Come scegliere un avvocato: cosa verificare prima di contattarlo

Prima di contattare un avvocato si possono controllare pochi dati, tutti pubblici e verificabili in pochi minuti: se è iscritto a un albo e presso quale Ordine, da quando, se compare in elenchi particolari - avvocati specialisti, patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, patrocinio a spese dello Stato - e quale attività dichiara di svolgere.

Questi controlli riguardano l'abilitazione e la posizione professionale. Non misurano la qualità della prestazione, e nessun dato pubblico lo fa. L'adeguatezza al caso concreto e il costo si valutano invece nel rapporto con il professionista: nel momento in cui l'incarico viene assunto, alcune informazioni sono dovute per obbligo di legge e deontologico.

Questa guida tiene separati i due piani e indica, per ciascun dato, che cosa dimostra e che cosa non dimostra.

Che cosa si può verificare prima di qualsiasi contatto

L'iscrizione all'albo

L'iscrizione a un albo circondariale è la condizione legale per l'esercizio della professione di avvocato (art. 2, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247). Per sapere se il professionista può esercitare attualmente occorre però considerare anche eventuali provvedimenti di sospensione. È il primo dato da controllare, ed è anche il più semplice.

Esistono tre vie di verifica, di affidabilità crescente:

  1. L'albo pubblicato dall'Ordine territoriale. Albi, elenchi e registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'Ordine (art. 15, comma 3, della legge 247/2012). È la fonte più aggiornata, perché ciascun Consiglio dell'Ordine tiene e aggiorna direttamente i propri albi.
  2. Il servizio di ricerca del Consiglio nazionale forense, che consente di cercare un professionista nell'elenco nazionale. I dati provengono dai Consigli dell'Ordine, che restano titolari della loro tenuta e del loro aggiornamento.
  3. La richiesta diretta all'Ordine di appartenenza, utile quando il riscontro deve essere certo e riferito a oggi.

Un limite va conosciuto, perché è strutturale e quasi mai spiegato. La legge 247/2012 prevede una ricognizione annuale: ogni Consiglio dell'Ordine trasmette al CNF, entro marzo, gli albi aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, e il CNF redige l'elenco nazionale entro giugno (art. 15, commi 4 e 5). Questa scansione annuale non esclude gli aggiornamenti successivi: per l'albo unico nazionale il d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 3, comma 2 impone ai Consigli territoriali di fornire senza indugio, per via telematica, le informazioni rilevanti per l'aggiornamento. Non è quindi corretto presumere un ritardo annuale; quando conta una variazione recente - per esempio sospensione, cancellazione o trasferimento - conviene verificare anche l'albo dell'Ordine territoriale o chiedere conferma all'Ordine.

Che cosa dimostra. Che quella persona risulta iscritta alla data cui il dato si riferisce. È la verifica ufficiale di base; per una posizione attuale vanno considerate anche eventuali sospensioni o variazioni intervenute successivamente.

Che cosa non dimostra. Nulla sulla competenza specifica, sull'esperienza nella materia di interesse o sull'assenza di procedimenti in corso. Presso ogni Ordine sono tenuti anche l'elenco degli avvocati sospesi e quello di coloro che hanno subito la radiazione (art. 15, comma 1, lettere e ed f): un'iscrizione risultante da un elenco non aggiornato non equivale a una posizione attualmente regolare.

L'Ordine di appartenenza, cioè il "Foro"

L'avvocato si iscrive nell'albo del circondario del tribunale in cui ha il domicilio professionale, che di regola coincide con il luogo in cui esercita in modo prevalente (art. 7, comma 1, della legge 247/2012). "Foro di Milano" o "Foro di Bari" indicano quindi dove il professionista ha il proprio centro di attività e presso quale Ordine è iscritto.

Sapere qual è l'Ordine serve anche per un'altra ragione. Se in seguito si vuole segnalare un comportamento, l'esposto si presenta al Consiglio dell'Ordine, che ne dà notizia all'iscritto, lo invita a presentare le proprie deduzioni entro venti giorni e trasmette poi gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina. Il potere disciplinare, infatti, non appartiene all'Ordine territoriale: appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense, competenti in via esclusiva per ogni ulteriore atto del procedimento (art. 50, commi 1 e 4, della legge 247/2012). Le sezioni giudicanti non possono comprendere membri appartenenti all'Ordine cui è iscritto il professionista interessato.

