Cambiare avvocato in corso di causa: che cosa comporta davvero

Sul piano della procura alle liti, si può sempre e non occorre spiegare perché. La legge processuale lo dice in cinque parole: «la procura può essere sempre revocata» (art. 85 del codice di procedura civile).

Il punto delicato è un altro, e sta nella seconda metà della stessa frase. La revoca può chiudere il rapporto fiduciario, ma sul piano processuale non completa il cambio: verso l'altra parte gli effetti della procura continuano fino alla sostituzione. Fra i due momenti c'è un intervallo, e quasi tutto ciò che può andare storto accade lì dentro.

Le regole processuali richiamate qui appartengono al codice di procedura civile e riguardano il giudizio civile. Il processo penale segue lo stesso meccanismo ma con una differenza importante sui tempi, indicata più avanti. Il processo amministrativo, quello tributario e gli altri riti non sono trattati.

Revocare la procura non richiede una giustificazione

La libertà di revocare la procura processuale deriva dall'art. 85. Sul piano del contratto d'opera intellettuale, il regime ordinario dell'art. 2237, primo comma, prevede a sua volta che «Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta» (codice civile). Come si vedrà più avanti, però, il profilo contrattuale e quello processuale non coincidono e la disciplina economica può dipendere anche dall'accordo sul compenso.

Per il mandato conferito a un avvocato la Corte di cassazione è ancora più netta, e vale la pena riportarne le parole: è «assicurato all'assistito il diritto alla revoca del mandato al suo difensore, senza alcun limite, soltanto per essere venuto meno il rapporto fiduciario» (Cass., Sez. II, ordinanza 10 marzo 2023, n. 7180).

La stessa ordinanza aggiunge un chiarimento che serve a orientarsi in tutto il resto: il contratto con cui l'avvocato assume l'incarico di rappresentare la parte in giudizio non è interamente riconducibile allo schema del codice civile, perché trova la sua disciplina speciale negli articoli da 82 a 87 del codice di procedura civile e nelle norme sulla professione forense. Ragionare solo per analogia con il mandato civilistico porta fuori strada, ed è un errore che ricorre.

Il fatto che conta è la sostituzione, non la revoca

L'art. 85 prosegue così: la revoca e la rinuncia «non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore».

Va letto insieme alla regola sulle notificazioni: dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 170, primo comma).

Messe insieme, le due disposizioni descrivono l'intervallo. Finché non c'è un nuovo difensore costituito, verso la controparte e verso l'ufficio il difensore è ancora quello di prima: un atto notificato a lui è notificato validamente, e il termine che ne deriva decorre. Non importa che il rapporto di fiducia sia finito, né che la revoca sia stata comunicata all'interessato.

La stessa ordinanza del 2023 lo dice dal versante del professionista: proprio per evitare pregiudizi alla parte e alla controparte, l'attività di rappresentanza in giudizio «prosegua ad ogni effetto fino alla nomina di nuovo difensore».

Che cosa significa. Che il momento pericoloso non è il cambio, ma l'attesa. Un intervallo lungo fra la decisione di cambiare e la nomina effettiva è il solo modo realistico di perdere qualcosa.

Che cosa non significa. Non significa che l'avvocato revocato continui a doversi occupare della causa nel merito. Significa che, verso l'esterno, resta il destinatario degli atti finché non è sostituito.

Il processo non si ferma e nessun termine si sposta

Su questo il codice non lascia margini: «Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa» (art. 301, terzo comma).

La precisazione conta perché esistono eventi che invece il processo lo interrompono davvero, come la morte, la radiazione o la sospensione del difensore. Sono situazioni diverse, con presupposti diversi, e non vanno confuse: la decisione di cambiare avvocato non appartiene a quella categoria.

Cambiare difensore non è dunque un modo per guadagnare tempo, e chi lo facesse per quello otterrebbe l'effetto opposto: il calendario resta quello, mentre il nuovo difensore deve ancora leggere il fascicolo.

Come si nomina il nuovo difensore

La procura alle liti va conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata; la procura speciale può però essere apposta anche in calce o a margine di alcuni atti tipici, e in questi casi l'autografia della firma è certificata dal difensore stesso (art. 83).

Fra quegli atti tipici ce n'è uno pensato esattamente per questa situazione, e quasi mai nominato: la procura speciale può essere apposta in calce o a margine «della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato».

