Farsi restituire i documenti dall'avvocato: che cosa spetta e che cosa no

La risposta alla domanda più frequente sta in una riga sola, ed è netta: «L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso» (art. 33, comma 2, del Codice deontologico forense).

Non è una raccomandazione di stile. È un divieto con una sanzione propria, e il codice lo considera più grave della violazione del dovere di restituire e consegnare: quest'ultima comporta l'avvertimento, il condizionamento al pagamento comporta la censura (comma 4).

Detto questo, «le mie carte» è un'espressione che copre cose diverse, e la differenza decide che cosa si possa chiedere.

Che cosa si restituisce e di che cosa spetta copia

La distinzione che conta non è fra originali e copie: è fra da dove viene un documento.

Ciò che è stato consegnato allo studio dal cliente. Contratti, ricevute, corrispondenza, certificati: l'avvocato «deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico» (art. 33, comma 1). Il verbo è restituire, perché quelle carte tornano a chi le ha portate, nella forma in cui sono state portate.

Ciò che riguarda l'incarico e la sua esecuzione. Atti processuali, provvedimenti, comunicazioni, documenti arrivati da altri: l'avvocato deve «consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale» (art. 33, comma 1). Qui il verbo è consegnare copia.

La conseguenza pratica è duplice, e va detta in entrambe le direzioni. Se un documento è stato portato dal cliente, non basta riceverne una fotocopia: quel documento va reso. Se invece si tratta di un atto formato o raccolto durante l'incarico, il codice deontologico impone la copia, non l'originale.

Il fascicolo di parte depositato in giudizio è ancora un'altra cosa, e non sta nello studio: sta nel processo. Il suo ritiro segue le regole del rito, cioè l'autorizzazione del giudice istruttore, e riguarda l'eventuale fascicolo cartaceo, perché il deposito degli atti avviene per via telematica (art. 169 del codice di procedura civile). Chiedere allo studio «il fascicolo» e chiedere il ritiro del fascicolo di parte sono due operazioni diverse, con destinatari diversi.

Il dovere nasce con la richiesta

L'art. 33 comincia con due parole che vanno lette: «se richiesto». Il dovere non si attiva da solo alla fine dell'incarico, si attiva quando qualcuno lo chiede. Lo stesso innesco vale per il dovere di informare e di fornire copia degli atti previsto dall'art. 27, comma 6.

La richiesta non ha una forma obbligatoria. Conviene però che sia tracciabile, per una ragione probatoria e non formale: una richiesta che non si riesce a dimostrare è difficile da far valere, e la data della richiesta è ciò che rende misurabile il «senza ritardo».

Il pagamento è una questione separata, e la separazione è voluta

Il codice deontologico non dice che il compenso non sia dovuto, né che non possa essere preteso. Dice che non può essere preteso trattenendo le carte. Sono due rapporti distinti: uno riguarda la documentazione, l'altro il denaro, e il secondo ha i suoi strumenti, che non passano dal primo.

La distinzione è visibile perfino nelle competenze del Consiglio dell'Ordine, che dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti da un lato (art. 29, comma 1, lettera l, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) e interviene nelle contestazioni fra iscritti e clienti dall'altro (lettera o). Il conto e le carte non viaggiano insieme.

Il codice civile riconosce un potere di trattenere, ma è molto stretto

Chi cerca la regola nel codice civile trova una formulazione più sfumata, e conviene affrontarla perché è l'argomento che viene opposto: «Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali» (art. 2235 del codice civile).

La regola generale, dunque, è il divieto; l'eccezione esiste ma è rinviata alle regole della professione, che ne stabiliscono l'ampiezza.

Quanto sia stretta quell'eccezione lo hanno chiarito direttamente le Sezioni Unite con riferimento all'avvocato: dal coordinamento fra art. 2235 c.c. e art. 33 CDF il potere di ritenzione resta circoscritto ai documenti necessari a dimostrare l'opera svolta, mentre gli altri devono essere restituiti senza ritardo (Cass., Sezioni Unite, sentenza 8 luglio 2020, n. 14233, testo integrale esatto verificato su fonte terza). Lo stesso principio è ripreso da Cass., Sez. II, ordinanza 27 dicembre 2023, n. 35957.

Che cosa significa. Che un potere di trattenere esiste, ma ha un oggetto preciso: i documenti che servono al professionista per dimostrare che cosa ha fatto. Non è una leva sul cliente, è uno strumento di prova.

