Gratuito patrocinio: che cosa significa quando compare nel profilo di un avvocato

Quando questa indicazione compare in un profilo ULPIANUS, significa che il professionista ha dichiarato di essere iscritto in un elenco tenuto dal Consiglio dell'Ordine. L'iscrizione ufficiale, se confermata nell'albo o nell'elenco dell'Ordine, presuppone la domanda dell'avvocato e la verifica di tre condizioni precise da parte del Consiglio.

È un dato che riguarda il professionista, non chi lo legge. Non dice che lei abbia diritto al beneficio, e non dice che quell'avvocato lavori gratis.

Sono i due equivoci più frequenti, e nascono entrambi dal nome.

Il nome corrente e il nome della legge

"Gratuito patrocinio" è l'espressione che quasi tutti usano. La disciplina vigente lo chiama patrocinio a spese dello Stato e si trova nel testo unico delle spese di giustizia, il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

La differenza fra i due nomi non è formale. Il primo suggerisce una prestazione gratuita; il secondo dice chi paga, cioè lo Stato. Chi tiene a mente il secondo nome ha già evitato metà degli equivoci.

Chi entra nell'elenco, e a quali condizioni

L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che possiedono i requisiti stabiliti dalla legge. L'inserimento è deliberato dal Consiglio dell'Ordine, che valuta (art. 81, commi 1 e 2, del d.P.R. 115/2002):

  • attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo fra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e affari di volontaria giurisdizione;
  • assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
  • iscrizione all'albo degli avvocati da almeno due anni.

Due dettagli rendono il dato meno statico di quanto sembri. L'avvocato che riceva una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento è cancellato di diritto dall'elenco, e l'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 81, commi 3 e 4).

Il settore indicato va letto per tipo di processo

Qui sta la parte che quasi nessuno spiega, e che cambia il modo di leggere il dato.

Fra le informazioni che l'albo degli avvocati deve riportare per ciascun iscritto figura l'eventuale iscrizione all'elenco per il patrocinio a spese dello Stato, specificando il relativo settore (art. 2, comma 1, lettera q, del d.m. giustizia 16 agosto 2016, n. 178).

Nel contesto di questa iscrizione, il settore va letto in rapporto al tipo di processo: civile, penale, amministrativo, contabile, tributario o di volontaria giurisdizione. Sono le categorie che l'art. 81 usa per distinguere l'esperienza professionale specifica richiesta. Non coincide, quindi, con la materia specifica del singolo caso.

Ne segue una conseguenza pratica. Se nell'albo o nell'elenco ufficiale compare l'indicazione riferita al settore penale, quel professionista è stato valutato dall'Ordine in relazione a quel tipo di processo. Non è detto nulla, con quel dato, sulla materia specifica del suo caso: non è un'area di attività dichiarata e non è il titolo formale di avvocato specialista, che appartengono a un ordine di informazioni diverso.

Che cosa dimostra

Se l'iscrizione è confermata nell'elenco ufficiale, dimostra che un Consiglio dell'Ordine ha deliberato l'inserimento dopo aver verificato tre condizioni, e che almeno una di esse riguarda la condotta professionale.

L'elenco ufficiale è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno. Per sapere se l'indicazione del profilo è ancora attuale, occorre quindi controllare l'albo o l'elenco pubblico del Consiglio dell'Ordine.

C'è un terzo elemento, meno evidente. La domanda di iscrizione è volontaria: nessun avvocato entra nell'elenco d'ufficio. Da questo solo fatto, però, non si può ricavare una disponibilità immediata per il singolo incarico.

Che cosa non dimostra

Non dice che lei abbia diritto al patrocinio. L'indicazione riguarda una qualità del professionista, non una condizione del cittadino. L'ammissione dipende da presupposti che riguardano l'interessato e la sua vicenda, ed è decisa dall'autorità competente. Nel processo civile, per esempio, non basta la condizione economica: occorre anche che le ragioni da far valere non risultino manifestamente infondate (art. 74, comma 2), e sulla richiesta il Consiglio dell'Ordine si pronuncia in via anticipata e provvisoria, salva la decisione del magistrato (art. 126). Quali siano i requisiti dell'interessato e come si accertino è una questione distinta, che questa guida non affronta.

