criterio di determinazione che il cliente non ha scelto.

Il costo prevedibile dell'incarico va comunicato per iscritto

Sul professionista gravano due obblighi distinti (art. 13, comma 5). Il primo è rendere noto al cliente il livello di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal conferimento alla conclusione. Il secondo è comunicare in forma scritta, a chi conferisce l'incarico, la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese anche forfetarie e compenso professionale.

Quel secondo obbligo era originariamente subordinato a una richiesta del cliente. Le parole "a richiesta" sono state soppresse dall'art. 1, comma 141, lettera d), della legge 4 agosto 2017, n. 124, con effetto dal 29 agosto 2017. Da quella data il testo dell'articolo non è più cambiato.

C'è un punto che conviene conoscere, perché può indurre in errore. Il Codice deontologico forense, nel testo aggiornato al 2026, conserva la formulazione precedente: l'avvocato "deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione" (art. 27, comma 2). La regola di legge non è per questo attenuata. Chi legge il codice deontologico non deve dedurne che la comunicazione scritta prevista dall'art. 13, comma 5, dipenda da una sua richiesta.

E il costo dell'incontro?

L'obbligo appena descritto ha un destinatario preciso: chi conferisce l'incarico. Serve a sapere quanto costerà l'incarico, non quanto costa l'incontro in cui se ne discute.

A quest'altra domanda risponde una fonte diversa. Chi si rivolge a un avvocato per ragioni estranee a una propria attività d'impresa o professionale è un consumatore, e l'avvocato è un professionista (art. 3, comma 1, lettere a e c, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206). I servizi legali non figurano fra i contratti esclusi dall'art. 47.

Per i contratti diversi da quelli a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, prima che il consumatore sia vincolato il professionista deve fornire in modo chiaro e comprensibile, fra le altre informazioni, il prezzo totale del servizio comprensivo delle imposte oppure, se non è ragionevolmente calcolabile in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo, quando queste informazioni non siano già apparenti dal contesto (art. 48, comma 1, lettera c). Lo stesso art. 48 esclude gli obblighi del comma 1 per i contratti che implicano transazioni quotidiane eseguite immediatamente al momento della conclusione (comma 3).

Per i contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, l'art. 49, comma 1, lettera e, richiede prima del vincolo la corrispondente informazione sul prezzo totale o sulle modalità con cui sarà calcolato.

La conseguenza pratica resta semplice: è ragionevole chiarire il costo dell'incontro prima di accettare una prestazione a pagamento. Quando l'informazione non sia già apparente dal contesto, l'art. 48 la richiede nei contratti cui si applica; per i contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali opera l'art. 49. Se il costo non può essere quantificato ragionevolmente in anticipo, va indicato come sarà calcolato.

Un limite va conosciuto: questa disciplina si applica ai contratti di cui il consumatore paga o si impegna a pagare il prezzo (art. 46, comma 1). Un colloquio realmente gratuito ne resta fuori, il che è coerente, perché non c'è alcun prezzo da comunicare.

Se poi non si affida la causa

Se non viene conferito un incarico successivo, non è dovuto un compenso per attività che non sono state richieste o svolte.

Se invece durante l'incontro è stata effettivamente resa una consulenza professionale, il fatto che poi non segua una causa non la trasforma, da solo, in una prestazione gratuita. Se il compenso non è stato validamente determinato, valgono i criteri indicati sopra. Nell'ipotesi di recesso da un contratto d'opera già in essere, il codice civile prevede che il cliente rimborsi le spese sostenute e paghi il compenso per l'opera svolta (art. 2237, primo comma).

Nel corso del rapporto l'avvocato può chiedere anticipi sulle spese e acconti sul compenso, commisurati alla quantità e alla complessità delle prestazioni richieste; deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e consegnare, a richiesta, la nota dettagliata; non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere (art. 29, commi 1, 2 e 4, del Codice deontologico forense).

Una cosa, invece, non dipende in alcun modo dal pagamento. Il dovere di segreto e di massimo riserbo sull'attività prestata e sulle informazioni ricevute va osservato anche quando il mandato non sia stato accettato (art. 28, commi 1 e 2). Quello che si è raccontato in un colloquio resta protetto anche se poi non si affida nulla.

Che cosa significa "primo colloquio gratuito"

Che cosa significa. Che il professionista si è impegnato a non chiedere un compenso per quell'incontro. È un accordo, e la gratuità dell'incarico è espressamente ammessa dalla legge.

Che cosa non significa. Non dice nulla sul costo dell'incarico che potrà seguire, che resta oggetto di pattuizione libera. Non è il patrocinio a spese dello Stato, che dipende dal reddito e da un'ammissione. Non estende ciò che verrà fatto nell'incontro: riguarda il prezzo, non il contenuto. E non è un indice di qualità né di convenienza complessiva.

Va letta anche al contrario. L'assenza di quella formula non significa che l'incontro sia a pagamento: significa soltanto che non è stato detto, e che conviene chiederlo.

Dove l'orientamento è gratuito perché lo prevede la legge

Presso ciascun Consiglio dell'Ordine è istituito lo sportello per il cittadino, che fornisce informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia. L'accesso allo sportello è gratuito, e le modalità di accesso sono determinate con regolamento del Consiglio nazionale forense (art. 30, commi 1, 2 e 3, della legge 247/2012).

La funzione prevista dalla legge è di informazione e orientamento. Lo sportello non sostituisce il professionista cui affidare l'assistenza sul caso concreto; recapiti e orari vanno verificati sul sito dell'Ordine del proprio circondario.

Una tutela che non riguarda il cliente privato

Circola l'idea che esista una protezione generale sulla congruità del compenso degli avvocati. Per chi si rivolge a un professionista come privato non è così.