Che cosa non dimostra. Il Foro non è un limite territoriale di competenza. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica; solo per le giurisdizioni superiori occorre l'iscrizione all'albo speciale (art. 2, comma 3). Un avvocato iscritto a un Ordine lontano non è per ciò stesso impossibilitato a seguire una causa altrove.

La prossimità resta un elemento pratico da considerare, per costi di trasferta, accessibilità dello studio e frequenza degli incontri: è una valutazione di opportunità, non un requisito.

I recapiti professionali

Il recapito che offre un riscontro istituzionale è l'indirizzo di posta elettronica certificata. Gli Ordini pubblicano in apposito elenco gli indirizzi PEC comunicati dagli iscritti (art. 7, comma 2, della legge 247/2012), e gli stessi dati alimentano l'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), che rende disponibile una ricerca pubblica.

Che cosa dimostra. Che quel domicilio digitale è associato a quel professionista secondo i dati trasmessi dal suo Ordine. È un elemento di riscontro dell'identità e un canale con valore legale.

Che cosa non dimostra. Nulla sulla posizione attuale né sull'attività svolta. Un indirizzo di studio, un numero di telefono o un profilo social non trovano invece riscontro in un registro pubblico dedicato: sono recapiti dichiarati dal professionista. Il domicilio professionale risulta all'Ordine di iscrizione, ma è il professionista stesso a comunicarlo e ad aggiornarlo.

I titoli e gli elenchi: che cosa attestano davvero

Tre indicazioni ricorrono nei profili professionali e vengono spesso lette come misure di bravura. Non lo sono. Ciascuna attesta un fatto preciso e circoscritto.

Avvocato specialista

Il titolo di specialista è un titolo formale, non un'autodefinizione. Si consegue all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali oppure per comprovata esperienza nel settore, e la sua attribuzione spetta in via esclusiva al CNF (art. 9, commi 2 e 5, della legge 247/2012). I settori nei quali il titolo può essere conseguito sono individuati da un regolamento ministeriale, l'art. 3 del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, e ciascun avvocato può ottenerlo in non più di due settori.

L'elenco dei settori è materia in revisione, e conviene saperlo prima di leggerlo. Con le sentenze nn. 188 e 189 del 3 gennaio 2024, passate in giudicato, il TAR del Lazio ha annullato in parte quel regolamento proprio nella parte relativa all'individuazione dei settori di specializzazione e ai percorsi per conseguire il titolo. È attualmente in corso l'iter di un nuovo decreto ministeriale destinato a ridefinirli. Per questa ragione la presente guida non riproduce l'elenco: chi ha bisogno del quadro aggiornato deve consultare il testo vigente del regolamento sulla fonte ufficiale.

Gli elenchi degli avvocati specialisti sono tenuti dai Consigli dell'Ordine e resi accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica (art. 15, comma 1, lettera c, della legge 247/2012; art. 5 del d.m. 144/2015). Il titolo è quindi verificabile presso l'Ordine, e non va confuso con l'area di attività che il professionista dichiara nel proprio profilo.

Che cosa dimostra. Che il CNF ha attribuito un titolo, dopo una formazione o una verifica di esperienza documentata in quel settore.

Che cosa non dimostra. Non attribuisce alcun monopolio: il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale (art. 9, comma 7). Un avvocato senza titolo può occuparsi legittimamente della stessa materia, anche con lunga esperienza. Il titolo è un dato in più, non un requisito di ammissibilità né una garanzia di risultato.

Sull'intera materia incide inoltre la legge 28 luglio 2026, n. 137, che delega il Governo a riformare l'ordinamento forense: fra i criteri direttivi vi è anche la razionalizzazione delle specializzazioni, con attribuzione del titolo da parte del CNF secondo modalità stabilite da un regolamento dello stesso Consiglio. La delega non ha modificato di per sé la disciplina in vigore, ma i decreti legislativi attuativi possono cambiarla.

Il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

L'espressione corrente è "avvocato cassazionista". Indica l'iscrizione all'albo speciale tenuto dal CNF, che consente di patrocinare davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori. L'iscrizione può essere richiesta da chi è iscritto a un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e ha superato l'esame previsto dalla legge, oppure da chi, maturata un'anzianità di iscrizione di otto anni, ha frequentato lodevolmente e proficuamente la Scuola superiore dell'avvocatura, con verifica finale di idoneità (art. 22, commi 1 e 2, della legge 247/2012).