È l'atto che chiude l'intervallo di cui sopra. Non si tratta di una prassi degli studi legali: è scritta nel codice di rito dal 4 luglio 2009, quando è entrata in vigore la modifica introdotta dall'art. 45, comma 9, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69.

C'è però un limite temporale da non perdere. L'art. 58, comma 1, della stessa legge rende le modifiche al codice di procedura civile applicabili ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore. La forma della «memoria di nomina del nuovo difensore» vale quindi per i giudizi instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009; per quelli anteriori continua a operare il testo previgente dell'art. 83, con conferimento della nuova procura nelle forme previste dal secondo comma.

Due dettagli del testo meritano attenzione.

Il primo è «in aggiunta o in sostituzione». La norma prevede entrambe le cose: affiancare un secondo difensore a quello che c'è è un'alternativa possibile alla sostituzione, e ha conseguenze diverse, anche economiche, di cui si dirà.

Il secondo riguarda la portata della nomina: «La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa» (art. 83, ultimo comma). Chi è stato assistito in primo grado non deve dare per scontato che l'incarico prosegua da sé in appello.

Questa guida non propone un modello di lettera di revoca, e la ragione è la stessa che si è vista finora: l'atto che produce l'effetto processuale non è la comunicazione all'avvocato uscente, ma la procura al nuovo difensore e la sua costituzione. Una lettera perfetta seguita da tre settimane di vuoto lascia la situazione esattamente dov'era.

Che cosa è dovuto all'avvocato che lascia

Qui esiste una norma scritta per questa precisa situazione, e ha ottant'anni: «Per le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procura o di rinunzia alla stessa il cliente deve all'avvocato gli onorari corrispondenti all'opera prestata» (art. 7 della legge 13 giugno 1942, n. 794).

L'articolo è tuttora in vigore. La legge del 1942 figura fra gli atti mantenuti in vigore dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, e la Cassazione lo ha applicato nell'ordinanza del 2023 già citata.

Va però letto per quello che dice. Stabilisce che qualcosa è dovuto, non quanto: la misura dipende da ciò che era stato pattuito e, in mancanza di determinazione scritta o consensuale, dai parametri ministeriali. Il funzionamento di quel meccanismo appartiene alla materia del compenso iniziale e non viene ripercorso qui.

Sul versante opposto, una sentenza del 2025, resa su una convenzione di assistenza legale stragiudiziale, ha escluso che al recesso del cliente si applichi la regola sul mandato oneroso revocato senza giusta causa, che obbligherebbe al risarcimento del danno. La Corte lo ribadisce riportando in senso conforme un proprio precedente del 1989, secondo cui «il recesso, in materia di incarichi professionali, è disciplinato espressamente dall'art. 2237 cod. civ., il quale, tenendo conto del particolare rapporto fiduciario che deve intercorrere tra cliente e professionista, concede al primo la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, restando a suo carico il solo obbligo di rimborsare al professionista le spese sostenute ed il compenso per l'opera prestata fino al momento del recesso» (Cass., Sez. II, sentenza 4 marzo 2025, n. 5744).

Che cosa dimostra. Che la sola decisione del cliente di recedere, nel regime ordinario dell'art. 2237, non fa nascere il risarcimento previsto per la revoca del mandato oneroso; restano le spese e il compenso per l'opera prestata.

Che cosa non dimostra. Non consente di stabilire qui la cifra dovuta per un patrocinio giudiziale. La stessa sentenza del 2025 precisa, nel proprio ambito, che l'art. 2237 può essere derogato e che un valido accordo sul compenso va interpretato anche quando il rapporto termina prima. L'art. 7 della legge 794/1942, per le cause iniziate ma non compiute e per la revoca della procura, garantisce gli onorari corrispondenti all'opera prestata ma non fissa da solo il criterio di quantificazione. Non si può quindi presumere in astratto né il compenso intero né una percentuale fissa di riduzione: la quantificazione resta materia del caso concreto e della disciplina del compenso, che questa guida non riapre.

