Procura alle liti: che cosa autorizza l'avvocato e che cosa non gli permette

Chi firma una procura consegna all'avvocato la conduzione tecnica della causa. Non gli consegna il diritto per cui la causa si fa.

Sono due cose che il codice tiene separate in un articolo di quattro righe. Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che la legge non riserva a lei; ma «in ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere» (art. 84 del codice di procedura civile).

La risposta alla domanda «può chiudere la causa senza chiedermelo?» sta quindi nel verificare se quel potere sia stato conferito espressamente. Può risultare dalla procura alle liti oppure, quando la legge lo consente o lo richiede, da un distinto atto idoneo. Una procura ampia o generica, da sola, non fa nascere un potere dispositivo che non sia stato conferito espressamente.

Quel che segue serve a capire che cosa cercare nella procura e quando occorre un potere ulteriore.

Le regole richiamate qui riguardano il processo civile. Il penale ha una disciplina propria della difesa e della rappresentanza, non trattata in questa pagina.

A che cosa serve la procura

Il presupposto è semplice: «Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura» (art. 83, primo comma, del codice di procedura civile). Senza quell'atto l'avvocato non può stare in giudizio per un altro.

La sua funzione è verso l'esterno. Serve al giudice e alla controparte per sapere che chi compare in aula ha davvero il potere di farlo. La Corte di cassazione la descrive come «il necessario strumento di conoscenza circa la legittima esistenza dei poteri processuali dell'avvocato, avente valenza processuale e, perciò, pubblicistica» (Cass., Sez. II, ordinanza 17 dicembre 2025, n. 32997).

Per stabilire i poteri processuali del difensore, il giudice e la controparte guardano alla procura. Il rapporto professionale interno resta distinto e non è provato né definito per intero da quell'atto.

La regola sui poteri, e i suoi due livelli

Il primo comma dell'art. 84 attribuisce al difensore tutti gli atti del processo che la legge non riserva espressamente alla parte. Il secondo comma sottrae a quell'insieme gli atti che dispongono del diritto in contesa, salvo conferimento espresso.

La Cassazione lo dice in una formula che vale la pena tenere: «il mandato ad litem, una volta validamente conferito, attribuisce al procuratore tutti i poteri di cui al 1° comma dell'art. 84 cod.proc.civ. con esclusione soltanto degli atti di cui al 2° comma, di quelli cioè che importano disposizione del diritto in contesa che non gli siano stati espressamente conferiti» (Cass., Sez. III, ordinanza 22 maggio 2023, n. 14070).

La linea di separazione, quindi, non passa tra decisioni importanti e decisioni secondarie. Passa anzitutto tra gli atti della conduzione processuale e quelli che dispongono del diritto in contesa; accanto a questi ci sono poi atti che la legge riserva alla parte o a un procuratore speciale.

Che cosa rientra nella conduzione tecnica

Tutto ciò che riguarda la conduzione della lite: quali difese svolgere, come impostarle, quali prove chiedere, in che ordine, con quali argomenti, come reagire a ciò che fa l'altra parte. La stessa pronuncia del 2023 parla di «discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato».

Rientra qui anche una scelta che al cliente può sembrare una resa: rinunciare a una domanda o a un suo singolo capo, quando si tratta di modificare le domande e le conclusioni nei limiti in cui il processo lo consente. Sul piano dei poteri è una scelta tecnica, non una disposizione del diritto.

Rientra qui, ancora, la facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili all'oggetto originario della lite, mentre restano fuori quelle con cui si introduce una controversia nuova e distinta.

Che cosa significa. Che la conduzione tecnica della causa rientra nei poteri del difensore e non richiede un'autorizzazione del cliente per ogni singolo atto processuale, fermi i limiti di legge e i doveri di informazione.

Che cosa non significa. Non significa che il cliente resti all'oscuro. Il piano dei poteri e il piano dell'informazione sono distinti: il Codice deontologico forense impone all'avvocato di informare la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, «delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione», e di riferirle il contenuto di quanto apprende nell'esercizio del mandato quando è nel suo interesse (art. 27, commi 1 e 8). Un avvocato può avere il potere di compiere un atto e insieme il dovere di parlarne prima.

Che cosa richiede invece un potere in più

Il secondo comma dell'art. 84 riguarda gli atti che dispongono del diritto conteso. Transigere è l'esempio principale: significa chiudere la controversia con reciproche concessioni, quindi rinunciare a una parte di ciò che si chiedeva. Lo stesso vale per conciliare davanti al giudice o in mediazione, e per rinunciare alla pretesa.

La pronuncia del 2023 già citata lo colloca fuori dal processo, sul piano del diritto sostanziale: la disposizione negoziale del diritto in contesa «costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso».