Che cosa non significa. Non significa che il credito per il compenso sia un titolo per trattenere. Per l'avvocato quel caso è escluso espressamente dall'art. 33, comma 2, e la Corte, nel passaggio appena citato, ricava proprio dal combinato disposto fra la norma civile e la regola professionale il limite del potere di ritenzione.

Non significa neppure che l'avvocato debba spogliarsi di tutto seduta stante. Il tempo tecnico per organizzare la consegna esiste, ed è il senso del «senza ritardo», che è cosa diversa da «immediatamente».

Che cosa non si può pretendere

La guida sarebbe sbilanciata se si fermasse qui, perché il diritto non copre qualunque foglio passato per lo studio.

La corrispondenza riservata fra avvocati. L'avvocato «non deve consegnare al cliente e alla parte assistita» la corrispondenza intercorsa esclusivamente fra colleghi qualificata come riservata, né quella contenente proposte transattive e relative risposte; può però consegnarla, venuto meno il mandato, al collega che gli succede, il quale è tenuto allo stesso riserbo (art. 48, commi 1 e 3). L'art. 33 lo richiama espressamente come limite.

Non è una protezione dell'avvocato contro il cliente: è ciò che rende possibile trattare. Se le proposte scambiate fra difensori fossero destinate a circolare, non verrebbero fatte.

La copia che l'avvocato tiene per sé. «L'avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita» (art. 33, comma 3). Serve a lui, per rendere conto del proprio operato e per difendersi se il rapporto finisce male. La consegna al cliente non lo obbliga a restare senza nulla.

Che cosa non significa. Il perimetro dell'art. 33 è quello degli atti e documenti «concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso». Non è un diritto di accesso all'archivio dello studio, né alle note di lavoro e alle riflessioni interne del professionista in quanto tali.

Il tempo non lavora per chi trattiene, ma non si ferma da solo

Qui sta l'informazione meno conosciuta, e va data con precisione, perché è facile ricavarne più di quanto le fonti dicano.

L'azione disciplinare si prescrive in sei anni dal fatto, con interruzioni che fanno decorrere un nuovo termine di cinque anni e un tetto complessivo (art. 56 della legge 247/2012). Ci si potrebbe aspettare che il termine decorra dal giorno del rifiuto.

Non è così. Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'illecito consistente nella mancata restituzione dei documenti, di cui all'art. 33 del codice deontologico, è di natura permanente, e che per tale illecito «la prescrizione dell'azione disciplinare per illecito permanente dell'avvocato decorre solo dalla cessazione della permanenza» (Cass., Sezioni Unite, sentenza 10 settembre 2024, n. 24268).

Il punto delicato è quando la permanenza cessi. Su questo oggi esiste una pronuncia direttamente riferita all'art. 33 CDF: Cass., Sezioni Unite, ordinanza 9 ottobre 2025, n. 27072, il cui testo integrale esatto è stato verificato su fonte terza.

Le Sezioni Unite chiariscono che, per la mancata restituzione dei documenti, la mera dichiarazione di disponibilità non basta: «restituire» richiede un comportamento attivo del professionista. La condotta omissiva permane sino all'effettiva restituzione, salvo che sopravvenga un'impossibilità oggettiva di adempiere. Se la permanenza si protrae indefinitamente, la stessa ordinanza richiama inoltre il limite alternativo costituito dalla decisione disciplinare di primo grado, dalla quale decorre il termine prescrizionale massimo previsto dall'art. 56 della legge forense.

La sentenza del 2024 resta coerente con questa ricostruzione: nel caso concreto non risultava indicato se e quando la condotta fosse cessata. La successiva ordinanza del 2025 precisa però il criterio proprio della restituzione documentale, che non può essere sostituito con quello elaborato per fattispecie diverse.

Per la mancata restituzione di somme ricevute in deposito, infatti, le Sezioni Unite hanno individuato un diverso momento di cessazione, collegato alla negazione del diritto del cliente sulla somma (Cass., Sezioni Unite, sentenza 26 luglio 2022, n. 23239, che riprende Cass. S.U. n. 14233/2020 sul capo relativo alle somme). È una fattispecie diversa e non va trasferita automaticamente ai documenti.

Resta utile, come riscontro ulteriore, Cass. S.U. n. 4840/2025: in quella vicenda una consegna inidonea allo scopo non era stata ritenuta sufficiente a far cessare la condotta.

Che cosa significa. Per l'art. 33 CDF non basta dire al cliente che le carte sono disponibili in studio: occorre rendere effettiva la restituzione, salvo impossibilità oggettiva. Sul piano prescrizionale opera inoltre, quando necessario, il limite alternativo della decisione disciplinare di primo grado.

