Directory degli avvocati: come funzionano e cosa controllare

Una premessa che serve a leggere il resto. ULPIANUS è a sua volta un elenco di professionisti consultabile online. Per questa ragione la guida non confronta né valuta servizi determinati: espone soltanto regole generali che possono applicarsi alle directory online quando ricorrono i rispettivi presupposti.

La domanda pratica è una sola: quando compare un elenco di avvocati, chi ha deciso quell'ordine, e in base a che cosa.

Che cos'è, in termini di legge, una directory

Nelle fonti esaminate non esiste una disciplina unitaria specifica delle directory di avvocati. Esistono invece qualificazioni generali, e dalla struttura concreta del servizio dipendono gli obblighi applicabili.

La prima è quella di servizio di intermediazione online. Ricorre quando sono soddisfatti tre requisiti insieme: il servizio è un servizio della società dell'informazione; consente a utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l'obiettivo di facilitare l'avvio di transazioni dirette fra loro, a prescindere da dove le transazioni siano concluse; è fornito agli utenti commerciali in base a un rapporto contrattuale (art. 2, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1150).

L'avvocato può rientrare nella nozione di utente commerciale quando, tramite il servizio di intermediazione online, offre servizi ai consumatori nell'ambito della propria attività professionale (art. 2, punto 1). Il regolamento richiede inoltre i presupposti territoriali dell'art. 1, paragrafo 2: l'utente commerciale deve essere stabilito o residente nell'Unione e, tramite il servizio, offrire beni o servizi a consumatori situati nell'Unione.

I tre requisiti dell'art. 2, punto 2, sono cumulativi. Non è decisiva la presenza di un pulsante interno di contatto: il regolamento guarda all'obiettivo di facilitare l'avvio di transazioni dirette, anche se queste vengono poi concluse altrove o non vengono concluse affatto.

La seconda qualificazione è quella di piattaforma online: un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico (art. 3, lettera i, del regolamento (UE) 2022/2065). Il punto decisivo è quindi se le informazioni diffuse siano memorizzate su richiesta del destinatario del servizio; la mera raccolta e pubblicazione autonoma di dati da parte del gestore, da sola, non soddisfa questa definizione.

Una soglia che cambia molto

Prima di proseguire occorre una precisazione sulla dimensione dell'impresa.

Gli obblighi della sezione del regolamento 2022/2065 che comprende pubblicità e sistemi di raccomandazione non si applicano, in via generale, ai fornitori che sono microimprese o piccole imprese. L'esenzione continua per dodici mesi dopo la perdita di tale qualifica e non opera per le piattaforme designate di dimensioni molto grandi (art. 19). Anche l'obbligo di dotarsi di un sistema interno di gestione dei reclami previsto dal regolamento 2019/1150 non si applica ai fornitori che sono piccole imprese (art. 11, paragrafo 5).

Le regole del Codice del consumo richiamate in questa guida non prevedono una corrispondente esenzione dimensionale, quando ricorrono i loro presupposti di applicazione.

L'ordine dei risultati non è un fatto naturale

Quando una directory restituisce risultati, il modo in cui li ordina può orientare la scelta.

Verso il cittadino la regola è nel Codice del consumo. Quando è offerta la possibilità di cercare prodotti o servizi di professionisti diversi mediante parola chiave o frase, sono considerate rilevanti le informazioni sui parametri principali che determinano la classificazione e sull'importanza relativa di tali parametri, rese disponibili in un'apposita sezione dell'interfaccia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina dei risultati (art. 22, comma 4-bis, del Codice del consumo).

Il fatto che queste informazioni siano qualificate come rilevanti non rende automaticamente ingannevole ogni omissione: l'art. 22 richiede la valutazione delle condizioni previste per l'omissione ingannevole. Diverso è il caso delle pratiche che l'art. 23 qualifica espressamente come ingannevoli in ogni caso.

Verso l'avvocato la regola è nel regolamento europeo: il fornitore deve stabilire nei termini e nelle condizioni i principali parametri che determinano il posizionamento e i motivi dell'importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri (art. 5, paragrafo 1, del regolamento 2019/1150). La descrizione deve consentire di comprendere se, come e in quale misura il meccanismo tenga conto delle caratteristiche dei servizi offerti e della loro pertinenza per il consumatore (paragrafo 5).

Il fornitore non è tenuto a rivelare gli algoritmi (paragrafo 6). Deve però descrivere i principali parametri e le ragioni della loro importanza relativa.