Che cosa dimostra. Un'anzianità professionale minima e il superamento di una verifica; sul piano pratico, che quel professionista può assumere personalmente la difesa in un eventuale giudizio di legittimità.

Che cosa non dimostra. Non è un indice di qualità né una specializzazione in una materia. Attesta un'abilitazione riferita a un grado di giudizio. Per una controversia che si esaurirà in primo grado o in appello è un dato in larga parte irrilevante.

L'elenco per il patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato consente a chi si trova sotto una determinata soglia di reddito di essere difeso a spese dell'erario. La difesa va affidata a un professionista iscritto nell'apposito elenco, formato da ciascun Consiglio dell'Ordine su domanda degli interessati e rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 81 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

L'inserimento è deliberato dal Consiglio dell'Ordine, che valuta attitudini ed esperienza professionale specifica - distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e affari di volontaria giurisdizione -, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti e un'iscrizione all'albo da almeno due anni (art. 81, comma 2).

Il limite di reddito è aggiornato periodicamente con decreto ministeriale. L'ultimo adeguamento, disposto con il decreto del Ministro della giustizia 22 aprile 2025 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 159 dell'11 luglio 2025), ha portato a 13.659,64 euro l'importo indicato dall'art. 76, comma 1, del d.P.R. 115/2002. È opportuno verificare sempre l'importo vigente al momento della domanda: diverse pagine informative, comprese alcune istituzionali, riportano ancora la soglia precedente di 12.838,01 euro.

Due precisazioni evitano l'errore più frequente. Il parametro è il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, e vi si computano anche i redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva (art. 76, commi 1 e 3). Inoltre, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, di regola il reddito rilevante è la somma dei redditi di tutti i componenti della famiglia (art. 76, comma 2); nel processo penale i limiti sono elevati di 1.032,91 euro per ciascun familiare convivente (art. 92).

La sommatoria non vale però sempre. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, oppure quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare convivente (art. 76, comma 4). È l'eccezione che rileva, fra l'altro, in molte controversie familiari.

Che cosa dimostra. Che il professionista è stato ammesso in quell'elenco e che l'Ordine ha riscontrato i requisiti richiesti, compresa un'esperienza specifica nel tipo di processo indicato.

Che cosa non dimostra. Non significa che l'assistenza sarà gratuita in ogni caso. L'ammissione al beneficio è decisa sull'istanza della persona interessata, non dall'avvocato, ed è subordinata ai requisiti di reddito e alle altre condizioni di legge. La presenza nell'elenco riguarda la disponibilità del difensore, non l'esito della domanda.

Che cosa non si trova in una presentazione professionale corretta

Alcune assenze, in un profilo o in un sito, non sono lacune: sono il rispetto di regole deontologiche. Conoscerle evita di scartare un professionista per il motivo sbagliato, o di sceglierne uno per un motivo che dovrebbe suggerire cautela.

L'informazione sull'attività professionale è consentita, ma deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, e deve in ogni caso fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale (art. 35, comma 1, del Codice deontologico forense). Da qui discendono alcune conseguenze concrete:

  • Non compaiono i nomi dei clienti. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o delle parti assistite, neppure se questi vi acconsentono (art. 35, comma 8). L'assenza di un elenco di assistiti non dice nulla sull'esperienza; la sua presenza è invece un'anomalia deontologica.
  • Non compaiono confronti con altri professionisti. Nell'informazione che l'avvocato dà della propria attività sono vietate le indicazioni comparative con altri professionisti, così come quelle equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive (art. 35, comma 2). Formule come "il miglior avvocato" o graduatorie di bravura, quando provengono dal professionista o dalla sua presentazione, non segnalano eccellenza: ricadono in ciò che il codice deontologico vieta. Diverso è il caso di classifiche compilate da terzi, alle quali questa regola non si rivolge.
  • Deve invece comparire l'Ordine di appartenenza. Nel fornire informazioni, l'avvocato deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza (art. 35, comma 3). Un profilo che tace il Foro rende più difficile ogni verifica e omette un dato che dovrebbe esserci.
  • Il titolo di professore ha condizioni precise. Può essere utilizzato solo da chi è o è stato docente universitario di materie giuridiche, specificando in ogni caso qualifica e materia di insegnamento (art. 35, comma 4).

