Foro di appartenenza dell'avvocato: che cosa significa
Accanto al nome di un avvocato si legge quasi sempre un'indicazione come "Foro di Torino" o "Foro di Bari". È un dato reale e verificabile, ma dice una cosa sola: presso quale Ordine degli avvocati quel professionista è iscritto. Non indica la zona in cui lavora, non indica il tribunale davanti al quale si svolgerà una causa, e non contiene alcun giudizio sulla sua preparazione.
Questa guida spiega che cosa quel dato identifica in termini di legge, che cosa consente di sapere e che cosa non prova. Non tratta come si verifica un'iscrizione, né come si cerca un avvocato sul territorio: sono oggetto di altre guide.
La parola e la cosa
Conviene partire da un fatto linguistico, perché è all'origine di quasi tutti gli equivoci.
Nel testo vigente della legge che disciplina la professione forense, la legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola "foro" non compare mai. La legge parla di albo circondariale, di ordine circondariale, di consiglio dell'ordine e di domicilio professionale. Il "Foro di Torino" non è quindi una qualifica prevista dalla legge: è il modo corrente di dire "iscritto all'albo tenuto dall'Ordine degli avvocati di Torino".
Dove la parola compare, invece, è nel codice di procedura civile, e con un significato del tutto diverso. Lì "foro" designa il giudice competente a decidere una causa: foro generale delle persone fisiche (art. 18), foro generale delle persone giuridiche (art. 19), foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione (art. 20), e così via fino al foro del domicilio eletto e al foro per le cause in cui sono parti i magistrati.
Sono quindi due usi diversi della stessa parola. Nel linguaggio del processo il foro è il giudice; nel linguaggio corrente della professione il Foro è l'Ordine. Da qui nasce la convinzione, diffusa e sbagliata, che il Foro dell'avvocato indichi il tribunale dove finirà la causa.
Un'ultima precisazione utile: il dato compare nei profili professionali perché deve comparire. Nel fornire informazioni sulla propria attività, l'avvocato deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza (art. 35, comma 3, del Codice deontologico forense). Un profilo che tace l'Ordine omette un elemento dovuto.
Che cosa identifica, in termini di legge
Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario (art. 25, comma 1, della legge 247/2012). Il perimetro non è quindi comunale né provinciale: è il circondario del tribunale.
L'aggancio è il domicilio professionale. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale dove ha il domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente; l'indicazione risulta da un'attestazione scritta inserita nel fascicolo personale, e ogni variazione va comunicata tempestivamente all'Ordine (art. 7, comma 1). Avere il domicilio professionale nel circondario dove ha sede il consiglio dell'ordine è uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo (art. 17, comma 1, lettera c), e la domanda di iscrizione si rivolge al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilirlo (art. 17, comma 6).
Ne discende una regola che vale la pena conoscere: è consentita l'iscrizione a un solo albo circondariale, salva la possibilità di trasferimento (art. 17, comma 5). Un avvocato ha un Foro, non due.
Che cosa significa. Che esiste un ente pubblico determinato, l'Ordine circondariale di quel luogo, che ha accertato i requisiti di quella persona, la tiene iscritta nel proprio albo e ne conserva il fascicolo personale.
Che cosa non significa. Che l'avvocato viva lì, che lavori soltanto lì, che le cause che segue si svolgano lì, o che quel luogo dica qualcosa sul tipo di attività che esercita.
Che cosa si trova nell'albo di quel Foro
Il Foro è utile soprattutto perché indica dove guardare. Albi, elenchi e registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'Ordine (art. 15, comma 3, della legge 247/2012), e sono tenuti esclusivamente con modalità informatiche (art. 5, comma 1, del d.m. 16 agosto 2016, n. 178).
Il contenuto della riga di albo non è lasciato alla discrezione del singolo Ordine: è stabilito dall'art. 2, comma 1 dello stesso regolamento. Per ciascun iscritto l'albo indica, fra l'altro, il domicilio professionale principale e quelli secondari, nel circondario o al di fuori di esso, con indirizzo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata; la data di prima iscrizione e la data di iscrizione all'albo attuale; l'eventuale associazione o società tra avvocati; l'eventuale iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; l'eventuale iscrizione all'elenco nazionale dei difensori d'ufficio o all'elenco per il patrocinio a spese dello Stato, con il relativo settore; l'eventuale sospensione dall'esercizio professionale; le eventuali lingue straniere conosciute; l'eventuale data di cancellazione.