Quando la posizione si paga

Il posizionamento influenzato da un corrispettivo è disciplinato su due piani diversi.

Verso l'avvocato: se fra i parametri principali figura la possibilità di influire sul posizionamento a fronte di un corrispettivo, il fornitore deve illustrare tale possibilità e gli effetti del corrispettivo sul posizionamento (art. 5, paragrafo 3, del regolamento 2019/1150).

Verso il cittadino la regola è più severa, perché non richiede di dimostrare alcun effetto. È considerata in ogni caso ingannevole la pratica di fornire risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore senza che sia chiaramente indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento o pagamento specifico per ottenere una classificazione migliore all'interno di quei risultati (art. 23, comma 1, lettera m-bis, del Codice del consumo).

La regola consumeristica non vieta, per il solo fatto del pagamento, che una classificazione sia influenzata da un corrispettivo. Impone però che l'eventuale annuncio a pagamento o il pagamento specifico per ottenere una classificazione migliore sia chiaramente indicato. Questa trasparenza non esaurisce, da sola, la valutazione di liceità del modello concreto, che può dipendere anche da altre regole applicabili.

Le recensioni

Chi fornisce accesso a recensioni deve indicare se e in che modo garantisce che provengano da persone che hanno effettivamente utilizzato il servizio: anche questa è un'informazione qualificata come rilevante (art. 22, comma 5-bis).

Due condotte sono poi considerate in ogni caso ingannevoli: indicare che le recensioni provengono da chi ha effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificarlo; e inviare, o incaricare altri di inviare, recensioni false o falsi apprezzamenti, o fornire false informazioni sulle recensioni (art. 23, comma 1, lettere bb-ter e bb-quater).

Resta fermo il limite già noto a chi ha letto la guida sulla scelta dell'avvocato: un'eventuale risposta pubblica del professionista resta soggetta ai doveri di segreto e riserbo e non può esporre fatti coperti da tali doveri.

La pubblicità dentro l'elenco

Quando una piattaforma online presenta pubblicità sulla propria interfaccia, deve fare in modo che il destinatario possa identificare in modo chiaro, conciso, inequivocabile e in tempo reale che l'informazione costituisce una pubblicità, per conto di chi è presentata e chi la paga se è persona diversa (art. 26, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065).

Chi si avvale di sistemi di raccomandazione, cioè di sistemi automatizzati che suggeriscono informazioni o ne determinano l'ordine, deve specificarne nelle condizioni generali i parametri principali, i criteri più significativi e le ragioni della loro importanza relativa (art. 27).

Per questi obblighi vale l'esenzione dimensionale dell'art. 19 già ricordata, con le eccezioni previste dallo stesso articolo.

Che cosa l'elenco deve all'avvocato che vi compare

Questa parte riguarda il professionista più del cittadino.

I termini e le condizioni devono essere redatti in linguaggio semplice, essere facilmente reperibili anche in fase precontrattuale, ed enunciare le ragioni che giustificano le decisioni di sospendere, cessare o limitare la fornitura del servizio (art. 3, paragrafo 1, del regolamento 2019/1150).

Chi limita o sospende il servizio deve comunicare le motivazioni su supporto durevole, preventivamente o al momento in cui la misura prende effetto. Per la cessazione completa il paragrafo 2 prevede, come regola generale, un preavviso di almeno trenta giorni; il paragrafo 4 stabilisce specifiche eccezioni, fra cui obblighi normativi incompatibili con il preavviso, motivi imperativi riconosciuti dal diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione e ripetute violazioni dei termini e delle condizioni. L'utente commerciale deve inoltre avere l'opportunità di chiarire i fatti.

Il sistema interno di gestione dei reclami deve essere facilmente accessibile e gratuito (art. 11, paragrafo 1), salvo l'esonero per le piccole imprese.

Il confine che riguarda l'avvocato, non l'elenco

Qui la prospettiva si rovescia. Anche quando il gestore adempie agli obblighi che gli competono, l'avvocato resta soggetto ai propri doveri deontologici, che operano su un piano distinto.

L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro; e non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali (art. 37, commi 1 e 2, del Codice deontologico forense). Costituisce inoltre infrazione disciplinare la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi (comma 3).

Il comma 2 individua un divieto specifico legato alla funzione del corrispettivo: l'avvocato non deve pagare terzi come corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi. Da questa disposizione, da sola, non si può invece ricavare che ogni pagamento per mera presenza, descrizione o maggiore visibilità sia automaticamente lecito oppure illecito.