Accanto agli atti dispositivi ci sono poi atti che la legge riserva alla parte in persona o subordina a un mandato speciale, e che quindi non si acquisiscono per il solo fatto di avere ricevuto la procura:

La rinuncia agli atti del giudizio, cioè l'abbandono del processo. Nelle parole della stessa pronuncia, «può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306». Il codice lo conferma: le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione «sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali» (art. 306, secondo comma). E non è la stessa cosa della rinuncia a una domanda, di cui si è detto sopra: la differenza sta in che cosa si abbandona, un capo della causa oppure la causa.

Il giuramento decisorio, che può chiudere la lite in un colpo solo, è deferito «dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale» (art. 233, primo comma) ed è «prestato personalmente dalla parte» (art. 238, primo comma). Qui la legge chiede la persona, non il suo difensore.

Quando il potere di transigere c'è per davvero

Conferirlo è legittimo, e in certe situazioni è la scelta pratica: un cliente che non può presenziare, una trattativa che si chiude in udienza, una causa da definire mentre si è lontani. La Corte di cassazione se ne occupa da decenni, il che dice da sé che l'ipotesi non è teorica.

Se il potere è stato conferito, l'avvocato lo ha. Il punto diventa allora un altro, e la Corte lo affronta così: «ogni volta che la parte, nel conferire la procura alle liti al difensore, gli conferisca anche il potere di transigere la controversia, l'estensione dei conseguenti poteri dispositivi va valutata ...] non solo in relazione alla controversia in atto, ma anche in prevenzione di una lite futura» ([Cass., Sez. III, ordinanza 28 dicembre 2024, n. 34790).

Tradotto: quanto in là arrivi quel potere si stabilisce leggendo che cosa è stato scritto, caso per caso. Non esiste una misura uguale per tutte le procure.

Che cosa significa. Che la frase sui poteri dispositivi non è una formula di rito da scorrere: è la parte della procura che conta di più, e va letta prima di firmare.

Che cosa non significa. Non significa che chi la inserisce stia chiedendo qualcosa di irregolare, né che chi non la inserisce stia limitando il proprio avvocato per diffidenza. Sono due assetti diversi dello stesso rapporto, e la scelta è di chi firma.

Due casi in cui la legge chiede una procura fatta apposta

Il primo è l'udienza in cui il giudice dispone la comparizione personale delle parti. Chi non può esserci può farsi rappresentare, ma con un atto specifico: «La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia», e il rappresentante deve conoscere i fatti della causa (art. 185, primo comma). Se la procura è per scrittura privata, l'autentica può farla anche il difensore della parte.

Il secondo è la mediazione, dove la regola di base è la presenza in persona: «Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia» (art. 8, comma 4, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28). La regola ordinaria del comma 4-bis è una delega sottoscritta con firma non autenticata, con gli estremi del documento di identità del delegante; nei casi speciali richiamati dall'art. 11, comma 7, lo stesso comma consente invece la firma autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato. Il comma 4-bis è stato inserito dal d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.

Entrambi i casi confermano dall'esterno la regola dell'art. 84. Se la procura alle liti bastasse a disporre del diritto, la legge non avrebbe motivo di chiedere un atto ulteriore proprio là dove si tratta di chiudere la controversia.

Procura e incarico professionale non sono lo stesso atto

Chi si rivolge a un avvocato di solito compie due operazioni ravvicinate, che nella percezione si fondono in una sola: conferisce l'incarico e firma la procura. Giuridicamente sono cose distinte.

L'incarico è il contratto di patrocinio, distinto dalla procura. La Cassazione lo colloca nel rapporto professionale interno e lo descrive secondo lo schema negoziale proprio del mandato; il codice civile definisce il mandato come il «contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra» (art. 1703 del codice civile). La procura è invece un atto unilaterale, rivolto al processo. La Cassazione tiene ferma la distinzione: «mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte; conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale».

Dalla distinzione discendono due conseguenze pratiche, che tirano in direzioni opposte.

Che cosa dimostra la procura. Che l'avvocato ha il potere di rappresentare quella parte in quel giudizio, e nei limiti che vi si leggono. Nel processo è questo che conta: «il rapporto privatistico negoziale alla base dell'impegno assunto dall'avvocato non ha rilievo ai fini processuali».

Che cosa non dimostra. Non dimostra da sola il contenuto dell'accordo fra cliente e avvocato. Nelle parole della stessa pronuncia, «la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato».

La distinzione non rende irrilevante ciò che cliente e avvocato hanno concordato nel rapporto interno. Nel modello del mandato richiamato dalla Cassazione, il codice civile stabilisce che il mandatario «non può eccedere i limiti fissati nel mandato» (art. 1711, primo comma, del codice civile). Da questa sola disposizione, però, non si può ricavare una regola generale sugli effetti processuali di un eventuale contrasto fra procura e istruzioni interne: le conseguenze dipendono dal caso concreto e i relativi rimedi restano fuori da questa guida.

Che cosa controllare nel foglio prima di firmarlo

Tre punti, e si trovano tutti nelle poche righe che precedono la firma.

