Consulenza legale a distanza: cosa controllare prima di scegliere il professionista

I doveri professionali dell'avvocato non si attenuano quando il rapporto si svolge a distanza. Possono però aggiungersi regole proprie dei contratti a distanza, se ne ricorrono i presupposti.

Per il cittadino cambiano soprattutto tre aspetti pratici: come verificare chi si ha davanti, quali regole ulteriori possono applicarsi al contratto e in che modo si conferisce materialmente la procura quando non ci si incontra.

Quello che non cambia, e va detto subito

Il dovere di corretta informazione dell'avvocato vale quali che siano i mezzi utilizzati per fornirla (art. 35, comma 1, del codice deontologico forense). Non esiste una versione attenuata dei doveri professionali per chi lavora online.

Resta identico anche l'obbligo di trasparenza sul costo. Il professionista deve rendere noto il livello di complessità dell'incarico e comunicare in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese e compenso professionale (art. 13, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247). La modalità a distanza non attenua questo obbligo.

Il primo controllo riguarda la persona, non il sito

Un sito curato, una piattaforma ben fatta e un profilo completo dicono qualcosa sull'organizzazione, non sull'abilitazione. Chi assiste a distanza va identificato e verificato esattamente come chiunque altro.

Gli albi, gli elenchi e i registri tenuti dai Consigli dell'Ordine sono a disposizione del pubblico e pubblicati nel sito internet dell'ordine (art. 15, comma 3, della legge 247/2012). È nell'albo che si controlla la posizione professionale dell'iscritto.

Il punto specifico della distanza è un altro: il nome che compare su una pagina web, da solo, non prova l'iscrizione all'albo. La corrispondenza fra la persona con cui si comunica e il professionista che risulta iscritto è quindi un controllo distinto.

Quando si applicano anche le regole sui contratti a distanza

Qui si aggiunge una disciplina che può avere effetti concreti sul rapporto.

Un avvocato è un professionista ai sensi del Codice del consumo, perché agisce nell'esercizio della propria attività professionale, e chi si rivolge a lui per scopi estranei a una propria attività è un consumatore (art. 3, comma 1, lettere a e c, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).

I servizi legali non figurano fra le esclusioni. L'art. 47 elenca i contratti ai quali la disciplina non si applica, dai servizi sanitari ai contratti stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialità: l'assistenza legale non è in quell'elenco.

Non basta però che le parti non si siano incontrate. La legge definisce contratto a distanza quello concluso nel quadro di un regime organizzato di prestazione di servizi a distanza, senza la presenza fisica e simultanea delle parti, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto (art. 45, comma 1, lettera g).

Un ultimo delimitatore: questa disciplina dei contratti a distanza si applica ai contratti di cui il consumatore paga o si impegna a pagare il prezzo (art. 46, comma 1). Una consulenza prestata a titolo gratuito, che la legge forense espressamente ammette (art. 13, comma 1 della legge 247/2012), resta quindi fuori da questo specifico regime.

Il presupposto è quindi duplice. Uno scambio di messaggi occasionale fra un cliente e il proprio avvocato non basta. Un servizio offerto attraverso un sito, una piattaforma o un canale predisposto per concludere contratti a distanza può invece rientrare nella definizione, se il rapporto viene concluso senza presenza fisica e mediante l'uso esclusivo di mezzi di comunicazione a distanza nel quadro di quell'organizzazione.

Il diritto di recesso di quattordici giorni

Quando il presupposto ricorre, il consumatore dispone di quattordici giorni per recedere senza dover fornire alcuna motivazione, e per i contratti di servizi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto (art. 52, commi 1 e 2, lettera a).

Conviene però conoscere subito il meccanismo che può limitarlo quando il cliente chiede di iniziare la prestazione senza attendere la scadenza del termine.

Se il cliente vuole che la prestazione cominci durante il periodo di recesso, il professionista deve esigere che ne faccia richiesta esplicita e deve chiedergli di riconoscere che, una volta eseguito interamente il contratto, non avrà più il diritto di recesso (art. 51, comma 8). Coerentemente, il recesso è escluso per i contratti di servizi dopo la completa prestazione, ma soltanto se l'esecuzione è iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto (art. 59, comma 1, lettera a).

Se il recesso viene esercitato dopo che la prestazione è iniziata su richiesta del cliente, l'art. 57, comma 3, prevede un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino a quel momento, calcolato sul prezzo totale concordato. Questa conseguenza non opera però in ogni caso: il comma 4 esclude costi per il servizio svolto durante il periodo di recesso, fra l'altro, se il professionista non ha fornito le informazioni richieste sul recesso e sui costi oppure se il consumatore non ha chiesto espressamente di iniziare la prestazione durante quel periodo.

Se il contratto a distanza viene concluso mediante un'interfaccia online, il Codice del consumo prevede inoltre una funzione online dedicata all'esercizio del recesso, disponibile durante il periodo utile, con una funzione di conferma e un avviso di ricevimento su supporto durevole (art. 54-bis).

Il punto pratico è quindi questo: la richiesta di iniziare subito non va trattata come una formalità. Può incidere sul costo dovuto in caso di recesso e, a prestazione interamente eseguita nelle condizioni previste dalla legge, sulla stessa possibilità di recedere.