La qualificazione dipende quindi dal modello concreto e da ciò che il corrispettivo remunera. Questa guida non applica il divieto a servizi determinati.

Che cosa un elenco dimostra

Dimostra che quei dati sono stati raccolti e pubblicati. Se l'elenco dichiara i parametri della classificazione, consente di conoscere i criteri dichiarati dal gestore per il posizionamento; non prova, da solo, che quei criteri siano stati applicati correttamente in ogni singolo risultato.

Che cosa non dimostra

Non dimostra l'iscrizione all'albo. La fonte pubblica è l'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine, e la verifica si fa lì.

Non dimostra la competenza sul caso concreto, e nessuna posizione in una graduatoria la dimostra: l'ordine dipende dai parametri scelti da chi costruisce l'elenco, non da una valutazione tecnica delle difese svolte.

Non dimostra, infine, che l'assenza di un professionista significhi qualcosa. Un avvocato può semplicemente non avervi aderito.

Come si controlla, in concreto

  • Cercare la sezione sui criteri di ordinamento. Quando si applica l'art. 22, comma 4-bis, deve essere direttamente e facilmente accessibile dalla pagina dei risultati e deve spiegare i parametri principali e la loro importanza relativa.
  • Verificare come sono contrassegnate le posizioni a pagamento. L'eventuale annuncio a pagamento o il pagamento specifico per ottenere una classificazione migliore deve essere chiaramente indicato nei risultati.
  • Leggere che cosa l'elenco dichiara sulle recensioni. Se dà accesso a recensioni, occorre verificare se indica se e come garantisce che provengano da chi ha effettivamente utilizzato il servizio.
  • Risalire sempre all'albo. Qualunque cosa l'elenco dica, l'iscrizione si verifica presso il Consiglio dell'Ordine.

Conclusioni da evitare

  • Leggere il primo risultato come il migliore. L'ordine risponde ai parametri di chi costruisce l'elenco.
  • Concludere che una posizione a pagamento sia automaticamente lecita o illecita. La disciplina consumeristica impone la trasparenza del pagamento; altre regole possono incidere sulla valutazione del modello concreto.
  • Confondere le recensioni dei terzi con la risposta dell'avvocato. Le recensioni sono soggette alle regole appena viste; l'eventuale risposta del professionista resta soggetta ai doveri di segreto e riserbo.
  • Attendersi da ogni elenco gli stessi obblighi. Diverse regole si applicano a seconda della qualificazione del servizio e della dimensione dell'impresa.
  • Fermarsi all'elenco. Una directory privata non sostituisce la consultazione dell'albo ufficiale.

Atti e servizi ufficiali richiamati

Atto o servizioEstremiDisposizioni utilizzateFonte ufficiale
Equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione onlineRegolamento (UE) 2019/1150, GU L 186 dell'11 luglio 2019art. 1; art. 2, punti 1, 2, 3 e 4; art. 3, paragrafo 1; art. 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4; art. 5; art. 11, paragrafi 1 e 5EUR-Lex
Mercato unico dei servizi digitaliRegolamento (UE) 2022/2065, GU L 277 del 27 ottobre 2022art. 3, lettere i, r e s; art. 19; art. 26, paragrafi 1 e 2; art. 27EUR-Lex
Codice del consumoD.lgs. 6 settembre 2005, n. 206art. 22, commi 4-bis e 5-bis; art. 23, comma 1, lettere m-bis, bb-ter e bb-quater; art. 27, comma 9Normattiva
Codice deontologico forenseApprovato dal CNF, testo aggiornato al 2026art. 37, commi 1, 2 e 3CNF
Albi degli avvocatiConsigli dell'Ordine territorialiconsultazione dell'albositi istituzionali dei singoli Ordini

Le pratiche commerciali scorrette sono vietate, e il provvedimento che le vieta dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 di euro, applicata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (art. 27, comma 9, del Codice del consumo).

Collegamenti ULPIANUS

ULPIANUS è una directory online e questa guida non ne certifica la conformità alle discipline descritte. La qualificazione giuridica e gli obblighi applicabili dipendono dai presupposti previsti dalle singole fonti.

Il profilo pubblicato raccoglie dati che consentono di risalire all'Ordine di appartenenza e di verificare l'iscrizione presso la fonte pubblica. Non sostituisce quella verifica e non aggiunge alcuna garanzia sulla prestazione.

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