CAN_032
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 - Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata
- Tipo di atto
- regolamento governativo
- Ente
- Presidenza della Repubblica, su proposta ministeriale
- Numero
- 68
- Data
- 11 febbraio 2005
- Pubblicazione ufficiale
- Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 28 aprile 2005
- Stato/versione
- vigente; l'art. 4 contiene tre commi abrogati
Che cosa disciplina
Disciplina che cosa produce un messaggio di posta elettronica certificata, quali ricevute vengono generate, che cosa ciascuna prova e in quale momento.
Disposizioni richiamate dalle guide ULPIANUS
art. 4, commi 1 e 6; art. 6, commi 1, 2, 3 e 5
Che cosa attestano le ricevute
- La trasmissione è valida agli effetti di legge e tale validità è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
- La ricevuta di accettazione è fornita dal gestore del mittente e costituisce prova dell’avvenuta spedizione.
- La ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore del destinatario, prova che il messaggio è pervenuto all’indirizzo e certifica il momento della consegna.
- La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata indipendentemente dall’avvenuta lettura.
Fonte ufficiale
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