Vale la pena soffermarsi su due voci.
La distinzione fra data di prima iscrizione e data di iscrizione all'albo attuale permette di non confondere la data originaria di ingresso nell'albo con quella di iscrizione presso l'Ordine attuale. Chi si è trasferito da un altro Ordine può avere due date diverse. La data di prima iscrizione è utile per ricostruire l'anzianità di iscrizione, ma non dimostra da sola un esercizio professionale continuativo, perché nel tempo possono intervenire sospensioni, cancellazioni o reiscrizioni.
L'indicazione dei domicili secondari, anche fuori dal circondario, è la ragione per cui il Foro, da solo, non basta a sapere dove si trova concretamente uno studio.
Che cosa il Foro dimostra
Il dato ha un valore probatorio limitato ma reale, e conviene conoscerlo con esattezza.
Dimostra che un consiglio dell'ordine identificato ha accertato la sussistenza dei requisiti di iscrizione, osservate le norme dei procedimenti disciplinari in quanto applicabili (art. 17, comma 3), e che provvede alla tenuta dell'albo (art. 29, comma 1, lettera a).
Dimostra inoltre che quella posizione è soggetta a un controllo periodico. La permanenza dell'iscrizione è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste dalla disciplina (art. 21, comma 1); il consiglio dell'ordine compie con regolarità ogni tre anni le verifiche necessarie e, con la stessa periodicità, esegue la revisione di albi, elenchi e registri per accertare se permangano i requisiti, dandone notizia al Consiglio nazionale forense (art. 21, commi 2 e 3).
Dimostra, infine, quale sia l'albo pubblico da consultare per ogni riscontro successivo, e quale Ordine sia l'interlocutore istituzionale per quella posizione.
Che cosa il Foro non dimostra
Non misura competenza, esperienza o qualità
I requisiti per l'iscrizione all'albo riguardano la cittadinanza, il superamento dell'esame di abilitazione, il domicilio professionale, il godimento dei diritti civili, l'assenza di cause di incompatibilità, l'assenza di determinate condanne e la condotta irreprensibile secondo i canoni del codice deontologico (art. 17, comma 1). Nessuno di questi requisiti riguarda la materia trattata, il numero di cause seguite o l'esito del lavoro svolto.
Il Foro, di conseguenza, non è un titolo. Non lo diventa nemmeno quando appartiene a una città grande o alla sede di un tribunale importante: l'albo di un Ordine numeroso non attesta nulla di più dell'albo di un Ordine piccolo. La specializzazione, quando esiste, è oggetto di un elenco distinto tenuto dallo stesso consiglio dell'ordine, e la relativa disciplina è in corso di revisione.
Non indica il giudice della causa
La competenza territoriale del giudice si determina secondo le regole del processo, in base alle parti, alla materia e al tipo di domanda, non in base all'Ordine di appartenenza del difensore. Nel processo civile, in via generale, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio (art. 18 del codice di procedura civile), con numerosi fori speciali ed esclusivi; per materie diverse valgono criteri differenti.
Esiste però un punto di contatto, che riguarda non la causa ma la parcella. La legge consente all'avvocato di proporre domanda di ingiunzione contro il proprio cliente anche davanti al giudice competente per valore del luogo dove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo è iscritto (art. 637, terzo comma, del codice di procedura civile). È una facoltà aggiuntiva, non un criterio universale, e deve coordinarsi con le altre regole di competenza applicabili. In particolare, quando il cliente ha la qualità di consumatore, la Corte di cassazione ha affermato la prevalenza del foro del consumatore sul foro speciale dell'art. 637 (Cass., sez. VI-3, ord. n. 5703/2014, richiamata nella Rassegna civile ufficiale della Corte). Il luogo dell'Ordine può quindi avere rilievo pratico, ma non basta da solo per individuare il giudice competente.
Non è, di regola, un limite all'esercizio della professione
L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica; per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'art. 22 (art. 2, comma 3, della legge 247/2012). Il Foro non restringe l'ambito territoriale in cui quell'attività può essere svolta.
Una limitazione territoriale esiste, ma è circoscritta e personale: chi è stato magistrato ordinario, militare, amministrativo o contabile, o avvocato dello Stato, e si iscrive all'albo dopo la cessazione delle funzioni, nei successivi due anni non può esercitare la professione nei circondari in cui ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti (art. 2, comma 3, lettera a). Riguarda quindi singole persone per un periodo definito, non la generalità degli iscritti.
