CAN_017
Decreto del Ministro della giustizia 16 agosto 2016, n. 178 - Regolamento sulla tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri forensi
- Tipo di atto
- regolamento ministeriale attuativo
- Ente
- Ministero della giustizia
- Numero
- 178
- Data
- 16 agosto 2016
- Pubblicazione ufficiale
- Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2016; in vigore dal 27 settembre 2016
- Stato/versione
- vigente; il testo multivigente verificato al 29 agosto 2026 non registra note di aggiornamento né articoli abrogati
Che cosa disciplina
Disciplina la tenuta e l'aggiornamento informatico di albi, elenchi e registri forensi, stabilisce quali dati sono indicati per ciascun avvocato iscritto e regola il trasferimento ad altro albo circondariale.
Disposizioni richiamate dalle guide ULPIANUS
art. 2, comma 1 (contenuto della voce di albo); art. 5, comma 1, primo periodo (tenuta esclusivamente informatica); art. 11 (trasferimento dell'avvocato ad altro albo circondariale)
Che cosa contiene la voce di albo
L’art. 2, comma 1 elenca le informazioni indicate per ciascun professionista iscritto. Le voci qualificate come eventuali compaiono quando ricorre la relativa situazione.
- nome e cognome, luogo e data di nascita
- codice fiscale
- domicilio professionale principale e domicili secondari, nel circondario o fuori di esso, con indirizzo, recapito telefonico, numero di fax e PEC
- data di prima iscrizione e data di iscrizione all’albo attuale
- eventuale associazione tra avvocati, o comprendente avvocati, alla quale partecipa
- eventuale società tra avvocati di cui è socio
- informazioni eventualmente risultanti dagli altri albi, registri ed elenchi previsti dalla disciplina
- eventuale iscrizione all’elenco nazionale dei difensori d’ufficio
- eventuale iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
- eventuale attività di mediatore presso un organismo di mediazione
- eventuale iscrizione in un elenco dei gestori della crisi
- eventuale sospensione dall’esercizio professionale
- eventuali lingue straniere conosciute
- eventuale indirizzo web riconducibile al professionista, all’associazione o alla società
- eventuale iscrizione all’elenco per il patrocinio a spese dello Stato, con il relativo settore
- eventuale data di cancellazione
La data di prima iscrizione non coincide necessariamente con la data di iscrizione all’albo attuale. In caso di trasferimento da un altro Ordine, le due date possono essere diverse; la prima aiuta a ricostruire l’anzianità di iscrizione, ma non dimostra da sola un esercizio professionale continuativo. L’art. 2, comma 1 elenca i dati che devono essere indicati nella voce di albo e non vi include un numero di iscrizione. Il numero compare invece nelle istruzioni operative INI-PEC come campo tecnico, che può anche essere valorizzato con «n.d.» quando non disponibile.
Fonte ufficiale
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