Circola una precisazione che conviene rimettere al suo posto, perché offre una speranza che la norma non dà: che non basti aver lavorato, e che occorra un lavoro utile al risultato. Il criterio del risultato utile esiste davvero, ma sta nel secondo comma dell'art. 2237, e riguarda il caso opposto, cioè il recesso del professionista per giusta causa. Il primo comma, quello che si applica al cliente che revoca, parla di «compenso per l'opera svolta» senza quella qualificazione, e nello stesso senso la pronuncia del 2025 parla di «compenso per l'opera prestata fino al momento del recesso». Chi revoca non ha quindi in mano un argomento automatico per contestare l'utilità di ciò che è stato fatto.

Il costo che il cambio può aggiungere

Questo è il punto che quasi nessuna pagina divulgativa spiega, ed è quello che incide sul portafoglio.

Quando la difesa è stata affidata a più avvocati, «ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato» (art. 8, comma 1, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55). La stessa regola era già nell'art. 6 della legge del 1942.

Tradotta in pratica: nel medesimo giudizio ciascun avvocato incaricato ha diritto verso il cliente al compenso per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico della parte soccombente sono computati i compensi di un solo avvocato. Il costo delle attività rese da più difensori non è quindi automaticamente trasferibile per intero alla controparte.

Che cosa significa. Che il cambio può aggiungere un costo che la condanna alle spese non copre necessariamente, anche se la causa viene vinta.

Che cosa non significa. Non significa che cambiare sia sconsigliabile, né che ogni avvicendamento produca la stessa differenza economica. Significa che il possibile scarto fra quanto dovuto ai professionisti e quanto recuperabile dalla controparte va considerato prima, non scoperto alla fine.

Che cosa deve fare il nuovo avvocato verso il precedente

Il Codice deontologico forense dedica alla situazione un articolo intero: «Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte» (art. 45 del Codice deontologico forense).

Conviene conoscerlo, perché spiega in anticipo una domanda che il nuovo avvocato porrà quasi certamente, quella sul rapporto economico con il precedente. Non è curiosità né diffidenza: è un dovere che ha una sanzione disciplinare propria, l'avvertimento.

Che cosa non significa. L'inciso «senza pregiudizio per l'attività difensiva» è nel testo della norma e ne segna il limite. Il dovere di adoperarsi non autorizza il nuovo difensore a rinviare la difesa in attesa che il collega sia pagato, e non lo rende responsabile del debito al posto del cliente.

Se l'iniziativa è partita invece dall'avvocato, che ha rinunciato al mandato, valgono regole proprie sul preavviso e sulle comunicazioni, e la rinuncia non chiude il rapporto processuale fino alla sostituzione, esattamente come la revoca. La materia appartiene alla situazione del difensore che non risponde o che lascia, ed è trattata lì.

I documenti della pratica

Restano fuori da questa pagina. Che cosa si possa pretendere del fascicolo, che cosa sia materiale interno dello studio e in che rapporto stia la restituzione con il pagamento sono questioni con regole proprie, che meritano una trattazione autonoma e non un paragrafo.

Se c'è il patrocinio a spese dello Stato

La situazione cambia in due punti.

Il primo riguarda la scelta. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto competente, e può sceglierlo anche fuori da quel distretto (art. 80 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). In quest'ultimo caso, però, l'art. 82, comma 2, stabilisce che non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste per il difensore scelto fuori distretto. Il nuovo difensore va dunque cercato in quegli elenchi, non fra gli avvocati in generale.

Il secondo riguarda il denaro. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento (art. 82, comma 1). Inoltre, il difensore non può chiedere o percepire dall'assistito compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla disciplina del patrocinio e ogni patto contrario è nullo (art. 85). Finché opera l'ammissione, quindi, la domanda «che cosa devo all'avvocato che lascia» non si tratta come nel rapporto ordinario appena descritto.

Nel processo penale il meccanismo è lo stesso, il tempo no

La regola di fondo coincide: «La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio», e la stessa disposizione si applica al caso di revoca (art. 107, commi 3 e 4, del codice di procedura penale).

La differenza sta in ciò che segue. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e di abbandono, il nuovo difensore che ne fa richiesta «ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento» (art. 108, comma 1). Il termine può essere ridotto solo in ipotesi determinate e, in ogni caso, non sotto le ventiquattro ore (comma 2).

Nel processo civile una disposizione equivalente non c'è. È l'asimmetria più importante fra i due contesti, e spiega perché nel civile la tempestività della nomina pesi molto di più: non esiste una norma che conceda al nuovo difensore il tempo di studiare il fascicolo.