Dal primo contatto al conferimento dell'incarico

È in questa fase che si raccolgono le informazioni che nessun elenco pubblico può dare. Occorre però distinguere due momenti, perché le regole non li trattano allo stesso modo.

Il primo contatto, o colloquio preliminare, è ancora una fase esplorativa: serve a capire se il professionista ha inquadrato il problema e se il rapporto può funzionare. In questa fase valgono i doveri generali di correttezza e di riservatezza, non gli obblighi informativi specifici descritti qui sotto.

L'assunzione o il conferimento dell'incarico è il momento al quale la legge e il codice deontologico riferiscono quegli obblighi. Sono informazioni dovute, non concessioni: e poiché maturano prima che il rapporto si consolidi, chi sta scegliendo può usarle come metro di valutazione, chiedendole quando l'incarico sta per essere affidato.

Il costo

Verso chi conferisce l'incarico, il professionista è tenuto a rendere noto il livello di complessità dell'incarico e a fornire tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal conferimento alla conclusione; è inoltre tenuto a comunicare in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale (art. 13, comma 5, della legge 247/2012, nel testo modificato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124).

Sono tre voci diverse, ed è la distinzione a rendere confrontabili due preventivi: il compenso dell'avvocato, le spese e gli oneri. Un importo unico e indistinto non consente alcun confronto reale.

Se il compenso non viene determinato per iscritto, non se ne deduce che nulla sia dovuto: in mancanza di determinazione consensuale si applicano i parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia (art. 13, comma 6), oggi il decreto 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato dal decreto 13 agosto 2022, n. 147. Il preventivo scritto serve, in concreto, a evitare che il costo venga determinato in un secondo momento secondo criteri che la persona assistita non ha scelto.

Se sorge un disaccordo sul compenso, ciascuna delle parti può rivolgersi al Consiglio dell'Ordine perché esperisca un tentativo di conciliazione (art. 13, comma 9).

Le altre informazioni dovute quando l'incarico viene assunto

Il Codice deontologico forense impone all'avvocato, all'atto dell'assunzione dell'incarico, di informare chiaramente la parte assistita delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione (art. 27, comma 1), e di informarla sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili (art. 27, comma 2).

All'atto del conferimento dell'incarico si aggiungono altre informazioni dovute:

  • la possibilità di avvalersi della negoziazione assistita e, per iscritto, della mediazione, oltre agli altri percorsi alternativi al contenzioso previsti dalla legge (art. 27, comma 3);
  • la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, ove ne ricorrano le condizioni (art. 27, comma 4);
  • gli estremi della polizza assicurativa e il relativo massimale. La copertura per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione è obbligatoria; il d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 5, comma 1 precisa che questi dati devono essere resi noti al cliente al momento dell'assunzione dell'incarico, insieme alle successive variazioni (si vedano anche art. 12, comma 1, della legge 247/2012 e art. 27, comma 5, del Codice deontologico forense).

Chi cerca un avvocato può quindi presentarsi sapendo che cosa gli sarà dovuto nel momento in cui deciderà di affidare l'incarico, invece di limitarsi a chiedere quanto costa.

Segnali che meritano attenzione

Nessuno di questi elementi, isolatamente, prova una scorrettezza. Insieme, però, descrivono comportamenti che le regole professionali vietano espressamente.

  • Il contatto non richiesto su un caso specifico. È vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare (art. 37, comma 5, del Codice deontologico forense). Una proposta di assistenza che arrivi senza essere stata sollecitata e che faccia riferimento alla vicenda concreta della persona - per esempio dopo un sinistro o una notifica - ricade in questo divieto, quale che ne sia la fonte informativa.
  • L'intermediazione. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori, né corrispondere a colleghi o a terzi compensi per la presentazione di un cliente (art. 37, commi 1 e 2).
  • La promessa di un esito. L'informazione professionale deve fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale (art. 35, comma 1): garantire una vittoria significa promettere ciò che nessun professionista può assicurare.
  • L'uso di un titolo non posseduto. Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito, così come lo svolgimento dell'attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione (art. 36, comma 1). È un'ulteriore ragione per verificare l'iscrizione, invece di fermarsi al modo in cui una persona si presenta.