La disciplina dell'equo compenso si applica ai rapporti con imprese bancarie e assicurative, le loro società controllate e le loro mandatarie, le imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato più di cinquanta dipendenti o presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, nonché con la pubblica amministrazione e le società a partecipazione pubblica (art. 2 della legge 21 aprile 2023, n. 49).

Il Codice deontologico lo conferma in modo esplicito: il divieto e l'obbligo previsti in materia "non si applicano ai rapporti professionali con soggetti diversi da quelli individuati dal primo comma" (art. 25-bis, comma 3, nel testo vigente al 31 agosto 2026). Il Consiglio nazionale forense ne ha chiarito la portata con la circolare n. 1-C-2026 dell'8 aprile 2026.

Questo non lascia il cliente privato senza strumenti. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell'Ordine perché esperisca un tentativo di conciliazione (art. 13, comma 9, della legge 247/2012).

Che cosa chiarire prima dell'incontro

  1. Se l'incontro sia a pagamento e quanto costi, o come sarà calcolato se l'importo non è quantificabile in anticipo.
  2. Che cosa comprende: un primo inquadramento del problema oppure una valutazione professionale più approfondita. Il contenuto effettivo dell'incontro può incidere sulla qualificazione dell'attività svolta.
  3. Se quanto pagato per l'incontro venga considerato in caso di successivo incarico. Non è una regola di legge, è una condizione da concordare.
  4. Se conferisci un incarico, che la prevedibile misura del suo costo venga comunicata per iscritto, distinta fra oneri, spese e compenso. Per chi conferisce l'incarico, l'obbligo non dipende da una richiesta.
  5. Se ricorrano le condizioni per il patrocinio a spese dello Stato, che l'avvocato deve segnalare quando i presupposti sussistono (art. 27, comma 4, del Codice deontologico forense).

Errori frequenti

  • Dare per scontato che il primo incontro sia gratuito. La gratuità è ammessa, ma va concordata: non discende da una regola. Nelle pagine che circolano si trovano su questo punto affermazioni opposte fra loro.
  • Credere che esistano importi fissati per legge. La pattuizione dei compensi è libera; i parametri ministeriali intervengono in mancanza di determinazione, non come listino da applicare a un accordo.
  • Ritenere che senza nulla di scritto non si debba nulla. Quando una prestazione professionale è stata effettivamente resa, l'assenza di un valido accordo scritto sul compenso non implica, da sola, gratuità: possono operare i criteri legali di determinazione.
  • Pensare che la comunicazione scritta del costo dell'incarico dipenda da una richiesta. Per chi conferisce l'incarico, dal 2017 la comunicazione prevista dall'art. 13, comma 5, non è subordinata a una richiesta.
  • Confondere il colloquio gratuito con il patrocinio a spese dello Stato. Il primo è un accordo con il professionista, il secondo un beneficio che presuppone requisiti di reddito e un'ammissione.
  • Pensare che, non affidando l'incarico, quanto detto non sia protetto. Il segreto professionale copre anche il mandato non accettato.

Una riforma in corso

La materia è investita da una delega al Governo per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense, in vigore dal 16 agosto 2026 e da esercitare entro il 16 febbraio 2027 (art. 1 della legge 28 luglio 2026, n. 137). Fra i criteri direttivi ve n'è uno dedicato al compenso dell'avvocato, che conferma la libera pattuizione fatti salvi i casi dell'equo compenso e il ricorso ai parametri ministeriali in assenza di pattuizione scritta o consensuale (art. 2, comma 1, lettera g).

Finché i decreti legislativi non saranno adottati, la disciplina applicabile resta quella descritta sopra.

Atti e servizi ufficiali richiamati

Atto o servizioEstremiDisposizioni utilizzateFonte ufficiale
Legge sull'ordinamento della professione forenseLegge 31 dicembre 2012, n. 247art. 13, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 9; art. 30, commi 1, 2 e 3Normattiva
Codice civileR.d. 16 marzo 1942, n. 262art. 2230; art. 2233, terzo comma; art. 2237, primo commaNormattiva
Codice del consumoD.lgs. 6 settembre 2005, n. 206art. 3, comma 1, lettere a e c; art. 46, comma 1; art. 47; art. 48, comma 1, lettera c; art. 49, comma 1, lettera eNormattiva
Codice deontologico forenseApprovato dal CNF, testo aggiornato al 2026art. 25-bis, comma 3; art. 26, commi 1 e 2; art. 27, commi 2 e 4; art. 28, commi 1 e 2; art. 29, commi 1, 2 e 4CNF
Parametri per la liquidazione dei compensi forensiD.m. giustizia 10 marzo 2014, n. 55art. 1; art. 18Normattiva
Legge annuale per il mercato e la concorrenzaLegge 4 agosto 2017, n. 124art. 1, comma 141, lettera dNormattiva
Disposizioni in materia di equo compensoLegge 21 aprile 2023, n. 49art. 2Normattiva
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nei servizi professionaliD.l. 4 luglio 2006, n. 223art. 2, comma 2-bisNormattiva
Delega per la riforma dell'ordinamento forenseLegge 28 luglio 2026, n. 137art. 1; art. 2, comma 1, lettera gNormattiva
Sportello per il cittadinoConsigli dell'Ordine territorialiaccesso gratuito, art. 30 della legge 247/2012siti istituzionali dei singoli Ordini

Collegamenti ULPIANUS

Un profilo professionale consultabile prima dell'incontro non dice quanto costerà. Il costo va chiarito nel rapporto con il professionista e, quando viene conferito un incarico, la legge prevede specifici obblighi informativi. Il profilo può però aiutare a preparare le domande, perché mostra l'Ordine di appartenenza, le aree di attività dichiarate e i recapiti attraverso cui chiedere in anticipo se l'incontro sia a pagamento.

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