Che cosa significa cambiare avvocato, e che cosa non significa

Che cosa significa. Che il rapporto fiduciario finisce quando la parte lo decide, senza doverne rendere conto, e che all'avvocato uscente è dovuto quello che ha fatto.

Che cosa non significa. Non significa che la causa si fermi, che i termini si spostino, che l'avvocato uscente esca subito di scena verso la controparte, né che quanto già speso sia perduto. E non significa che il cambio sia automaticamente gratuito: l'eventuale differenza fra i compensi dovuti per le attività dei professionisti e quanto liquidato a carico della controparte può restare a carico del cliente anche in caso di vittoria.

Errori frequenti

  • Revocare e poi aspettare. È l'unico errore che può costare davvero. Finché non c'è la sostituzione, gli atti continuano ad arrivare all'avvocato precedente e i termini a decorrere.
  • Credere che serva un motivo, o che vada dimostrato. La revoca non è subordinata ad alcuna condizione.
  • Pensare che il cambio sospenda qualcosa. La revoca della procura è espressamente esclusa dalle cause di interruzione.
  • Confondere la lettera con l'atto. Ciò che chiude l'intervallo è la nomina del nuovo difensore, non la comunicazione al precedente.
  • Ritenere che nulla sia dovuto perché l'incarico non è stato portato a termine. Esiste una norma che dispone il contrario per questa esatta ipotesi.
  • Temere un risarcimento per avere revocato. La regola sul mandato oneroso revocato senza giusta causa non si applica agli incarichi professionali.
  • Dare per scontato di recuperare dal soccombente il costo di entrambi i difensori. Nella liquidazione a carico dell'altra parte è computato un avvocato solo.
  • Applicare al civile i tempi del penale. I sette giorni al nuovo difensore sono una regola del processo penale, e nel civile non hanno un equivalente.
  • Contare sul criterio del risultato utile. Quel criterio riguarda il recesso del professionista per giusta causa, non la revoca del cliente.
  • Presumere che la nomina valga anche per il grado successivo. La procura speciale si presume conferita per un solo grado.

Atti e provvedimenti richiamati

Atto o provvedimentoEstremiDisposizioni utilizzateCollegamento
Codice di procedura civileR.d. 28 ottobre 1940, n. 1443art. 83, terzo e ultimo comma; art. 85; art. 170, primo comma; art. 301, terzo commaNormattiva
Codice civileR.d. 16 marzo 1942, n. 262art. 2237, primo e secondo commaNormattiva
Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civileLegge 13 giugno 1942, n. 794art. 6; art. 7Normattiva
Codice di procedura penaleD.P.R. 22 settembre 1988, n. 447art. 107, commi 3 e 4; art. 108, commi 1 e 2Normattiva
Testo unico delle spese di giustiziaD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115art. 80; art. 82, commi 1 e 2; art. 85Normattiva
Disposizioni per lo sviluppo economico e per il processo civileLegge 18 giugno 2009, n. 69art. 45, comma 9, lettera a; art. 58, comma 1Normattiva
Atti legislativi mantenuti in vigoreD.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179art. 1, comma 1, e allegato 1, n. 756Normattiva
Parametri per la liquidazione dei compensi forensiD.m. giustizia 10 marzo 2014, n. 55art. 8, comma 1Normattiva
Codice deontologico forenseApprovato dal CNF, testo aggiornato al 2026art. 45CNF
Cassazione, Sez. II, ordinanza 10 marzo 2023, n. 7180revoca del mandato e disciplina speciale del contratto di patrociniodiritto di revoca senza limiti; prosecuzione della rappresentanza fino alla nomina del nuovo difensore; vigenza dell'art. 7 della legge 794/1942Corte di cassazione, testo integrale
Cassazione, Sez. II, sentenza 4 marzo 2025, n. 5744recesso del cliente da una convenzione di assistenza legale stragiudizialenel regime dell'art. 2237 c.c., esclusione della regola risarcitoria dell'art. 1725 c.c.; spese e compenso per l'opera prestata; rilevanza dell'eventuale accordo sul compensoCorte di cassazione, testo integrale
Elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello StatoConsigli dell'Ordine del distretto di corte d'appelloindividuazione del difensore nominabile da chi è ammesso al patrociniositi istituzionali dei singoli Ordini

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