CAN_032

D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 - Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata

Tipo di atto
regolamento governativo
Ente
Presidenza della Repubblica, su proposta ministeriale
Numero
68
Data
11 febbraio 2005
Pubblicazione ufficiale
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 28 aprile 2005
Stato/versione
vigente; l'art. 4 contiene tre commi abrogati

Che cosa disciplina

Disciplina che cosa produce un messaggio di posta elettronica certificata, quali ricevute vengono generate, che cosa ciascuna prova e in quale momento.

Disposizioni richiamate dalle guide ULPIANUS

art. 4, commi 1 e 6; art. 6, commi 1, 2, 3 e 5

Che cosa attestano le ricevute

  • La trasmissione è valida agli effetti di legge e tale validità è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
  • La ricevuta di accettazione è fornita dal gestore del mittente e costituisce prova dell’avvenuta spedizione.
  • La ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore del destinatario, prova che il messaggio è pervenuto all’indirizzo e certifica il momento della consegna.
  • La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata indipendentemente dall’avvenuta lettura.

Fonte ufficiale

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