Come si conferisce l'incarico quando non ci si incontra

Il mandato professionale è una cosa, la procura alle liti un'altra, e la seconda ha requisiti di forma precisi che a distanza si fanno sentire.

Quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura, che va conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può però essere apposta in calce o a margine degli atti indicati dalla legge, e in tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore (art. 83 del codice di procedura civile).

Per chi non si incontra, la stessa norma indica due strade.

La procura si considera apposta in calce anche quando è rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto mediante strumenti informatici.

Se invece è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce per via telematica ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale.

Sapere che le strade sono queste evita un fraintendimento frequente. La semplice immagine di una firma inviata per posta elettronica, da sola, non coincide con la copia informatica autenticata prevista dall'art. 83. Se la procura nasce su carta, è il difensore a certificare l'autografia nei casi previsti dalla norma e, quando si costituisce telematicamente, a trasmetterne la copia informatica autenticata con firma digitale. In alternativa, la procura può essere formata come documento informatico separato sottoscritto con firma digitale. La norma non richiede, per questa sola ragione, che la sottoscrizione avvenga necessariamente in presenza del difensore.

Che cosa dimostra un servizio organizzato a distanza

Dimostra che esiste un'organizzazione predisposta per lavorare a distanza. Se anche la conclusione del contratto avviene nelle condizioni previste dall'art. 45, possono applicarsi le tutele consumeristiche descritte sopra, comprese quelle sul recesso. La sola presenza di un sito o di un canale digitale non basta, invece, a qualificare il singolo rapporto.

Che cosa non dimostra

Non dimostra l'abilitazione. Un sito o un profilo, da solo, non sostituisce la verifica dell'iscrizione nell'albo.

Non dimostra competenza nella materia. Vale quanto per qualunque altro canale: l'indicazione di un'area di attività è una dichiarazione del professionista.

Non dimostra che il rapporto sarà più economico. Nessuna disposizione collega la modalità a distanza al costo, che resta oggetto dell'informazione scritta dovuta in ogni caso.

Non riduce i doveri professionali. Non esistono doveri attenuati per chi lavora online.

Non fa venire meno i requisiti di forma. La procura resta soggetta all'art. 83 del codice di procedura civile.

Non significa che il recesso spetti sempre. Dipende dal presupposto del regime organizzato e dalle eccezioni viste sopra.

Che cosa controllare, in concreto

  1. Che la persona risulti iscritta, cercandola nell'albo pubblicato dal Consiglio dell'Ordine, e che i dati coincidano con quelli del sito o del profilo.
  2. Che le sia stata comunicata per iscritto la prevedibile misura del costo, distinta fra oneri, spese e compenso.
  3. Che cosa esattamente sta accettando quando le viene chiesto di dichiarare che la prestazione inizi subito, perché quella richiesta può incidere sul recesso e sui costi.
  4. Se il contratto viene concluso mediante un'interfaccia online, dove si trova la funzione prevista per esercitare il recesso durante il periodo utile.
  5. Come verrà gestita la procura, se sarà necessaria per stare in giudizio, e quale modalità prevista dall'art. 83 verrà utilizzata.

Errori frequenti

  • Scambiare la qualità del sito per una verifica. L'aspetto della pagina non sostituisce il controllo dell'iscrizione.
  • Accettare la richiesta di iniziare subito senza leggerla. Può incidere sul diritto di recesso e sui costi dovuti.
  • Credere che il recesso spetti in ogni caso. Presuppone un contratto a distanza nel senso definito dalla legge e incontra le eccezioni previste dal Codice del consumo.
  • Ritenere sufficiente, da sola, l'immagine di una firma. Se la procura nasce su carta, la disciplina dell'art. 83 richiede gli adempimenti del difensore per la certificazione e per la copia informatica autenticata.
  • Rinunciare alla comunicazione scritta del costo perché il rapporto è informale. L'obbligo non dipende dal tono degli scambi.

Atti e servizi ufficiali richiamati

Atto o servizioEstremiDisposizioni utilizzateFonte ufficiale
Codice del consumoD.lgs. 6 settembre 2005, n. 206art. 3, comma 1, lettere a e c; art. 45, comma 1, lettera g; art. 46; art. 47; art. 51, comma 8; art. 52, commi 1 e 2; art. 54-bis; art. 57, commi 3 e 4; art. 59, comma 1, lettera aNormattiva
Codice di procedura civileR.d. 28 ottobre 1940, n. 1443art. 83Normattiva
Legge sull'ordinamento della professione forenseLegge 31 dicembre 2012, n. 247art. 13, commi 1 e 5; art. 15, comma 3Normattiva
Codice deontologico forenseApprovato dal CNF, testo aggiornato al 2026art. 35, comma 1CNF
Albi degli avvocatiConsigli dell'Ordine territorialiconsultazione dell'albositi istituzionali dei singoli Ordini

Collegamenti ULPIANUS

Un profilo professionale consultabile online consente di raccogliere in un solo luogo i dati che questa guida invita a controllare, e di risalire all'Ordine presso il quale verificarli.

Non sostituisce però quella verifica, e non aggiunge alcuna garanzia sulla prestazione. La modalità a distanza è un modo di organizzare il rapporto, non una qualità del professionista né un indice della sua idoneità al caso concreto.

Per gli avvocati, la creazione del profilo professionale su ULPIANUS è gratuita.

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