Sulle recensioni online vale una precisazione. Non consentono, da sole, una verifica affidabile della qualità tecnica di una difesa: non sempre è possibile verificare con certezza l'identità di chi le scrive e il contesto cui si riferiscono, l'esito di una causa dipende anche da fattori estranei alla condotta del difensore, e l'avvocato non può replicare esponendo il caso, perché è tenuto al segreto professionale e al massimo riserbo, con deroghe limitate a ipotesi tassative fra le quali non rientra la risposta pubblica a un commento (art. 28 del Codice deontologico forense). Ciò che possono segnalare in modo più attendibile sono aspetti organizzativi ricorrenti: tempi di risposta, chiarezza delle comunicazioni, puntualità.

Una sequenza di verifica in cinque passaggi

  1. Verificare l'iscrizione sull'albo pubblicato nel sito dell'Ordine indicato nel profilo; in caso di dubbio, chiedere conferma all'Ordine.
  2. Leggere il Foro come domicilio professionale, non come limite di competenza, e valutare la distanza soltanto per ragioni pratiche e di costo.
  3. Distinguere i titoli formali dalle aree di attività dichiarate. Il titolo di specialista è attribuito dal CNF e verificabile negli elenchi tenuti dagli Ordini; l'area di attività indicata in un profilo è una dichiarazione del professionista: utile per orientarsi, non certificata.
  4. Prima di conferire l'incarico, verificare di avere ricevuto la comunicazione scritta del costo prevedibile, con la distinzione fra compenso, spese e oneri, e le altre informazioni dovute su durata, alternative al giudizio, patrocinio a spese dello Stato, estremi della polizza assicurativa e relativo massimale.
  5. Valutare la chiarezza della risposta sul caso concreto. È l'elemento che più di ogni altro consente di capire se il professionista ha inquadrato il problema, e a differenza dei precedenti non si ricava da alcun elenco.

Atti e servizi ufficiali richiamati

Atto o servizioEstremiDisposizioni utilizzateFonte ufficiale
Legge sull'ordinamento della professione forenseLegge 31 dicembre 2012, n. 247artt. 2, 7, 9, 12, 13, 15, 22, 50Normattiva
Riforma degli ordinamenti professionaliD.P.R. 7 agosto 2012, n. 137artt. 3 e 5Gazzetta Ufficiale
Testo unico delle spese di giustiziaD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115artt. 76, 81, 92Normattiva
Regolamento sul titolo di avvocato specialistaD.m. giustizia 12 agosto 2015, n. 144, come modificato dal d.m. 1° ottobre 2020, n. 163; art. 3 parzialmente annullato dalle sentenze TAR Lazio nn. 188 e 189 del 3 gennaio 2024artt. 3, 5Normattiva
Delega per la riforma dell'ordinamento forenseLegge 28 luglio 2026, n. 137, in G.U. Serie generale n. 177 del 1° agosto 2026, in vigore dal 16 agosto 2026artt. 1 e 2 (criteri direttivi su specializzazioni, albi ed elenchi, compensi)Gazzetta Ufficiale
Adeguamento dei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello StatoD.m. giustizia 22 aprile 2025, in G.U. Serie generale n. 159 dell'11 luglio 2025articolo unicoGazzetta Ufficiale
Parametri per la liquidazione dei compensi forensiD.m. giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147funzione dei parametriNormattiva
Codice deontologico forenseApprovato dal CNF il 31 gennaio 2014, testo aggiornato alla delibera CNF n. 959 del 23 gennaio 2026, in vigore dal 6 aprile 2026artt. 27, 28, 35, 36, 37Consiglio nazionale forense
Elenco nazionale degli avvocatiServizio del Consiglio nazionale forensericerca dell'iscrittoCNF - Ricerca Avvocato
Indice nazionale dei domicili digitaliINI-PECricerca del domicilio digitaleINI-PEC

Gli albi, gli elenchi e i registri di ciascun Ordine territoriale sono pubblicati nei rispettivi siti istituzionali.

Collegamenti ULPIANUS

Chi sta cercando un professionista può consultare la directory ULPIANUS per territorio e area di attività, tenendo presente che le aree indicate nei profili descrivono l'attività dichiarata dal professionista e non sostituiscono le verifiche presso l'Ordine di appartenenza.

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