Non è soltanto una questione disciplinare

Il procedimento davanti agli organi disciplinari non restituisce le carte e non risarcisce nessuno: accerta una violazione e applica una sanzione al professionista.

Sul piano civile la trattenuta ingiustificata è, di per sé, un inadempimento. Nel caso già citato, la ritardata restituzione della documentazione a un'ex cliente dopo la cessazione del rapporto professionale è stata qualificata come inadempimento in violazione dell'art. 2235 del codice civile e della corrispondente regola deontologica di categoria, e ha fondato una condanna al risarcimento; il ricorso del professionista contro quella decisione è stato rigettato (Cass., Sez. II, ordinanza 27 dicembre 2023, n. 35957).

Un limite va dichiarato. Quel caso riguardava un dottore commercialista, non un avvocato, e la regola deontologica applicata era quella della sua categoria. La Corte, inoltre, ha deciso su questioni processuali senza enunciare un principio proprio in forma di massima. Vale come conferma della struttura del ragionamento, cioè che il divieto di ritenzione dell'art. 2235 si riempie con la regola professionale e che la sua violazione è un inadempimento; non come pronuncia sull'avvocatura.

Sette situazioni ricorrenti

Il cliente chiede i documenti che aveva portato. Vanno restituiti senza ritardo, su richiesta. Non è dovuta una motivazione.

Il compenso non è ancora stato pagato. Non cambia nulla sull'obbligo: il condizionamento è vietato dall'art. 33, comma 2, ed è la violazione sanzionata più severamente. Il credito resta e si fa valere per la sua strada.

L'avvocato vuole conservare qualcosa. Può estrarre e conservare copia di ciò che consegna, anche senza consenso; e può trattenere, nei limiti dell'art. 2235 letto dalla giurisprudenza, i documenti occorrenti a dimostrare l'opera svolta.

Si cambia difensore. L'obbligo non muta. Cambia una cosa sola: la corrispondenza riservata fra colleghi e le proposte transattive, che al cliente non vanno consegnate, possono essere consegnate al collega che subentra, tenuto allo stesso riserbo.

Serve un documento per una causa in corso. L'urgenza non crea un obbligo diverso da quello che già esiste, ma rende più concreto il «senza ritardo» e più utile una richiesta datata. Se il documento è nel fascicolo di parte depositato in giudizio, il percorso è quello del rito, non quello dello studio.

I documenti sono digitali. L'art. 33 non distingue per supporto: parla di atti e documenti, e il criterio resta quello della provenienza. Ciò che il cliente ha consegnato in forma digitale gli va reso; degli atti della pratica gli spetta copia.

L'avvocato non risponde o rifiuta. Il rifiuto e il ritardo hanno una rilevanza disciplinare propria, con sanzioni distinte. Prima di arrivare lì esiste però una via meno conflittuale, descritta qui sotto.

Prima del giudice c'è una via meno conosciuta

Il Consiglio dell'Ordine «interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle» (art. 29, comma 1, lettera o, della legge 247/2012).

Chiederlo non equivale a presentare un esposto: la funzione dichiarata è comporre, non sanzionare.

Per orientarsi c'è inoltre lo sportello per il cittadino, che ciascun Consiglio istituisce ed è «volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia»; l'accesso è gratuito (art. 30, commi 1 e 2, della legge 247/2012). Va inteso per quello che la legge dice: informazione e orientamento, non consulenza sul proprio caso e non assistenza legale, che restano prestazioni professionali da affidare a un avvocato.

Esiste poi una previsione pensata per il caso in cui il professionista non sia raggiungibile: in caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, il Consiglio dell'Ordine adotta, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti (lettera m). È la risposta al «le mie carte sono nel suo studio e non riesco più a raggiungerlo».

Che cosa significa avere diritto alle proprie carte, e che cosa non significa

Che cosa significa. Che i documenti consegnati vanno restituiti e che di quelli della pratica spetta copia, su richiesta e senza ritardo, e che il conto aperto con il professionista non è una condizione né una leva.

Che cosa non significa. Non significa avere diritto a tutto ciò che si trova nello studio. Restano fuori la corrispondenza riservata fra difensori e le proposte transattive; resta ferma la facoltà dell'avvocato di conservare copia di ciò che consegna; e resta il ristretto potere di trattenere i documenti che servono a dimostrare l'opera svolta. E non significa che la consegna delle carte chiuda la questione del compenso, che resta aperta per la sua strada.