Va poi segnalato un cambiamento recente. Fino a pochi anni fa esisteva una regola processuale collegata al circondario di iscrizione: l'avvocato che esercitava il proprio ufficio in un giudizio svolto fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale era assegnato doveva, all'atto della costituzione, eleggere domicilio nel luogo dove aveva sede l'autorità giudiziaria procedente, e in mancanza il domicilio si intendeva eletto presso la cancelleria. Quella regola, contenuta nell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lettera a), del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, in vigore dal 26 novembre 2024. Lo stesso decreto stabilisce che, ove non diversamente previsto, le sue disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 (art. 7, comma 1). Il preambolo richiama espressamente l'art. 82 "in materia di obbligo di elezione di domicilio per gli avvocati".
Per i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, ai quali il correttivo si applica salvo diversa previsione, quell'obbligo generale collegato al circondario non opera più. Per i procedimenti anteriori la disciplina transitoria va verificata in concreto. Restano inoltre possibili singole disposizioni che prevedano elezioni di domicilio in casi specifici, e resta una scelta organizzativa la decisione di appoggiarsi a un collega del posto.
Non dice dove sono gli studi
L'avvocato che stabilisce uffici al di fuori del circondario del tribunale dove ha il domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'Ordine di iscrizione, sia all'Ordine del luogo in cui si trova l'ufficio (art. 7, comma 3). Presso ogni Ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario dove l'Ordine ha sede (art. 7, comma 4), elenco che la legge include fra quelli istituiti presso ciascun consiglio dell'ordine (art. 15, comma 1, lettera m).
Lo stesso dovere risulta sul piano deontologico: l'avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, dell'apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali, oltre che della costituzione di associazioni o società professionali (art. 70, comma 2, del Codice deontologico forense).
Esiste dunque un professionista con "Foro di Milano" e uno studio a Lecce, e per saperlo non serve indovinare: quel dato risulta dall'albo, alla voce dei domicili secondari, o dall'elenco tenuto dall'Ordine del luogo dove si trova l'ufficio.
Non dice necessariamente dove si trova la persona
Gli avvocati italiani che esercitano la professione all'estero e che vi hanno la loro residenza mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale dove avevano l'ultimo domicilio in Italia (art. 7, comma 5). In quel caso il Foro indica un legame con un luogo che non è più quello in cui la persona opera.
Quando il dato serve davvero
Il Foro non è un criterio di scelta, ma è la chiave che apre le verifiche e i canali istituzionali. Sapere qual è l'Ordine di appartenenza serve in situazioni concrete.
Serve per consultare l'albo giusto, cioè quello pubblicato dall'Ordine che tiene e aggiorna direttamente il dato di quella persona, e per chiedere conferma a un interlocutore identificato.
Serve in caso di contestazioni sul compenso. Il consiglio dell'ordine dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti (art. 29, comma 1, lettera l) e interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte fra iscritti e clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo (art. 29, comma 1, lettera o). È una via che esiste presso l'Ordine di appartenenza e che molti non sanno di avere.
Serve nella situazione, rara ma delicata, della morte o del perdurante impedimento del professionista: in quel caso il consiglio dell'ordine, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti (art. 29, comma 1, lettera m). Chi ha affidato un incarico e si trova senza interlocutore ha quindi un ente a cui rivolgersi, e quell'ente è individuato dal Foro.
Serve anche in ambito disciplinare. Il potere disciplinare non appartiene all'Ordine territoriale: appartiene ai consigli distrettuali di disciplina (art. 50, commi 1 e 4). Se un esposto o una denuncia è presentato a un consiglio dell'ordine, il consiglio informa l'iscritto, lo invita a presentare le proprie deduzioni e trasmette poi gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, competente per gli atti successivi. Sapere il Foro consente quindi di individuare con certezza l'Ordine di appartenenza, senza confonderlo con l'organo che esercita il potere disciplinare.
Serve, infine, a leggere correttamente il rilievo pratico che quel luogo può assumere in una controversia sui compensi, per la ragione vista sopra a proposito dell'art. 637 del codice di procedura civile.
Che cosa può cambiare
La legge 28 luglio 2026, n. 137 delega il Governo a riformare l'ordinamento forense e contiene criteri direttivi che riguardano proprio questa materia.