Non è un giudizio di qualità. L'Ordine verifica attitudini ed esperienza specifica, assenza di determinate sanzioni e un'anzianità minima di due anni. Sono soglie di accesso, non una graduatoria. Nessuna disposizione collega l'iscrizione a un livello di bravura, e nessuna la mette in relazione con l'esito dei giudizi.

Non è una specializzazione formale. Il titolo di avvocato specialista ha un'altra fonte, un altro procedimento e un altro organo che lo attribuisce. Le due indicazioni possono coesistere in un profilo e non si implicano a vicenda.

Non misura l'esperienza complessiva. Il requisito di anzianità è di due anni di albo: un minimo, non un indice.

Non attesta disponibilità immediata. L'iscrizione non dice quanti incarichi quel professionista abbia in corso.

Non copre qualunque materia. Il settore va letto in rapporto al tipo di processo, come si è visto.

Non significa che l'avvocato lavori gratis

Il difensore della parte ammessa viene pagato. L'onorario e le spese sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo la tariffa professionale e comunque entro i valori medi, tenuto conto della natura dell'impegno (art. 82). A pagare è l'erario, non la parte assistita.

Viene però pagato meno. Gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario (art. 130) e ridotti di un terzo nel processo penale (art. 106-bis).

E soprattutto non può chiedere altro. Il difensore non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo diversi da quelli previsti dalla legge; ogni patto contrario è nullo; la violazione costituisce grave illecito disciplinare professionale (art. 85).

La regola deontologica va anche oltre, perché estende il divieto ai terzi: l'avvocato nominato difensore della parte ammessa non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge, e la violazione comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività da sei mesi a un anno (art. 29, commi 8 e 9, del codice deontologico forense).

Se dunque un professionista, dopo aver accettato l'incarico di una parte ammessa, chiede una somma "per le spese" o "a titolo di anticipo", non sta applicando una prassi: sta violando un divieto.

Resta un punto da conoscere, senza allarmarsi. Se l'ammissione al patrocinio viene revocata, lo Stato ha in ogni caso diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate dopo la revoca (art. 86). La revoca interviene, fra l'altro, se mutano le condizioni rilevanti per l'ammissione o se risulta l'insussistenza dei presupposti (art. 136). Il recupero delle spese conosce poi regole ulteriori, diverse a seconda del processo, che qui non vengono sviluppate.

Può rifiutare l'incarico?

Sì, ma non liberamente come in una pratica ordinaria, e questa è una delle poche conseguenze concrete che l'iscrizione produce.

In via generale l'avvocato è libero di accettare l'incarico, e il rapporto con il cliente si fonda sulla fiducia. Chi però è iscritto nell'elenco per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall'incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi (art. 11, commi 1, 2 e 4, del codice deontologico forense).

È una posizione intermedia. Il difensore d'ufficio, quando nominato, non può rifiutarsi senza giustificato motivo di prestare la propria attività o interromperla (art. 11, comma 3); l'avvocato che non è in alcun elenco resta pienamente libero. Chi si iscrive per il patrocinio assume qualcosa in più di un titolo da esibire.

Che cosa comporta per la scelta del difensore

Chi è ammesso al patrocinio non sceglie in tutto l'albo. Deve nominare un difensore iscritto negli elenchi per il patrocinio a spese dello Stato, e più precisamente in quelli istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il magistrato competente per il merito o davanti al quale pende il processo (art. 80, comma 1). Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato o la Corte dei conti nelle sue articolazioni centrali, gli elenchi sono quelli del distretto dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (comma 2).