Errori frequenti

  • Credere che il pagamento sia una condizione. Il codice deontologico vieta di subordinare la restituzione al compenso, e sanziona quel condizionamento più severamente della violazione del dovere di restituire.
  • Fermarsi all'art. 2235 del codice civile. Riconosce un potere di trattenere, ma la giurisprudenza lo circoscrive ai documenti occorrenti a dimostrare l'opera svolta.
  • Pensare che la distinzione sia fra originali e copie. È fra ciò che il cliente ha portato, che va restituito, e ciò che riguarda l'incarico, di cui spetta copia.
  • Aspettare che la restituzione avvenga da sé. Il dovere si attiva con la richiesta.
  • Non poter dimostrare di avere chiesto. La forma non è imposta, ma la data della richiesta è ciò che rende misurabile il ritardo.
  • Pensare che basti dichiararsi disponibili alla consegna. Per l'art. 33 CDF la restituzione richiede una condotta attiva; la mera disponibilità in studio non basta. Se la permanenza si protrae, opera anche il limite alternativo individuato dalla giurisprudenza nella decisione disciplinare di primo grado.
  • Pretendere la corrispondenza fra i difensori. È esclusa, e l'esclusione protegge la possibilità stessa di trattare.
  • Confondere il fascicolo di parte con le carte dello studio. Il primo sta nel processo e segue le regole del rito.
  • Credere che l'esposto serva a riavere i documenti. Il procedimento disciplinare accerta e sanziona; non restituisce e non risarcisce.
  • Ritenere che l'avvocato debba restare senza copia. Può conservarla, anche senza consenso, e ne ha ragione.

Atti e provvedimenti richiamati

Atto o provvedimentoEstremiDisposizioni utilizzateCollegamento
Codice deontologico forenseApprovato dal CNF, testo aggiornato al 2026art. 27, comma 6; art. 33, commi 1, 2, 3 e 4; art. 48, commi 1 e 3CNF
Codice civileR.d. 16 marzo 1942, n. 262art. 2235Normattiva
Codice di procedura civileR.d. 28 ottobre 1940, n. 1443art. 169Normattiva
Legge sull'ordinamento della professione forenseLegge 31 dicembre 2012, n. 247art. 3, comma 3; art. 29, comma 1, lettere l, m e o; art. 30, commi 1 e 2; art. 56Normattiva
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 8 luglio 2020, n. 14233art. 2235 c.c. e art. 33 CDF; documenti dell'avvocatolimite del potere di ritenzione e obbligo di restituzione senza ritardotesto integrale esatto, fonte terza verificata
Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 9 ottobre 2025, n. 27072mancata restituzione dei documenti ex art. 33 CDFrestituzione come condotta attiva; mera disponibilità insufficiente; limite alternativo della decisione disciplinare di primo gradotesto integrale esatto, fonte terza verificata
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 10 settembre 2024, n. 24268mancata restituzione dei documenti ex art. 33 del codice deontologiconatura permanente dell'illecito; prescrizione dalla cessazione della permanenza, da accertare in fattoCorte di cassazione, testo integrale
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 26 luglio 2022, n. 23239mancata restituzione di somme ricevute in deposito dal clienteriporta il principio di Cass., Sezioni Unite, 8 luglio 2020, n. 14233 sul momento di cessazione della permanenzaCorte di cassazione, testo integrale
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 25 febbraio 2025, n. 4840omessa consegna al cliente di un documento necessariouna consegna inidonea allo scopo non fa cessare la permanenzaCorte di cassazione, testo integrale
Cassazione, Sez. II, ordinanza 27 dicembre 2023, n. 35957ritardata restituzione della documentazione da parte di un professionistalimite del diritto di ritenzione ex art. 2235; violazione come inadempimento risarcibileCorte di cassazione, testo integrale
Sportello per il cittadinoConsigli dell'Ordine territorialiinformazioni e orientamento, accesso gratuitositi istituzionali dei singoli Ordini

Collegamenti ULPIANUS

La richiesta di restituzione va indirizzata allo studio, e il primo dato utile è quello che permette di formularla in modo tracciabile: il domicilio professionale e i recapiti dell'avvocato, che un profilo pubblicato riporta insieme all'Ordine di appartenenza.

L'Ordine è il secondo dato che serve, perché è al Consiglio di quel circondario che ci si rivolge sia per chiedere l'intervento nelle contestazioni sia, nei casi di morte o perdurante impedimento, per i provvedimenti sulla consegna degli atti.

Per gli avvocati, la creazione del profilo professionale su ULPIANUS è gratuita.

Contenuto editoriale ULPIANUS. Restano fermi i diritti e i regimi applicabili alle fonti e ai documenti di terzi richiamati.