È prevista l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'ordine territoriale, di un albo unico degli esercenti la professione forense a qualsiasi titolo, con l'indicazione di chi esercita in forma collettiva e delle associazioni o società di appartenenza, e con una scheda personale per ciascun iscritto comprensiva di tutte le informazioni necessarie (art. 2, comma 1, lettera o, numero 1). Le modalità telematiche di tenuta e aggiornamento di albi, elenchi e registri sarebbero disciplinate con regolamento del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense (numero 3), ed è previsto un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e di quelle su iscrizioni e cancellazioni, con accesso riservato ai consigli dell'ordine, ai consigli distrettuali di disciplina, al Consiglio nazionale forense e alla Cassa forense (numero 4).
La struttura territoriale resta: fra i criteri è espressamente previsto che l'ordine degli avvocati sia costituito presso ciascun tribunale (lettera s, numero 1).
Si tratta però di una legge di delegazione. Non ha sostituito la disciplina vigente e non produce da sola alcun effetto sugli albi: occorrono i decreti legislativi di attuazione. Fino ad allora vale quanto descritto in questa guida.
Errori ricorrenti
- Leggere il Foro come area di lavoro. L'attività di difesa può essere esercitata davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, salva l'iscrizione all'albo speciale per le giurisdizioni superiori.
- Dedurre dal Foro il tribunale della propria causa. Sono due questioni indipendenti: la competenza si determina in base alle parti e alla materia.
- Ritenere ancora necessaria in ogni caso l'elezione di domicilio dell'avvocato che agisce fuori dal proprio circondario. L'art. 82 del r.d. 37/1934 è stato abrogato dal correttivo del 2024, con la disciplina transitoria prevista dall'art. 7 del d.lgs. 164/2024.
- Prendere il Foro come indice di livello professionale, o attribuire più valore all'iscrizione presso un Ordine di una grande città.
- Pensare che un avvocato possa essere iscritto a più Fori. L'iscrizione è consentita a un solo albo circondariale, salvo trasferimento.
- Confondere il Foro con l'indirizzo dello studio. L'albo distingue domicilio professionale principale e domicili secondari, anche fuori dal circondario.
Atti e servizi ufficiali richiamati
| Atto o servizio | Estremi | Disposizioni utilizzate | Fonte ufficiale |
|---|---|---|---|
| Legge sull'ordinamento della professione forense | Legge 31 dicembre 2012, n. 247 | artt. 2, 7, 15, 17, 21, 25, 29, 50 | Normattiva |
| Regolamento sulla tenuta di albi, elenchi e registri | D.m. giustizia 16 agosto 2016, n. 178 | artt. 2, 5, 11 | Normattiva |
| Codice di procedura civile | R.d. 28 ottobre 1940, n. 1443 | artt. 18 e seguenti (rubriche sui fori), art. 637 | Normattiva |
| Norme integrative e di attuazione dell'ordinamento professionale del 1933 | R.d. 22 gennaio 1934, n. 37 | art. 82, abrogato | Normattiva |
| Correttivo della riforma del processo civile | D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 | art. 6, comma 1, lettera a); art. 7, comma 1 | Normattiva |
| Codice deontologico forense | Approvato dal CNF, testo aggiornato al 2026 | art. 35, comma 3; art. 70, commi 1 e 2 | CNF |
| Codice del consumo | D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 | art. 33, comma 2, lettera u), richiamato per il foro del consumatore | Normattiva |
| Giurisprudenza sul foro del consumatore nei compensi dell'avvocato | Cass., sez. VI-3, ord. n. 5703/2014 | prevalenza del foro del consumatore sul foro speciale dell'art. 637 c.p.c. | Corte di cassazione, Rassegna civile 2014 |
| Delega per la riforma dell'ordinamento forense | Legge 28 luglio 2026, n. 137 | art. 2, comma 1, lettere o) e s) | Normattiva |
Gli albi, gli elenchi e i registri di ciascun Ordine territoriale sono pubblicati nei rispettivi siti istituzionali.
Collegamenti ULPIANUS
Nei profili ULPIANUS il Foro, o Ordine di appartenenza, è riportato come dato di orientamento: serve a raggiungere l'albo pubblico corrispondente e a rivolgersi all'Ordine competente. Non è un indice di qualità e non sostituisce la consultazione dell'albo, che resta la fonte istituzionale del dato.
Per gli avvocati, la creazione del profilo professionale su ULPIANUS è gratuita.
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