Il vincolo è però meno rigido di quanto sembri. Il comma 3 consente di nominare un difensore iscritto negli elenchi anche al di fuori di quei distretti. In tal caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa (art. 82, comma 2): la scelta è possibile, e il costo di quella distanza non ricade sull'erario.

Nel processo tributario la regola è diversa ancora: chi è ammesso può nominare un difensore scelto secondo l'art. 80 oppure fra gli iscritti agli altri albi ed elenchi abilitati alla difesa davanti agli organi della giustizia tributaria (art. 140).

Questa situazione va tenuta distinta dalla difesa d'ufficio, che risponde a presupposti propri.

Come verificare l'indicazione

Tre strade, tutte gratuite.

L'albo del Consiglio dell'Ordine, dove l'eventuale iscrizione all'elenco deve risultare per ciascun professionista con l'indicazione del settore.

L'elenco stesso, che è pubblico, si rinnova entro il 31 gennaio di ogni anno e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia (art. 81, comma 4).

Il servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato, la cui esistenza è presupposta dall'art. 87 del d.P.R. 115/2002 e la cui disciplina è rimessa all'art. 20 della legge 29 marzo 2001, n. 134.

Il punto pratico è proprio questo: l'indicazione del profilo non sostituisce il controllo istituzionale. L'iscrizione può essere verificata nell'albo o nell'elenco pubblico del Consiglio dell'Ordine.

Errori frequenti

  • Leggere l'indicazione come una risposta sul proprio caso. Riguarda l'avvocato, non chi la legge.
  • Dedurne che la prestazione sia gratuita per tutti. È a carico dello Stato per chi viene ammesso, e non è affatto gratuita per chi non lo è.
  • Considerarla un titolo di merito. L'Ordine verifica condizioni di accesso, non gradua i professionisti.
  • Confondere il settore con la materia del proprio problema. Il settore va letto in rapporto al tipo di processo.
  • Pensare che chiunque sia in elenco debba accettare qualsiasi incarico. Può rifiutare, ma solo per giustificati motivi.
  • Accettare richieste di denaro dopo l'ammissione. Sono vietate, e il patto è nullo.

Atti e servizi ufficiali richiamati

Atto o servizioEstremiDisposizioni utilizzateFonte ufficiale
Testo unico delle spese di giustiziaD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115artt. 74, comma 2; 80; 81; 82; 85; 86; 87; 106-bis; 126; 130; 136; 140Normattiva
Regolamento sulla tenuta di albi, elenchi e registriD.m. giustizia 16 agosto 2016, n. 178art. 2, comma 1, lettera q)Normattiva
Codice deontologico forenseApprovato dal CNF, testo aggiornato al 2026art. 11, commi 1, 2, 3 e 4; art. 29, commi 8 e 9CNF
Servizio di informazione sul patrocinio a spese dello StatoLegge 29 marzo 2001, n. 134, art. 20, richiamato dall'art. 87 del d.P.R. 115/2002istituzione e contenuto del serviziositi istituzionali dei singoli Ordini
Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello StatoConsigli dell'Ordine territorialiconsultazione dell'elenco e dell'albositi istituzionali dei singoli Ordini

Collegamenti ULPIANUS

Quando in un profilo ULPIANUS compare l'indicazione relativa al patrocinio a spese dello Stato, il dato è dichiarato dal professionista e non costituisce, da solo, una verifica di ULPIANUS sulla specifica iscrizione. L'iscrizione ufficiale sottostante, eventualmente riferita a un determinato settore, è verificabile presso il Consiglio dell'Ordine che tiene l'elenco.

Resta un'informazione distinta dalle aree di attività dichiarate dal professionista e dall'eventuale titolo di specialista. Non è una misura della qualità professionale, non indica quale sia il difensore più adatto a un caso e non anticipa in alcun modo l'esito di una richiesta di ammissione al beneficio, che dipende da presupposti riferiti alla persona che la propone.

Per gli avvocati, la creazione del profilo professionale su ULPIANUS è gratuita.

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