Se compaiono formule che attribuiscono il potere di transigere, conciliare, rinunciare agli atti o alla pretesa o disporre del diritto, la procura contiene poteri che vanno oltre la conduzione tecnica ordinaria. Non è un difetto: è una scelta, e conviene sapere di averla fatta.

Se compare l'indicazione di che cosa si può transigere o conciliare, il perimetro è definito. Se manca, l'ampiezza dipenderà dall'interpretazione del testo, che è esattamente la situazione descritta dalla pronuncia del 2024.

Se compare la formula sul grado del giudizio, vale la pena leggerla: «La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa» (art. 83, ultimo comma).

Una domanda posta prima di firmare costa un minuto. Le stesse parole lette dopo, in una discussione, costano molto di più.

Che cosa questa pagina non tratta

La revoca della procura e il passaggio al nuovo difensore hanno presupposti propri e sono materia autonoma, così come le conseguenze economiche di un incarico interrotto a causa iniziata.

Non è trattata qui la forma con cui la procura viene firmata e trasmessa, compreso il caso in cui cliente e avvocato non si incontrino di persona: è una questione di requisiti formali, distinta da quella dei poteri.

Non è trattato qui il disaccordo sulla linea da tenere. Questa pagina dice quali atti l'avvocato può compiere in forza della procura, non come si compone un dissenso fra chi assiste e chi è assistito su una scelta che entrambi potrebbero fare: è una domanda diversa, e ha risposte che non si leggono nel codice di rito.

Non sono trattati, infine, i rimedi. Che cosa accada in concreto quando un difensore compia un atto eccedendo i propri poteri dipende dal tipo di atto, dalla fase in cui è stato compiuto e dal comportamento successivo delle parti, e non si lascia riassumere in una regola generale.

Errori frequenti

  • Leggere la procura come un modulo. È l'atto che misura i poteri di chi agisce al posto della parte, e le righe che più contano sono quelle che si tende a scorrere.
  • Credere che una procura ampia comprenda tutto. Gli atti che dispongono del diritto restano esclusi se non sono conferiti espressamente.
  • Confondere una rinuncia con l'altra. Rinunciare a una domanda o a un suo capo, quando è una modifica processuale delle conclusioni e non una disposizione del diritto, può rientrare nella scelta tecnica; rinunciare agli atti del giudizio richiede la parte o un procuratore speciale.
  • Confondere la procura con gli accordi interni. Sono piani distinti: la procura documenta i poteri processuali; le istruzioni e i limiti del rapporto professionale operano sul piano interno. Un eventuale contrasto va valutato caso per caso.
  • Dare per scontato di poter mandare l'avvocato in mediazione al proprio posto. La regola è la partecipazione personale, e la delega richiede giustificati motivi e poteri per la composizione.
  • Ritenere che la procura provi da sé il contenuto dell'incarico. È solo un indice presuntivo del rapporto, che se contestato va provato.
  • Presumere che la nomina valga per tutti i gradi. La procura speciale si presume conferita per un solo grado, salvo volontà diversa espressa nell'atto.

Atti e servizi ufficiali richiamati

Atto o provvedimentoEstremiDisposizioni utilizzateCollegamento
Codice di procedura civileR.d. 28 ottobre 1940, n. 1443art. 83, primo e ultimo comma; art. 84, primo e secondo comma; art. 185, primo comma; art. 233, primo comma; art. 238, primo comma; art. 306, secondo commaNormattiva
Codice civileR.d. 16 marzo 1942, n. 262art. 1703; art. 1711, primo commaNormattiva
Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commercialiD.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nel testo risultante dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e dal d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216art. 8, commi 4 e 4-bisNormattiva
Codice deontologico forenseConsiglio nazionale forense, testo aggiornato al 2026art. 27, commi 1 e 8Consiglio nazionale forense
Cassazione, Sez. III, ordinanza 22 maggio 2023, n. 14070poteri del difensore ai sensi dell'art. 84 c.p.c.distinzione fra rinuncia alla domanda, rinuncia agli atti del giudizio e disposizione del diritto in contesaCorte di cassazione
Cassazione, Sez. III, ordinanza 28 dicembre 2024, n. 34790procura alle liti contenente il potere di transigerel'estensione dei poteri dispositivi conferiti va valutata sul contenuto concreto della procuraCorte di cassazione
Cassazione, Sez. II, ordinanza 17 dicembre 2025, n. 32997rapporto fra procura alle liti e contratto di patrociniola procura è negozio unilaterale a valenza processuale e indice presuntivo, non prova, del rapporto sottostanteCorte di cassazione

Collegamenti ULPIANUS

I poteri di cui si è parlato qui si definiscono all'inizio del rapporto, nel momento in cui l'incarico viene conferito e la procura firmata. Prima di quel momento la scelta riguarda il professionista: un profilo consultabile permette di verificare l'Ordine di appartenenza e le informazioni che il professionista stesso dichiara.

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